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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 28/01/2005, n. 3397

Disposizioni urgenti di protezione civile (1)

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, e' autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attivita' da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attivita' solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attivita' predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla e' dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attivita' compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrenti i presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresi' certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attivita' sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.

 

2. All'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le parole «tre unita' di personale» sono sostituite da «quattro unita' di personale» e dopo le parole «Forze di Polizia» sono aggiunte «e nel limite massimo di due unita' di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e enti locali».

 

 

3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, le parole «quattro unita' di personale» sono sostituite da «sei unita' di personale».

 

Art. 2

 

 

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita' del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro e' prorogata fino al 30 giugno 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

 

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, provvede entro il 31 marzo 2005, alla zonazione delle aree comprese tra l'attuale linea rossa e la riperimetrazione delle aree esposte a rischio adottando le necessarie misure di salvaguardia per i territori dei comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno e Siano. Il medesimo commissario delegato provvede, altresi', a definire i criteri per la concessione dei contributi ai nuclei familiari ed alle attivita' produttive che sono state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 26 e 27 dicembre 2004, che hanno colpito i medesimi territori. All'assegnazione dei predetti contributi provvedono i sindaci dei comuni interessati a cui il commissario delegato trasferisce le relative somme nel limite massimo di Euro 500.000,00. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

3. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto rispettivamente all'art. 5, comma 2, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, e' differito al 30 giugno 2005(1).

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(1) Il termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2005 dall'O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

 

4. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 1998, e successive modificazioni, rimane in carica fino al 30 giugno 2005(1).

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(1) Il termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2005 dall'O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

 

5. Il termine del 31 dicembre 2004 previsto all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, e' differito al 30 giugno 2005(1). Conseguentemente il comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004 opera a far data dal 1° luglio 2005.

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(1) Il termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2005 dall'O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

 

Art. 3

 

 

1. Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti da donazioni ed atti di liberalita', senza vincolo di destinazione, ed assegnate al comune di S. Giuliano di Puglia in seguito agli eventi sismici del 2002, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato alla relativa utilizzazione coerentemente con quanto previsto dalla delibera consiliare n. 28 del 19 novembre 2004, limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e con esclusione del punto 4, secondo criteri di rigorosa perequazione.

 

2. Nell'ambito dell'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso, in considerazione della situazione di criticita' finanziaria del comune di S. Giuliano di Puglia, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a Euro 100.000,00 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse derivanti dai fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

3. In relazione agli esiti degli accertamenti compiuti dalla regione Molise sulla vulnerabilita' delle strutture scolastiche nel territorio del comune di Bojano, che e' stato riclassificato di prima categoria, e' autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cuiall'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito della quota gia' assegnata alla stessa regione sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004 - allegato 1.

 

Art. 4

 

 

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il Dipartimento stesso e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in dotazione.

Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla necessita' di fronteggiare le numerose emergenze in atto, in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e complessita' degli aspetti di natura normativa ed amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata a derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a conferire fino a cinque incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attribuiti dal capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile.

 

 

Art. 5

 

 

1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327/2003, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

 

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334/2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

 

Art. 6

 

 

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, sono trasferite su apposite contabilita' speciali, all'uopo istituite, intestate ai soggetti attuatori nominati dal capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

Art. 7

 

 

1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, il commissario delegato - sindaco del comune di Lipari medesimo si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria disponibile o attivabile per lo scopo, delle seguenti risorse:

Euro 2.366.163,00 a valere sulle risorse residue di cui all'accordo di programma del 25 novembre 1998 e atti integrativi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Enea, esistenti sui capitoli 1805 e 1806 U.P.B. 3.1.1.0, sui capitoli 7503 e 7504 U.P.B. 3.2.3.1 e sul capitolo 7592 U.P.B. 3.2.3.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004. Tali risorse sono trasferite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002;

Euro 5.467.730,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della Regione siciliana - nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - allegato A. Tali risorse sono trasferite direttamente dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002.

 

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 avra' luogo sulla base delle priorita' individuate dal commissario delegato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Dipartimento della protezione civile. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

 

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare al Commissario delegato - Prefetto di Messina, nell'importo massimo di € 413.165,52, le somme relative alla realizzazione della scuola elementare e media nell'isola di Stromboli, già compresa nel Programma comunitario P.O.M. T 95.99, misura 4. Le somme stesse saranno restituite al Dipartimento della protezione civile da parte del predetto commissario delegato al momento in cui si renderanno disponibili al comune di Lipari le somme relative al predetto progetto (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 1, O.P.C.M. 10 luglio 2008, n. 3691.

 

Art. 8

 

 

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, e' autorizzato all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le opere in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2003 citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, per un importo pari ad Euro 27.721.067,41 a favore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, e pari ad Euro 12.302.116,21 a favore dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano.

 

2. Il commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui al capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonche' del Fondo della protezione civile nel limite di Euro 1.393.183,62.

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