D.P.C.M. 07/03/2003
Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori
Sommario
Art. 1 - Tipologia degli interventi
Art. 2 - Individuazione dei settori di intervento
Art. 3 - Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo
Art. 4 - Interventi nel settore della tutela ambientale
Art. 5 - Interventi nel settore dei servizi a rete
Art. 6 - Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni
Art. 7 - Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività
Art. 8 - Interventi in materia di sicurezza
Art. 9 - Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali
Art. 10 - Modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Visto in particolare il comma 9 del citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'individuazione della tipologia e dei settori di interventi da considerare ai fini dell'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;
Tenuto conto che il comma 7 del già citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 finalizza le risorse del fondo all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli àmbiti territoriali di cui all'allegato A della predetta legge;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Tipologia degli interventi
1. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è destinato alla seguente tipologia di interventi:
a) sostegno allo sviluppo produttivo;
b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.
Art. 2
Individuazione dei settori di intervento
1. Nell'ambito delle tipologie di interventi stabilite dall'articolo 1, i settori cui destinare il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sono:
a) attività di sostegno allo sviluppo produttivo;
b) tutela ambientale;
c) servizi a rete;
d) trasporti e telecomunicazioni;
e) servizi alla collettività;
f) sicurezza;
g) cultura e beni culturali.
Art. 3
Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo
1. Per il settore di cui alla lettera a) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica;
b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica;
c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;
d) formazione professionale;
e) informatizzazione dei servizi connessi alle attività produttive.
Art. 4
Interventi nel settore della tutela ambientale
1. Per il settore di cui alla lettera b) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare;
b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;
d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unità di diporto e sulle navi;
e) risanamento e restauro ambientale;
f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;
g) misure per la protezione della flora e della fauna;
h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale.
Art. 5
Interventi nel settore dei servizi a rete
1. Per il settore di cui alla lettera c) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;
b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola;
c) raccolta dell'acqua piovana;
d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua;
e) ristrutturazione della rete idrica;
f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili;
g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.
Art. 6
Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni
1. Per il settore di cui alla lettera d) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) trasporto pubblico locale;
b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas;
c) infrastrutture eliportuali;
d) infrastrutture portuali;
e) collegamenti con la penisola;
f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;
g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;
h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.
Art. 7
Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività
1. Per il settore di cui alla lettera e) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;
b) infrastrutture scolastiche;
c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;
d) servizi di telemedicina;
e) servizi igienici pubblici;
f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale;
g) strutture per l'occupazione del tempo libero;
h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettività.
Art. 8
Interventi in materia di sicurezza
1. Per il settore di cui alla lettera f) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia;
b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile;
c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.
Art. 9
Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali
1. Per il settore di cui alla lettera g) dell'articolo 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:
a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;
b) recupero e sistemazione di siti archeologici;
c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative;
d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.
Art. 10
Modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori
1. Le modalità per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono determinate, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, con decreto del Ministro dell'interno.
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