Quanto previsto dall’art. 1, co. 3 dell'ordinanza n. 658/2020 della Protezione civile, pubblicata sulla G.U. 30 marzo 2020, n. 85, aiuta gli enti nella corsa contro il tempo per sostenere l'emergenza alimentare e sociale scoppiata a seguito di quella sanitaria da virus Covid-19. Ogni Comune dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione la somma indicata nell'ordinanza n. 658/2020, e già riportata fra le spettanze pubblicate dal Ministero dell'Interno, allocandola al Tit. II dell'entrata, nella tipologia e categoria relativa ai contributi statali, e al Tit. I della spesa, nel programma 4 o 5 della missione 12, sociale, per i buoni spesa come misure urgenti per la solidarietà alimentare. Nell'ipotesi di acquisto di generi alimentari, il piano finanziario verrà variato e la variazione di bilancio, sia di competenza che di cassa, potrà essere adottata con modalità differenti a seconda che il bilancio 2020/22 sia approvato oppure no. Gli enti che hanno già approvato il documento di programmazione possono adottare l'atto con deliberazione di giunta, in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti (art. 175, co. 4 del Tuel). I Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio e sono in esercizio provvisorio possono variare il bilancio con delibera di giunta, in deroga alle vigenti disposizioni che altrimenti non avrebbero consentito una simile variazione, senza il parere dell'organo di revisione, e possono inserire le donazioni da privati o da imprese integrando le risorse con fondi propri. Con lo stesso atto di giunta, inoltre, possono essere approvate le variazioni di competenza, di cassa e del piano esecutivo di gestione. A questo punto, il responsabile dei servizi sociali può immediatamente utilizzare i fondi per buoni spesa finalizzati all'acquisto di generi alimentari, presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, oppure di generi alimentari o prodotti di prima necessità, avvalendosi anche degli enti del terzo settore. Per l'individuazione dei fabbisogni alimentari e per la distribuzione dei beni i Comuni possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead), i cui elenchi sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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