D.M. 30/12/2004
Determinazione della retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2005, n. 40.
Sommario
Art. 1
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Art. 1
1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 36 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto dl parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennita' di disponibilita' percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.
2. Le modalita' del predetto versamento sono rimesse alle determinazioni dell'ente impositore.
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