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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024
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Rubrica Avanzo di amministrazione
 Notizie flash - Avanzo di amministrazione  
Anticipato l'utilizzo dell'avanzo e corretto il fondo crediti

La commissione bilancio del Senato, in sede di discussione della legge di conversione del decreto "Cura Italia", ha introdotto nel testo del provvedimento la possibilità di utilizzare anticipatamente l'avanzo libero e di sterilizzare l'anno 2020 nelle serie storiche utilizzate per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.
 

In sede di discussione della legge di conversione del decreto "Cura Italia", la commissione bilancio del Senato ha introdotto nel testo del provvedimento la possibilità di utilizzare anticipatamente l'avanzo libero e di sterilizzare l'anno 2020 nelle serie storiche utilizzate per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 109 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che gli enti locali, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19. Grazie ad un emendamento approvato in commissione, la suddetta quota, che in base al testo originario della norma non era utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, sarà utilizzabile anche nelle more dell'approvazione del rendiconto in consiglio. L'avanzo potrà infatti essere utilizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento della quota libera, purchè sia stato approvato, dalla giunta, lo schema del rendiconto di gestione 2019 e sia stato rilasciato sullo stesso la relazione dell'organo di revisione.

Sempre in commissione bilancio del Senato, è stata introdotta la possibilità di calcolare l'importo del fondo crediti dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 prendendo a riferimento la percentuale di riscossione del quinquennio precedente e considerando, al posto dei dati dell'anno 2020, quelli dell'anno 2019.

 

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Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 09/04/2020
Autori: Anna Guiducci    Patrizia Ruffini
 
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