R.D. 02/01/1913, n. 453
Approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1913, n. 170.
Sommario
Art. 68
--- § ---
Art. 68
1. I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:
a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;
b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
d) in obbligazione di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;
e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi (1).
--------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 15 aprile 1965, n. 344.
2. Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell'amministratore generale, per ordine del Ministro del tesoro.
3. I fondi della Cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto siano restituite le somme anticipate dal Tesoro ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 67.
|