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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.P.C.M. 07/03/2003

Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori

 

Sommario

 

Art. 1 - Tipologia degli interventi

 

Art. 2 - Individuazione dei settori di intervento

 

Art. 3 - Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo

 

Art. 4 - Interventi nel settore della tutela ambientale

 

Art. 5 - Interventi nel settore dei servizi a rete

 

Art. 6 - Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni

 

Art. 7 - Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività

 

Art. 8 - Interventi in materia di sicurezza

 

Art. 9 - Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali

 

Art. 10 - Modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Visto in particolare il comma 9 del citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'individuazione della tipologia e dei settori di interventi da considerare ai fini dell'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Tenuto conto che il comma 7 del già citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 finalizza le risorse del fondo all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli àmbiti territoriali di cui all'allegato A della predetta legge;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Su proposta del Ministro dell'interno;

 

Decreta:

 

Art. 1

Tipologia degli interventi

 

1. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è destinato alla seguente tipologia di interventi:

a) sostegno allo sviluppo produttivo;

b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.

 

Art. 2

Individuazione dei settori di intervento

 

1. Nell'ambito delle tipologie di interventi stabilite dall'articolo 1, i settori cui destinare il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sono:

a) attività di sostegno allo sviluppo produttivo;

b) tutela ambientale;

c) servizi a rete;

d) trasporti e telecomunicazioni;

e) servizi alla collettività;

f) sicurezza;

g) cultura e beni culturali.

 

Art. 3

Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo

 

1. Per il settore di cui alla lettera a) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica;

b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica;

c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;

d) formazione professionale;

e) informatizzazione dei servizi connessi alle attività produttive.

 

Art. 4

Interventi nel settore della tutela ambientale

 

1. Per il settore di cui alla lettera b) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;

d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unità di diporto e sulle navi;

e) risanamento e restauro ambientale;

f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;

g) misure per la protezione della flora e della fauna;

h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale.

 

Art. 5

Interventi nel settore dei servizi a rete

 

1. Per il settore di cui alla lettera c) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;

b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola;

c) raccolta dell'acqua piovana;

d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua;

e) ristrutturazione della rete idrica;

f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili;

g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.

 

Art. 6

Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni

 

1. Per il settore di cui alla lettera d) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) trasporto pubblico locale;

b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas;

c) infrastrutture eliportuali;

d) infrastrutture portuali;

e) collegamenti con la penisola;

f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;

g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;

h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.

 

Art. 7

Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività

 

1. Per il settore di cui alla lettera e) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;

b) infrastrutture scolastiche;

c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;

d) servizi di telemedicina;

e) servizi igienici pubblici;

f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale;

g) strutture per l'occupazione del tempo libero;

h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettività.

 

Art. 8

Interventi in materia di sicurezza

 

1. Per il settore di cui alla lettera f) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia;

b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile;

c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.

 

Art. 9

Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali

 

1. Per il settore di cui alla lettera g) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;

b) recupero e sistemazione di siti archeologici;

c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative;

d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.

 

Art. 10

Modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori

 

1. Le modalità per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono determinate, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, con decreto del Ministro dell'interno.

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