In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.M. 28/02/2003

Allungamento della durata di ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti (1)

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2003, n. 55.

 

Sommario

 

Art. 1 - Modifiche al D.M. 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e successive modifiche ed integrazioni

 

 

--- § ---

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 

Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.M. 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»:

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

 

Decreta:

 

 

Art. 1

Modifiche al D.M. 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e successive modifiche ed integrazioni

 

1. Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al D.M. 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 8, le parole «Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non può essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento» sono sostituite dalle parole «Nel caso di mutui ammortizzati in quindici e venticinque anni il diritto non può essere esercitato, rispettivamente, oltre il dodicesimo e il ventiduesimo anno di ammortamento»;

b) all'articolo 8 del D.M. 7 gennaio 1998 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per il finanziamento di nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti di opere infrastrutturali, i mutui di cui al precedente comma, lettera a), possono essere concessi anche per durate non superiori ai trenta anni e quelli di cui al medesimo comma, lettere b) e c), possono essere concessi con durate di ammortamento pari a venticinque o trenta anni. L'importo di tali mutui non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, se ammortizzati da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ed a 7 milioni di euro, se ammortizzati da qualsiasi altro soggetto mutuatario ordinario della Cassa depositi e prestiti."

 

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890