D.M. 23/07/2004
Modalita' e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione (1)
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16-9-2004.
Sommario
Art. 1 - Modalita' e condizioni del rimborso delle anticipazioni
Art. 2 - Impegni accessori a carico del bilancio statale
--- § ---
Art. 1
Modalita' e condizioni del rimborso delle anticipazioni
1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ai comuni, per le finalita' di cui all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione, sono rimborsate dai comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni il rimborso delle somme di cui al comma 1 e' comunque dovuto a carico dei comuni.
3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni informa, entro i successivi sessanta giorni, il Ministero dell'interno, che provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse legale, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni inadempienti, ivi compresi quelli sostitutivi di trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni al Ministero dell'interno deve contenere l'ammontare degli importi da trattenere, distinto per somme anticipate ed oneri accessori. In caso di insufficienza dei trasferimenti statali, al rimborso provvedono i comuni interessati per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.
Art. 2
Impegni accessori a carico del bilancio statale
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, sulle somme concesse in anticipazione, dalla data di erogazione fino all'effettivo rimborso e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni un indennizzo determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.
2. La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni provvede ad apposita rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
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