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SABATO 18 MAGGIO 2024
Notizie flash
Rubrica Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
 Notizie flash - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  
FCDE a rendiconto senza metodo semplificato, ma con spalmatura del disavanzo

Uno degli emendamenti al decreto "mille proroghe" (D.L. 162/2019), in corso di approvazione, prova ad affrontare in modo strutturale la questione del metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto.
 

Come noto, fino al 2018, in alternativa al metodo ordinario disciplinato dall'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 (ed, in particolare, dall'esempio n. 5), è stato possibile applicare il c.d. metodo semplificato. Quest'ultimo, di fatto, consente di determinare l'accantonamento sommando a quello del rendiconto dell'esercizio precedente lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal modo, gli enti che a preventivo hanno accantonato meno del 100% hanno potuto evitare di dover recuperare il gap a consuntivo. Ma, come detto, tale facoltà - che comunque avrebbe dovuto essere esercitata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019" - non potrà più essere esercitata, con il rischio di scaricare sul risultato di amministrazione tutte le quote non accantonate finora.

A fronte della richiesta di una proroga, il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime, consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia in 15 anni.

Di seguito, riportiamo la norma:

1. L'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra:

a. L'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio 2019 per FCDE al netto degli utilizzi del Fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti,

b. L'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente, acquisito il parere dell'Organo di revisione, entro 45 gg. dall'approvazione del Rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e da altre entrate in c/capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

 

 
Fonte: Contabilità finanza e tributi n. 267 del 11/02/2020
Autore: Matteo Barbero
 
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