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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

O.P.C.M. 05/11/2004, n. 3379

Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3379) (1)

(1) Pubblicata nella G.U. n. 269 del 16 novembre 2004.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui alla ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, e successive modificazioni, diretta a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco-Stra', nel comune di La Spezia, la regione Liguria e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale del commissario delegato - prefetto di La Spezia le risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzatesi

ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2854 del 1° ottobre 1998, pari a Euro 2.243.999,03, nonche' le risorse finanziarie assegnate ai sensi all'ordinanza di protezione civile n. 3192 del 2002, emessa per fronteggiare gli eventi alluvionali dell'autunno del 2000, e non utilizzate per le finalita' ivi previste.

 

2. Al fine di dare continuita' alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il dott. Luigi Piscopo, gia' prefetto di La Spezia, continua nell'attivita' di commissario delegato agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, avvalendosi del personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, nel limite massimo di due unita' che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.

 

Art. 2

 

 

1. Per l'espletamento delle attivita' connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, e' autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, ed al CCNL del Comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di quattro unita' di personale tecnico specializzato di cui tre unita' appartenente all'area C - posizione economica C2, ed una unita' appartenente all'area B - posizione economica B3.

 

2. Per l'espletamento delle attivita' connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, e' autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, ed al CCNL del Comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di quattro unita' di personale tecnico specializzato di cui tre unita' appartenente all'area C - posizione economica C2, ed una unita' appartenente all'area B - posizione economica B3.

 

3. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale di tesoreria, intestata all'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 sulla quale confluiranno le risorse finanziarie di cui trattasi.

 

Art. 3

 

 

1. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia, e al fine di potenziarne gli uffici, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 e al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomielocali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di tre unita' di personale tecnico-amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2 - nonche' di due unita' di personale tecnico specializzato - area B - posizione economica B3.

 

2. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del comune di S.Giuliano di Puglia.

 

Art. 4

 

 

1. Il termine del 30 settembre 2004, previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, e' prorogato fino al termine dello stato d'emergenza e il numero delle unita' di personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario di cui al medesimo art. 5, e' elevato da cinque a otto unita'.

 

2. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del commissario delegato - prefetto di Siracusa.

 

Art. 5

 

 

1. La regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2847/1998 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione.

Il contributo economico dovra' essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalita' definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2847/1998.

 

2. A decorrere dall'anno 2004, le minori entrate determinate dall'inapplicabilita' dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dai predetti eventi sismici, trovano soddisfacimento nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.

 

Art. 6

 

 

1. Ferma restando la possibilita' di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalita' ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza e' prolungato di sei mesi.

 

Art. 7

 

 

1. Al fine di consentire il celere superamento dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Calabria i riferimenti ai sub-commissari con funzioni vicarie, ai sub-commissari ed ai sub-commissari provinciali, di cui alle ordinanze di protezione civile in premessa citate, sono soppressi ed ai successivi interventi ed adempimenti amministrativi e contabili provvede il commissario delegato.

 

2. Per il superamento dell'emergenza il commissario delegato si avvale di una struttura appositamente costituita e composta dal personale attualmente in servizio, ridotto, quanto al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di quindici unita', e da ulteriori sei unita', da individuare, anche tra personale in quiescenza, sulla base della qualificazione professionale posseduta.

Il commissario delegato si avvale di un responsabile tecnico-scientifico e di uno amministrativo, da individuare tra il personale di cui al presente comma, a cui attribuire poteri di firma rispetto a specifici settori d'intervento appositamente individuati dal commissario medesimo, da esercitarsi anche in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo; al commissario delegato ed a detti responsabili sono corrisposte indennita' mensili pari a quelle previste dall'art. 1, commi 9 e 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343/2004. Per le missioni del personale contemplato nel presente articolo, anche se relative a trasferte dal luogo di residenza alla regione Campania, autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

 

3. Il commissario delegato, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presenta al Dipartimento della protezione civile un dettagliato cronoprogramma volto ad individuare le misure e la tempistica per il rientro nell'ordinario.

 

Art. 8

 

 

1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato - prefetto Catenacci dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti in atto nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attivita' connesse agli adempimenti di competenza della struttura Commissariale relativi alla chiusura entro il 31 dicembre 2004 della situazione emergenziale di cui trattasi, il limite massimo di 100 ore di lavoro straordinario previsto all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3345/2004, e' elevato a 200 ore mensili, da corrispondere al personale ivi previsto nel limite massimo di quattro unita'.

 

Art. 9

 

 

1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, nell'espletamento dei compiti affidatigli, ed al fine di accelerare il completamento delle attivita' connesse alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, e' autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a derogare, ove ritenuto assolutamente necessario, agli artt. 17, 19, 20, 21, 24 e 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, e, comunque, nel rispetto peraltro, delle norme contenute nella direttiva comunitaria n. 93/37.

 

Art. 10

 

 

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, e' aggiunto il seguente periodo: «Al predetto personale e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del trattamento economico in godimento. La predetta struttura di missione puo' essere integrata da personale estraneo alla pubblica amministrazione, al quale e' corrisposto il compenso previsto al comma 5».

 

2. Il personale di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, fornisce la propria consulenza anche ai soggetti attuatori nominati ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza. Al predetto personale e' corrisposto un compenso mensile pari al 50% lordo del trattamento stipendiale in godimento.

 

3. Il commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui all'ordinanza n. 3377/2004, istituisce una commissione tecnica composta da tre esperti, con il compito di supportare il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali inerenti alle aree portuali di Trapani, provvedendo, in particolare, all'esame dei progetti predisposti dal predetto soggetto attuatore, nonche', se del caso, alla loro approvazione. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della predetta commissione tecnica sono determinati nel provvedimento di nomina, e sono posti a carico dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3377/2004.

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