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VENERDÌ 17 MAGGIO 2024
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 Notizie flash - Principi generali  
Collegio revisori del Comune, presidente scelto dal consiglio

Con una norma inserita in sede di conversione del decreto fiscale si è deciso per il ritorno della nomina politica per i presidenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali e la restrizione del sorteggio da base regionale a provinciale.
 

La riforma del sistema di estrazione dei revisori dei conti degli enti locali, con la cancellazione della scelta da parte del consiglio e la sua sostituzione con l'estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, era stata avviata dal co. 25 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011. L'elenco, disciplinato dal regolamento del Ministero dell'Interno approvato con decreto n. 23/2012, è formato su richiesta dei soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dagli iscritti nel Registro dei revisori legali e l'articolazione su base regionale tiene conto della residenza anagrafica di ciascun richiedente. L'art. 57-ter, inserito in sede di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), prevede una deroga all'estrazione a sorte per la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione. Le funzioni di presidente del collegio oggi sono svolte dal componente estratto a sorte che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, dal revisore che ha esperienza in enti di maggior dimensione demografica. La Camera ha, invece, deciso che nelle province, nelle città metropolitane, nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali e nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti sia di nuovo il Consiglio a scegliere il presidente dell'organo di revisione. Il co. 25-bis, aggiunto all'art. 16 del D.L. n. 138/2011, prevede, infatti, che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli eleggano a maggioranza assoluta dei membri il componente dell'organo con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tre dell'elenco o in quella di più elevata qualificazione professionale. Elenco suddiviso in tre fasce, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali. Inoltre, con la seconda modifica approvata l'articolazione dell'elenco sarà su base provinciale e non più regionale.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Elenco dei revisori su base provinciale"

 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 342 del 12/12/2019 pag. 30
Autore: Patrizia Ruffini
 
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