In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 18/11/2004, n. 3382

Disposizioni urgenti di protezione civile

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 2004, n. 279.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Agli oneri connessi agli adempimenti posti in essere dal comune di Treviso inerenti al disinnesco di ordigni bellici nei comuni di Treviso, Casier e Paese, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3235 del 2 agosto 2002, si provvede a carico delle somme assegnate, e non utilizzate, al prefetto di Treviso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza.

 

Art. 2

 

 

1. In relazione alle procedure esecutive che hanno interessato la contabilita' speciale intestata al commissario delegato - Gen. B. Umberto Pinotti e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3283, e successive modificazioni, e che hanno comportato l'indisponibilita' di parte delle risorse ivi stanziate, il predetto commissario delegato e' autorizzato a differire i versamenti IRPEF e le erogazioni derivanti dalle ritenute

previdenziali ed assistenziali di legge al sessantesimo giorno decorrente dal reintegro delle risorse medesime, ovvero dalla comunicazione della liberazione dai vincoli esecutivamente apposti sulle medesime somme.

 

Art. 3

 

 

1. In relazione alla situazione di pericolo in atto derivante dai fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003, al fine di provvedere urgentemente alla realizzazione dei necessari interventi di carattere straordinario ed urgenti, anche diretti ad impedire l'aggravarsi del contesto calamitoso di cui trattasi, il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - Prefetto Luigi Piscopo, le risorse finanziarie disponibili nell'U.P.B. 4.1.2.2 - capitolo 2319, esercizio finanziario 2004, nel limite massimo di euro 1.408.000,00.

 

Art. 4

 

 

1. Per le finalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004, concernente la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della manifestazione della pre-regata della trentaduesima Coppa America che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani e che comportera' anche un notevole incremento del traffico diportistico con conseguente necessita' di individuare, definire ed attuare misure efficaci per assicurare l'ordinato svolgimento del predetto evento, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e' autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a porre in essere tutte le iniziative di cui alla scheda allegata alla

nota citata in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto assolutamente necessario, in deroga all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni, al decreto interministeriale del 10 dicembre 1990, n. 192436 e successive modificazioni, nonche' avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004. Ai relativi oneri si provvede a carico del capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2004 nel limite massimo di 3,4 milioni di euro, e che sono trasferiti all'uopo sui pertinenti capitoli del Centro di responsabilita' Capitanerie di porto anche per l'anno 2005, in deroga alle pertinenti disposizioni di legge inerenti al predetto capitolo.

 

Art. 5

 

 

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione sia alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui

in premessa, che alle iniziative di attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in materia di attivita' contrattuale di rilievo comunitario, i contratti di collaborazione autorizzati sulla base delle pertinenti ordinanze di protezione civile sono ridotti a tre per ciascuna emergenza e possono essere stipulati anche per la composizione di comitati di rientro nell'ordinario diversi da quelli gia' previsti per ciascuna emergenza.

 

Art. 6

 

 

1. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3378/2004 il primo periodo e' cosi' sostituito: «Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' nominato un soggetto attuatore per il compimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6 alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza, con facolta' di provvedere alla conclusione di accordi transattivi, nonche' ad anticipazioni nel limite massimo di euro 2.000.000,00, ove ricorrenti le necessarie condizioni».

 

Art. 7

 

 

1. Per il proseguimento urgente delle attivita' poste in essere per il superamento di alcuni dei contesti emergenziali citati in premessa, e di altre situazioni di criticita' ambientale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato a trasferire ai commissari delegati l'importo complessivo di euro 14.200.000,00 cosi' ripartito:

a) euro 1.000.000,00 per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni, concernente la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL);

b) euro 3.000.000,00 per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

c) euro 5.000.000,00 per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, concernente l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

d) euro 4.600.000,00, per le finalita' di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano;

e) euro 600.000,00 per la rimozione dei sedimenti inquinati nel porto di Baia.

 

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno 2003.

 

Art. 8

 

 

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004 e' soppresso e cosi' sostituito: «1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime».

 

 

2. All'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza n. 3350/2004 le parole «un soggetto attuatore all'uopo nominato» sono sostituite con le parole «di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati,».

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890