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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.L. 18/11/1966, n. 976

Provvedimenti per particolari calamità interessanti zone determinate (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1966, n. 292 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1966, n. 326).

 

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9 -

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 13-bis

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 18-bis

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 22-bis

 

Art. 23 -

 

Art. 23-bis

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 27-bis

 

Art. 27-ter

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 40-bis

 

Art. 41

 

Art. 41-bis

 

Art. 41-ter

 

Art. 42

 

Art. 43

 

Art. 43-bis

 

Art. 43-ter

 

Art. 44

 

Art. 45

 

Art. 46

 

Art. 47

 

Art. 47-bis

 

Art. 47-ter

 

Art. 48

 

Art. 48-bis

 

Art. 48-ter

 

Art. 49

 

Art. 50

 

Art. 51

 

Art. 52

 

Art. 53

 

Art. 54

 

Art. 55

 

Art. 56

 

Art. 56

 

Art. 57

 

Art. 58

 

Art. 59

 

Art. 60

 

Art. 61

 

Art. 62

 

Art. 63

 

Art. 64

 

Art. 64-bis

 

Art. 64-ter

 

Art. 65

 

Art. 66

 

Art. 67

 

Art. 68

 

Art. 69

 

Art. 70

 

Art. 71

 

Art. 72

 

Art. 73

 

Art. 74

 

Art. 75

 

Art. 76

 

Art. 77

 

Art. 78

 

Art. 79

 

Art. 80

 

Art. 81 -

 

Art. 82 -

 

Art. 83

 

Art. 83-bis

 

Art. 84

 

Art. 85

 

Art. 86

 

Art. 87

 

Art. 88 -

 

Art. 88-bis

 

Art. 89

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

 

2. Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

 

3. Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

 

4. La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

 

Art. 2

 

 

1. Per provvedere ai lavori previsti dall'art. 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.

 

Art. 3

 

 

1. La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

 

Art. 4

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonché delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.

 

2. Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

 

Art. 5

 

 

1. È autorizzata la spesa di L. 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di espropriazione.

 

2. La somma indicata nel precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in ragione di L. 4.340.000.000, di lire 12.000.0000.000 e lire 6.660.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

 

Art. 6

 

 

1. Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

 

3. Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.

 

Art. 7

 

 

1. I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

 

2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede lo Ufficio tecnico erariale.

 

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

 

4. L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

 

5. I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

 

6. Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare.

 

Art. 8

 

 

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

 

2. I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta - e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile - anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 6% quando l'importo stesso non superi tale somma (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 9

(1)

(1) Articolo soppresso dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 10

 

 

1. Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici è attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

3. Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dello art. 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

4. In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

 

Art. 11

 

 

1. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

 

2. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

 

3. Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

 

4. I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8.

 

Art. 12

 

 

1. Le disposizioni degli articoli 1 e seguenti sono estese ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a Statuto speciale.

 

Art. 13

 

 

1. È autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami banditi dal Ministro per i lavori pubblici entro il limite del 50% dei posti di organico disponibili.

 

Art. 13-bis

 

 

1. Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

 

Art. 14

 

 

1. A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiamo sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziari o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o patti o gli usi che disciplinano il rapporto (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

3. La sovvenzione sarà determinata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.

 

4. La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

 

Art. 15

 

 

1. A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

 

3. La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

 

4. Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera c) della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

 

Art. 16

 

 

1. Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino allo ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

 

2. Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

3. Alla concessione e liquidazione della sovvenzione da effettuarsi contestualmente provvede l'ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

 

4. La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purché la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.

 

5. Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 17

 

 

1. I pagamenti delle sovvenzioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del presente decreto sono disposti dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura sulle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

2. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni accordate in base agli artt. 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo comunale (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 18

 

 

1. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

3. I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 18-bis

 

 

1. Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiamo subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 300.000 per i pescatori ed a lire 800.000 per i piscicoltori.

 

2. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli Ispettorati provinciali della agricoltura.

 

Art. 19

 

 

1. Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.

 

2. Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziati a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti tino all'importo di lire 200 milioni può essere concentrata nell'Ufficio del genio civile e nel comitato tecnico provinciale per la bonifica.

 

3. Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti comma rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonché gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

 

Art. 20

 

 

1. Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

 

2. Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

 

3. Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne, nonché per gli impianti di allevamento avicunicolo, di allevamento di animali da pelliccia e di floricoltura.

 

4. Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento.

 

5. Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonché distruzione o danneggiamento di strade di servizio di patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 21

 

 

1. favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame di qualsiasi specie, e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

 

3. La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

4. Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

 

5. L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 22

 

 

1. I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui allo articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

 

2. Nel caso di cooperative agricole, i prestiti fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

 

3. I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto.

 

4. Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

 

5. I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

6. Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente.

 

7. La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo, articolo 25, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

8. Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

 

9. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 22-bis

 

 

1. Agli assegnatari di terreni della «Cassa per la formazione della proprietà contadina», per i quali gli Ispettorati provinciali della agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

 

Art. 23

(1)

 

(1) Sostituisce l'art. 12, L. 21 luglio 1960, n. 739.

 

Art. 23-bis

 

 

1. Nel territorio dell'Isola della Donzella (comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dello articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive.

 

Art. 24

 

 

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'ispettore agrario compartimentale competente, può disporre, per l'applicazione del presente decreto, sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, lettera h), assegnazioni agli enti di sviluppo perché possano ripristinare la efficienza degli appoderamenti, delle strutture aziendali ed extra aziendali pertinenti agli assegnatari e loro cooperative nei comprensori di riforma fondiaria ed ai profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

 

Art. 25

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita:

 

a)

per la concessione delle sovvenzioni di cui agli artt. 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966

b)

per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'art. 18.di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 miliardi nell'esercizio 1967

 

c)

per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n.739, nonché per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967

 

d)

per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione, nell'esercizio 1967

e)

per gli altri interventi di cui all'articolo 20, in aumento all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739

f)

per gli interventi di cui all'articolo 21, in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n.777, nell'esercizio 1967

g)

apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967

h)

per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966

i)

per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967

l)

per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis nell'esercizio 1967

 

 

2. Per gli interventi di cui al 2° comma dell'articolo 22, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni annui, per dieci anni, a decorrere dall'anno finanziario 1966.

 

3. È altresì autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e all'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

 

4. Per l'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 23 del presente decreto, è autorizzato il limite di impegno di 400 milioni per l'anno finanziario 1966.

 

5. L'annualità relativa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'anno finanziario 1966 all'anno finanziario 1995.

 

Art. 26

 

 

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è abrogato.

 

Art. 27

 

 

1. Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati: comunque in numero non superiore a due.

 

2. Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 200 mila lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutti o danneggiati.

 

3. L'ammontare del contributo è determinato dal Prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

4. Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi Albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamento di fatto (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

5. Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

6. Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo.

 

7. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sostituisce quello previsto dall'articolo 7-bis della L. 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 3 della L. 15 maggio 1954, n. 234.

 

8. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1967, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli esercizi anzidetti (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 27-bis

 

 

1. Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, abbiamo avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

 

2. La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal sindaco del Comune di residenza.

 

Art. 27-ter

 

 

1. Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli artt. 2446 e 2446 del codice civile.

 

Art. 28

 

 

1. È istituito presso l'«Istituto centrale per il credito a medio termine» (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazioni previste dal successivo art. 43-bis. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del «Fondo», in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

3. La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

 

4. La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95% della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80% per l'eccedenza.

 

5. Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.

 

Art. 29

 

 

1. Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 28 del presente decreto;

b) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.

 

Art. 30

 

 

1. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

 

Art. 31

 

 

1. È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati di cui al successivo articolo 43-bis, rispettivamente effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese danneggiate di cui all'art. 28 del presente decreto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 32

 

 

1. L'importo del Fondo di cui all'articolo precedente di lire 28 miliardi sarà conferito in ragione di L. 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 24.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

 

Art. 33

 

 

1. I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonché per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale.

 

Art. 34

 

 

1. Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonché alla ricostituzione delle scorte.

 

2. I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile.

 

Art. 35

 

 

1. Gli Istituti e le Aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dal presente decreto per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Art. 36

 

 

1. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

 

Art. 37

 

 

1. Il Mediocredito centrale ha facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.

 

2. Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle Borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesse dagli Istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

 

Art. 38

 

 

1. Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni e fino all'ammontare dell'80 per cento quando la perdita superi tale importo.

 

Art. 39

 

 

1. Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968.

 

Art. 40

 

 

1. Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di L. 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 38 del presente decreto.

 

2. Detto importo sarà erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

 

Art. 40-bis

 

 

1. I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.

 

2. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonché alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 .

 

3. Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono ottenere finanziamenti sino a tre milioni per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime, indipendentemente dal valore degli impianti e dalla concessione di un finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonché dell'entità del finanziamento stesso.

 

4. Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purché la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967.

 

5. Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e seguenti, sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

 

Art. 41

 

 

1. La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

 

Art. 41-bis

 

 

1. Limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge, gli istituti e aziende di credito che operano con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nelle more del completamento della documentazione richiesta, son tenuti a erogare ai mutuatari, per la parte non eccedente i dieci milioni, il 50 per cento del prestito da essi istituti e aziende deliberato, mentre, per la parte eccedente, sono autorizzati alla erogazione fino al 50 per cento.

 

2. La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta è interamente garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

 

3. Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.

 

Art. 41-ter

 

 

1. I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli Istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Medio credito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

 

Art. 42

 

 

1. L'art. 8 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 non si applica alle operazioni previste dal presente decreto.

 

Art. 43

 

 

1. I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali.

 

Art. 43-bis

 

 

1. Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonché lo Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane per conto delle proprie socie, sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Medio credito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

 

2. Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi di finanziamenti predetti per ciascuna categoria.

 

Art. 43-ter

 

 

1. Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività.

 

Art. 44

 

 

1. Le provvidenze previste dagli artt. 27 e seguenti per le imprese industriali, commerciali ed artigiane sostituiscono quelle di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

 

2. Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione degli artt. 27 e 34 l'esistenza e l'entità dei danni relativa alle attrezzature ed ai materiali sanitari sono attestate con dichiarazione del medico provinciale (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 45

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate.

 

2. La erogazione di detti premi e sussidi sarà effettuata in base a criteri per la cui fissazione sarà sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.

 

3. I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale.

 

Art. 46

 

 

1. La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge 27 ottobre 1950, n. 910.

 

Art. 47

 

 

1. I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo la, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

 

Art. 47-bis

 

 

1. Le provvidenze e gli interventi di cui ai precedenti articoli 27 e seguenti sono estesi alle società cooperative ed ai loro consorzi danneggiati indipendentemente dai requisiti e dai limiti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

 

Art. 47-ter

 

 

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967.

 

2. I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, possono altresì chiedere alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa Provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per la istituzione di una nuova rivendita nel punto designato.

 

Art. 48

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per assegnazione straordinaria per integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi che hanno subito perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonché per sovvenzioni ai Comitati Provinciali di assistenza e beneficenza.

 

Art. 48-bis

 

 

1. Ai capi-famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perso vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1966 per una cifra superiore a lire 1.050.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

 

2. Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

 

Art. 48-ter

 

 

1. Il contributo di cui al precedente articolo 48-bis è corrisposto su domanda dei capi-famiglia interessati da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per l'esercizio 1966, agli effetti della imposta complementare.

 

2. Il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni, determina il contributo tenendo conto delle sovvenzioni già corrisposte per lo stesso titolo.

 

3. Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

Art. 49

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

 

a)

 

Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali

 

L. 4.000.000.000

b)

contributi per il ripristino di beni, impianti e attrezzature di aziende municipalizzate, distrutti o danneggiati

 

L. 2.000.000.000

 

 

Art. 50

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 4.350.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi ai fini dei servizi della protezione civile:

 

 

a)

indennità ed altre competenze dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati impegnati in servizio collettivo di ordine pubblico per esigenze della protezione civile

 

 

 

L.500.000.000

 

b)

riparazione e adattamento di caserme e locali dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza danneggiati dagli eventi eccezionali

 

 

 

L. 550.000.000

 

c)

acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi, dei natanti ecc., destinati ai servizi di polizia in relazione alle esigenze dei servizi di soccorso e di protezione civile

 

 

 

L. 500.000.000

 

d)

acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi antincendi.

 

 

 

L. 1.500.000.000

 

e)

spese per i servizi della protezione civile. Spese per i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, aeromobili e natante per i servizi stessi

 

 

 

L.1.300.000.000

 

 

Art. 51

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1.

 

2. Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

 

Art. 52

 

 

1. Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'Organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

 

3. La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

4. Per gli effetti di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.

 

Art. 53

 

 

1. Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:

1) assegnazione alle Università ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 400 milioni: per lavori edilizi di riattamento lire 500 milioni.

I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'art. 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche.

2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;

3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico lire 1.700 milioni.

 

2. I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, numero 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

 

3. Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto.

 

4. A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di lire 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;

 

5. 4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, lire 600 milioni.

 

6. In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze, e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1866, n. 3859.

 

7. Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, può prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539.

 

8. 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.

 

9. Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

 

10. 6) spese e contributi per il riattamento e lo adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti nonché per l'arredamento delle scuole medesime lire 500 milioni.

 

Art. 54

 

 

1. A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze sono istituite, a norma degli artt. 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di Enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o straniere.

 

Art. 55

 

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui allo articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per invalidità e la vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

 

2. Salvo quanto disposto dal successivo art. 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi.

 

Art. 56

 

 

1. I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

 

3. Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 56

 

 

1. I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

 

3. Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 57

 

 

1. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

 

2. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1.

 

Art. 58

 

 

1. L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'art. 56 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 1967 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2.250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

 

Art. 59

 

 

1. Nelle province indicate nel D.P.C.M. 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell'art. 4 della L. 15 maggio 1954, n. 234 nonché delle province di Gorizia, Latina e Nuoro, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

3. In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

 

4. L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

Art. 60

 

 

1. Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.100, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'art. 35 secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Detto assegno, non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

 

Art. 61

 

 

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli 59 e 60 è assegnato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la somma di lire 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato, da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967.

 

Art. 62

 

 

1. Per le province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del D.L. 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla L. 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Per le costruzioni da realizzare nelle suddette province su aree non ancora urbanizzate, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di dieci miliardi.

 

Art. 63

 

 

1. Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della L. 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966 e al 31 dicembre 1966, rispettivamente dall'art. 2 della L. 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della L. 5 luglio 1965, n. 833 e dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella L. 26 maggio 1966, n. 310, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1967.

 

Art. 64

 

 

1. In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:

a) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari;

b) ricostruzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

c) manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali (1).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 64-bis

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione e al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso.

 

Art. 64-ter

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966 per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso.

 

Art. 65

 

 

1. Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, con la seguente riparazione (1):

 

manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti

 

L. 500.000.000

spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio

 

L. 800.000.000

spese per il funzionamento dei Centri di rieducazione dei minorenni

 

L. 300.000.000

servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena

L. 500.000.000

 

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 66

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per le esigenze straordinarie degli Uffici giudiziari, previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59.

 

Art. 67

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi degli Uffici giudiziari, che sono andati distrutti o smarriti.

 

Art. 68

 

 

1. In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e di mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per indennizzi (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versata all'Amministrazione delle ferrovie in ragione di lire 6.000 milioni e di lire 8.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968.

 

Art. 69

 

 

1. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. I benefici stessi sono estesi alle Gestioni dirette a cura dello Stato.

 

3. I contributi predetti saranno corrisposti nei limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

 

4. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è altresì autorizzato a provvedere alle spese di lire 1.540 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti e degli impianti ed attrezzature aeroportuali danneggiati e per contributi a società di navigazione aerea che abbiano riportato danni, da stanziarsi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 540 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

5. La somma di cui al primo comma sarà stanziata nell'anno finanziario 1967.

 

Art. 70

 

 

1. È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

 

Art. 71

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. L'ammontare dei singoli contributi non potrà in ogni caso superare la somma di L. 500.000.

 

3. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.

 

Art. 72

 

 

1. Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di L. 400, 800 e 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967, 1968.

 

2. Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

3. I finanziamenti verranno concessi con le modalità previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457, con le seguenti modifiche:

a) in deroga all'art. 5, i finanziamenti potranno coprire l'intera spesa necessaria per gli scopi previsti;

b) in deroga all'art. 6, l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto entro il termine di 8 anni per i mutui di ammontare non superiore a L. 1.000.000 e entro il termine di 10 anni per i mutui superiore a tale limite.

 

Art. 73

 

 

1. Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'art. 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata è prolungata di un anno.

 

Art. 74

 

 

1. È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza, del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

 

Art. 75

 

 

1. Sono autorizzate le seguenti spese:

a) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, L. 200 milioni;

b) per contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall'art. 1, lettera c) dalla legge 4 marzo 1964, n. 114, L. 100 milioni;

c) per contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, previsti dall'art. 1, lettera a), della legge 4 marzo 1964, n. 114, L. 200 milioni.

 

2. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

 

Art. 76

 

 

1. Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari (1);

 

all'Ente autonomo del teatro «La Fenice» di Venezia..............................

L. 200.000.000

all'Ente autonomo del teatro «Comunale» di Firenze...............................

L. 500.000.000

all'Ente teatrale italiano per il teatro «La Pergola» di Firenze...................

L. 300.000.000

 

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Le somme relative ai contributi di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

 

Art. 77

 

 

1. Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici, contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2 miliardi 200 milioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Il contributo è disposto previo accertamento della entità e della natura dei danni da parte del medico o del veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza.

 

3. Ai fini indicati dal primo comma del presente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 la somma di L. 2.200.000.000.

 

4. I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 78

 

 

1. Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

 

2. Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

 

3. Per la concessione di contributi ai comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

 

4. La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

 

5. I pagamenti delle spese di contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

 

6. Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni.

 

7. Le somme di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966.

 

Art. 79

 

 

1. In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente cessa di avere validità dal momento in cui le officine autorizzate sono in grado di riprendere la produzione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data del presente decreto.

 

Art. 80

 

 

1. È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967, e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:

1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella di categoria C/2 liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;

2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente;

3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sull'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento, nonché sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri della Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.

 

2. È altresì istituita un'addizionale straordinaria alle imposte dovute sulle donazioni, sul valore globale dell'asse ereditario e sulle successioni, nelle seguenti misure:

a) 8 centesimi per ogni lira d'imposta, quando il valore dell'asse o della donazione non sia superiore a lire 5 milioni, ma inferiore a lire 15 milioni;

b) 12 centesimi per ogni lira d'imposta quando il valore dell'asse o della donazione non sia inferiore a lire 15 milioni.

 

3. L'addizionale di cui al comma precedente si applica alle successioni che si aprono e agli atti di donazione posti in essere nell'anno 1967.

 

4. I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 813, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

 

Art. 81

(1)

 

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 82

(1)

 

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 83

 

 

1. Salvo le particolari agevolazioni tributarie previste da precedenti articoli gli atti e i contratti relativi all'attuazione del presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

 

2. L'importo dei contributi previsti dal presente decreto è esente dall'imposta generale sull'entrata.

 

3. Sulle opere attuate in esecuzione del presente decreto non è dovuta l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

 

4. Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, dall'Amministrazione competente.

 

Art. 83-bis

 

 

1. È data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero del pagamento dei dazi doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo fra il 10 novembre 1966 e il 15 dicembre 1966 a Province, Comuni, Ospedali ed Università.

 

Art. 84

 

 

1. L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

2. Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata relativa alla giornata di spettacolo.

 

Art. 85

 

 

1. Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1965, n. 619; 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, n. 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

 

2. I mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 aprile 1966 n. 218, sono destinati per L. 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di L. 105 miliardi e 250 milioni a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

 

Art. 86

 

 

1. Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziate possono esserlo nell'anno successivo.

 

Art. 87

 

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito delle addizionali istituite con il presente decreto, nonché con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Art. 88

(1)

 

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

Art. 88-bis

 

 

1. Con decreto dei Ministri competenti è assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi Statuti.

 

2. I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa dagli organi regionali o provinciali competenti.

 

Art. 89

 

 

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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