Ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della Legge n. 232/2016, al bilancio di previsione è allegato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica. A tal fine, l'originaria formulazione del predetto comma stabiliva che "il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione". Attualmente il comma 468, così come modificato dall'articolo 1, comma 785, della Legge n. 205/2017, dispone che "il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione". Il comma 785 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017 ha soppresso, inoltre, l'ultimo periodo del comma 468 concernente l'obbligo di allegazione del prospetto in questione alle variazioni di bilancio. Pertanto, in attuazione del medesimo comma 468, secondo cui il prospetto in oggetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, i rappresentanti RGS della Commissione Arconet, nel corso della riunione del 17 gennaio scorso, hanno presentato l'aggiornamento del prospetto, a seguito delle novità introdotte dal citato comma 785. In particolare, le modifiche riguardano:
a) le note del prospetto che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo, che sono state eliminate;
b) i riferimenti all'obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio, soppresso dall'articolo 1, comma 785, Legge n. 205/2017.
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