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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.M. 16/02/1999

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1999, n. 40.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

 

--- § ---

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

 

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

 

Visto i D.M. 7 gennaio 1998 del ministero del Tesoro e D.M. 17 dicembre 1998 del ministero del Tesoro;

 

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999;

 

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio 1999;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

1. All'art. 6, comma 2, del D.M. 7 gennaio 1998, del Ministro del tesoro dopo le parole «La Cassa» sono aggiunte le parole «, fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari,».

 

Art. 2

 

 

1. L'art. 8 del D.M. 7 gennaio 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. Tipologie di mutuo.

1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui:

a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse;

b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari può essere esercitato in più soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici e venticinque anni il diritto non può essere esercitato, rispettivamente, oltre il dodicesimo e il ventiduesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è stabilita al momento della concessione e non può eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di ammortamento relativo alla quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

c) mutui a tasso variabile. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni. Le rate del piano di ammortamento, a quote capitali costanti, decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo e sono comprensive di capitale e interesse.

1-bis. Per il finanziamento di nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti di opere infrastrutturali, i mutui di cui al precedente comma, lettera a), possono essere concessi anche per durate non superiori ai trenta anni e quelli di cui al medesimo comma, lettere b) e c), possono essere concessi con durate di ammortamento pari a venticinque o trenta anni. L'importo di tali mutui non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, se ammortizzati da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ed a 7 milioni di euro, se ammortizzati da qualsiasi altro soggetto mutuatario ordinario della Cassa depositi e prestiti.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di ammortamento possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le rate del piano di ammortamento dei mutui concessi dal 1° luglio possono decorrere dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione".

 

2. Su richiesta degli enti mutuatari, le rate del piano di ammortamento possono decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

 

3. Per i mutuatari non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le rate del piano di ammortamento dei mutui concessi dal 1° luglio possono decorrere dal 1° luglio del primo o del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione.

 

Art. 3

 

 

1. All'art. 9, comma 1, del D.M. 7 gennaio 1998, del Ministro del tesoro le parole «con valuta 31 dicembre di ciascun anno di preammortamento entro il successivo 31 gennaio», sono sostituite con le parole «entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento».

 

2. All'art. 9 del D.M. 7 gennaio 1998 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di cui al comma precedente sono calcolati al medesimo tasso di concessione, al netto della maggiorazione.

1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), gli interessi di cui al comma l del presente articolo sono calcolati ai tassi variabili vigenti nel periodo di riferimento.

1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 3, gli interessi di cui ai commi precedenti sono dovuti dalla data del mandato al 30 giugno antecedente il periodo di ammortamento, e devono essere versati entro il 31 luglio successivo a ciascun anno di preammortamento".

 

3. All'art. 9, comma 3, del D.M. 7 gennaio 1998, del Ministro del tesoro le parole: «ad un tasso superiore del 50 per cento quello di concessione vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora» sono sostituite con le parole: «calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento».

 

Art. 4

 

 

1. All'art. 10 del D.M. 7 gennaio 1998 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è consentita esclusivamente la devoluzione totale".

 

Art. 5

 

 

1. All' art. 11 del D.M. 7 gennaio 1998 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), il tasso nominale di cui al comma 1 e' il tasso fisso vigente per i mutui ordinari di pari durata". (1)

--------------------

(1) Comma abrogato dal D.M. 20/06/2003, art. 1 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

2. All'art. 11 del D.M. 7 gennaio 1998 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), al di fuori delle ipotesi previste nella medesima lettera, l'estinzione anticipata puo' essere effettuata esclusivamente sull'intero ammontare del mutuo mediante restituzione di un ammontare pari al maggiore tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al medesimo tasso di concessione del mutuo al netto della maggiorazione e il valore attuale delle rate di ammortamento residue calcolato al tasso fisso nominale vigente per i mutui ordinari di pari durata dell'Istituto". (1)

--------------------

(1) Comma abrogato dal D.M. 20/06/2003, art. 1 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

3. All'art. 11 del D.M. 7 gennaio 1998 dopo il comma 1- quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), l'estinzione anticipata viene effettuata mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indenizzo pari all'1 per cento del residuo debito stesso". (1)

--------------------

(1) Comma abrogato dal D.M. 20/06/2003, art. 1 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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