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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.P.R. 16/05/1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Articolo Unico

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 9-bis

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 41

 

Art. 42

 

Art. 43

 

Art. 44

 

Art. 45

 

Art. 46

 

Art. 47

 

Art. 48

 

Art. 49

 

Art. 50

 

Art. 51

 

Art. 52

 

Art. 53

 

Art. 54

 

Art. 55

 

Art. 56

 

Art. 57

 

Art. 58

 

Art. 59

 

Art. 60

 

Art. 61

 

Art. 62

 

Art. 63

 

Art. 64

 

Art. 65

 

Art. 66

 

Art. 67

 

Art. 68

 

Art. 69

 

Art. 70

 

Art. 71

 

Art. 72

 

Art. 73

 

Art. 74

 

Art. 75

 

Art. 76

 

Art. 77

 

Art. 78

 

Art. 79

 

Art. 80

 

Art. 81

 

Art. 82

 

Art. 82/2

 

Art. 82/3

 

Art. 83

 

Art. 83/2

 

Art. 83/3

 

Art. 83/4

 

Art. 83/5

 

Art. 83/6

 

Art. 83/7

 

Art, 83/8

 

Art. 83/9

 

Art. 83/10

 

Art. 83/11

 

Art. 83/12

 

Art. 84

 

Art. 85

 

Art. 86

 

Art. 87

 

Art. 87-bis

 

Art. 88

 

Art. 89

 

Art. 90

 

Art. 91

 

Art. 92

 

Art. 93

 

Art. 94

 

Art. 95

 

Art. 96

 

Art. 97

 

Art. 98

 

Art. 99

 

Art. 100

 

Art. 101

 

Art. 102

 

Art. 103

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Articolo Unico

 

1. È approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

 

Art. 1

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1). - Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

 

Art. 2

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

Art. 3

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1). - La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

- quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

- dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

- dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

- sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

- quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

- e due assessori effettivi negli altri.

 

2. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

 

Art. 4

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 5

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 6

 

 

(Articolo abrogato L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

Art. 7

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7). - Al Sindaco e agli assessori può essere corrisposta una indennità mensile di carica, a norma di legge.

 

Art. 8

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2). - I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

 

2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

 

3. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

 

4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

 

5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

 

6. È abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

 

7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

 

Art. 9

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

Art. 9-bis

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

Art. 10

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10). - Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

 

2. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

 

Art. 11

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 12

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 13

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13). - Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

 

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

 

Art. 14

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 15

 

 

(Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 23 dicembre 1966, n. 1147 e successivamente abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 16

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 17

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 18

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7). - Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

 

2. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

 

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

 

4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

 

5. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

 

Art. 19

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

 

Art. 20

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8). - In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di segretario (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

 

3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

 

4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

 

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un delegato.

 

Art. 21

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95)

 

Art. 22

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95)

 

Art. 23

 

 

1. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

 

 

 

Art. 24

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11). - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

 

2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

 

3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

 

Art. 25

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24). Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

Art. 26

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312)

 

Art. 27

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12). - Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione (1).

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

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(1) Numero così sostituito dall'art. 9, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

2. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente testo unico, vistate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

 

3. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

 

Art. 28

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1). I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

 

6. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271)

 

7. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

 

8. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

 

9. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

 

10. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile 1981, n. 154.

 

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

 

Art. 29

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 30

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (1);

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (2);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto (3);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (4).

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato (3).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 12, L. 24 aprile 1975, n. 130.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

2. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente arti (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 31

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

 

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 32

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

 

3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

 

6. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

7. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

 

8. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile 1981, n. 154.

 

9. Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (1);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

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(1) Numero così sostituito dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

 

10. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

 

Art. 33

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (1);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (2);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive (3);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati (3).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 13, L. 24 aprile 1975, n. 130.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

 

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

 

3. La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

 

Art. 34

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21). - Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

 

2. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 35

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

 

2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

 

Art. 36

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 37

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35). - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

 

2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

 

3. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

 

4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (1).

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(1) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

 

6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

 

Art. 38

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36). - Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

 

2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

 

Art. 39

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37). - Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

 

2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

 

3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

 

Art. 40

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38). - Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

 

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

Art. 41

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23). - Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

 

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

 

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

 

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

 

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

 

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

 

8. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

 

Art. 42

 

 

1. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis). - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

 

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

 

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

Art. 43

 

 

1. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

 

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

 

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

 

4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

 

Art. 44

 

 

1. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater). - Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

 

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

 

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

 

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

 

Art. 45

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

 

Art. 46

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40). - Il presidente della sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

 

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

 

3. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

 

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

 

5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

 

6. Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

 

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

 

8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

 

Art. 47

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1 a 9). - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

 

2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 16, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

 

4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

 

5. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

 

6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

 

7. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda (1).

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(1) Comma così inserito dall'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

 

8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

 

9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

 

10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (1).

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(1) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 10 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali (1).

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(1) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

 

12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi (1).

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(1) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

 

13. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (1).

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(1) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

 

Art. 48

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°). - Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala (1).

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(1) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160. Successivamente il presente comma è stato cosi modificato dal comma 11 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

 

3. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

 

4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

 

5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

 

6. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

 

7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

 

Art. 49

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2). - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

 

3. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

 

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

 

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

Art. 50

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43). - Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

 

Art. 51

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°). - La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

 

2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio: 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

 

4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

 

5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

 

Art. 52

 

 

1. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°). - Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

 

2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

Art. 53

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta (1). Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

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(1) Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1989, n. 95.

 

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

 

Art. 54

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46). - Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

 

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

 

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

 

4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

 

Art. 55

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 56

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 57

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

 

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

 

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

 

7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

 

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

 

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

 

10. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

 

Art. 58

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 59

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 60

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33). - Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune: nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

 

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

 

Art. 61

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51). - Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

 

Art. 62

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52). - Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

Art. 63

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34). - Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

 

2. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

 

3. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

 

4. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

 

5. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

 

6. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

 

Art. 64

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36). - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

 

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) (Numero abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 65

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 66

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57). - Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

 

2. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75.

 

3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

 

4. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

 

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

 

Art. 67

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37). - Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

 

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

 

3. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

 

Art. 68

 

 

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

 

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

 

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

 

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

 

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

 

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

 

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54 (1).

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(1) Così sostituito dall'art. 15, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 69

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39). - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

 

2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

 

Art. 70

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61). - Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

 

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

 

Art. 71

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62). - 1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

 

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio (1).

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(1) Articolo sostituito dall'art. 10, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 72

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40). - Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

 

2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

6. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

7. (Comma abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 73

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81)

 

Art. 74

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 10, L. 21 marzo 1990, n. 53)

 

2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

 

3. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

 

4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

 

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

 

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

 

7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

 

Art. 75

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

 

Art. 76

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68). - Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

 

Art. 77

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69). - Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

 

2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

 

Art. 78

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 79

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71). - Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

 

2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

 

Art. 80

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 10, n. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154)

 

Art. 81

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42). - Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

Art. 82

 

 

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

 

2. La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

 

3. Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

 

4. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

 

5. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

 

6. All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

 

7. Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

 

8. La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

 

Art. 82/2

 

 

1. Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

 

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

 

3. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

 

Art. 82/3

 

 

1. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

 

2. La sentenza è immediatamente pubblicata (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

 

Art. 83

 

 

(Articolo sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147)

 

Art. 83/2

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/3

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/4

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/5

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/6

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/7

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art, 83/8

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/9

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/10

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti)

 

Art. 83/11

 

 

1. Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale (1).

--------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza, 2-7 maggio 1996, n. 144 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

 

2. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

 

3. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

 

4. All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

 

5. Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

 

6. La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

 

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con L. 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel R.D. 17 agosto 1907, n. 643, e nel R.D. 17 agosto 1907, n. 644 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

Art. 83/12

 

 

1. Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

 

2. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

 

3. Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, con sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968 (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

 

Art. 84

 

 

1. Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

 

2. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

 

3. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello (1).

--------------------

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

 

Art. 85

 

 

1. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, n. 44). - Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

 

2. Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

 

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

 

Art. 86

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77). - Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

 

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

Art. 87

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78). - Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

 

2. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

 

3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000.

 

Art. 87-bis

 

 

1. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

--------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

 

Art. 88

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79). - Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

 

Art. 89

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82). - Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 (30). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

 

2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

 

Art. 90

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 206,58.

 

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (1).

--------------------

(1) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

 

4. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 in Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

 

Art. 91

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84). - Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

 

2. Si procede con giudizio direttissimo.

 

Art. 92

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

 

2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

 

Art. 93

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). - Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 206,58 (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

Art. 94

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87). - Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

 

Art. 95

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.

 

2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000

 

Art. 96

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

 

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1).

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(1) Comma così inserito dall'art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

 

4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

 

5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

 

Art. 97

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90). - Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

 

2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

 

Art. 98

 

 

1.

 

Art. 99

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45). - L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

 

2. Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

 

Art. 100

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93). - Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

 

2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

 

Art. 101

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94). - Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

 

2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

 

Art. 102

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95). - Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

 

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

 

3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

 

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

 

5. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente art. 102.

 

Art. 103

 

 

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96). - Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

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