L'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza della Protezione civile n. 658/2020 ha assegnato 400 milioni di euro a favore dei comuni a titolo di fondo di solidarietà alimentare. In merito a tale stanziamento sono sorte alcune questioni tecniche, con riferimento alle quali si forniscono le seguenti indicazioni:
1) si tratta di risorse aggiuntive: infatti, l'inciso, contenuto nell'oscura formulazione dell'articolo 1 dell'ordinanza, che parla di anticipazione e di successivo reintegro, riguarda il bilancio dello Stato;
2) l'iscrizione a bilancio di tali somme prevede modalità differenziate a seconda che i comuni abbiano approvato o meno il bilancio: nel primo caso, la competenza è del consiglio, salvo intervento in via d'urgenza della giunta e successiva ratifica, nel secondo, in base all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza, la competenza è dalla giunta e non sembra essere necessaria la ratifica consiliare, anche se tale tesi non è del tutto pacifica;
3) le misure, come chiarito dall'Anci, vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative che attanagliano i comuni a seguito dell'emergenza;
4) per poter elargire le risorse si ritiene possibile utilizzare semplici modelli di autocertificazione, che consentano, ai possibili aventi diritto, di poter beneficiare celermente dei fondi, escludendo il ricorso a bandi e graduatorie;
5) nella definizione della platea dei beneficiari, è necessario considerare la peculiarità della misura, che si differenzia profondamente dagli interventi tradizionali di sostegno.
Leggi anche:
|