L'articolo 114 del D.L. n. 18/2020 stanzia 70 milioni di euro, da utilizzare per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Il successivo articolo 115 destina, invece, 10 milioni di euro esclusivamente all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario ed all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale di polizia locale impegnato in prima linea nel contrasto al coronavirus. Nei giorni scorsi, la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sui criteri di riparto dei fondi citati; in particolare, per la ripartizione del primo di essi, si è tenuto conto per 2/3 del numero di casi positivi al Covid-19 fatti registrare in ciascun ente e per 1/3 della popolazione residente, per il riparto del secondo, invece, la popolazione residente ha pesato per 2/3 mentre il numero di casi di positivi al virus per un terzo.
Dal punto di vista contabile, entrambi i fondi dovranno essere stanziati al titolo II dell'entrata fra i trasferimenti correnti da ministeri (E.2.01.01.01.001), mentre l'allocazione in spesa dovrebbe essere fra i servizi di pulizia e lavanderia per gli interventi di sanificazione (U.1.03.02.13.002) e fra gli acquisiti di dispositivi medici per i dpi (U.1.03.01.05.003). Le spese per gli straordinari, invece, confluiscono negli oneri per il personale, senza tuttavia assumere rilevanza ai fini della verifica del rispetto del tetto per il salario accessorio.
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