Legge 27/12/2004, n. 306
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (1)
(1) Pubblicato sulla G.U. - s.g. - del 27 dicembre 2004, n. 302.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 9 novembre 2004, n. 266
--- § ---
Art. 1
1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".
Art. 3
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di sei mesi.
Art. 4
1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi".
Art. 5
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
Art. 6
1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
Art. 7
1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
Art. 8
1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è prorogato di tre mesi.
Art. 9
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio, 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.
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