Legge 05/08/1981, n. 441
Vendita a peso netto delle merci (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1971, n. 218.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
--- § ---
Art. 1
1. La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
2. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.
3. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.
Art. 2
1. Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.
2. Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6.
3. Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla L. 28 novembre 1965, n. 1329.
4. Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, e
consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, purché la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.
Art. 3
1. La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).
2. Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato
esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
3. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni (1).
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(1) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 5 giugno 1984, n. 211 (Gazz. Uff. 9 giugno 1984, n. 158) e dall'art.1, L. 10 aprile 1991, n. 128 (Gazz. Uff. 17 aprile 1991, n. 90).
4. (Comma soppresso dall'art. 3, L. 4 maggio 1983, n. 171)
5. Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodottiortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle «extra» e «prima», solamente se integri, puliti ed asciutti. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 10 aprile 1991, n. 128.
6. Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed asciutti (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 128.
Art. 4
1. I contratti, i cosiddetti «conti-ricavi», la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.
Art. 5
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300 mila a lire un milione. (1)
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 10 aprile 1991, n. 128.
2. Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.
3. Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto
ministeriale previsto dall'articolo 6.
4. Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della L. 24 dicembre 1975, n. 706 (1), ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.
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(1) La L. 24 dicembre 1975, n. 706 è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689. La procedura da seguire è ora quella prevista da quest'ultima legge.
5. Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta L. 24 dicembre 1975, n. 706 (1), deve essere
presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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(1) La L. 24 dicembre 1975, n. 706 è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689. La procedura da seguire è ora quella prevista da quest'ultima legge.
Art. 6
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):
a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;
b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;
c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in
imballaggi e confezioni standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;
d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonché i settori
merceologici di impiego degli strumenti stessi;
e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.
2. Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 maggio 1983, n. 171 (Gazz. Uff. 11 maggio 1983, n. 127).
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