C.C.N.L. 16/07/1996
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali di cui all'art. 5 del D.P.C.N. 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 16 luglio 1996 (1)
(1) Pubblicato in G.U. - s.g. - 31 luglio 1996, n. 178
Sommario
Art. 1 - Stipendi tabellari
Art. 2 - Finanziamento del trattamento accessorio
Art. 3 - Risorse aggiuntive ed economie di gestione
Art. 4 - Norma transitoria
Art. 5 - Norma programmatica
Art. 6 - Norma finale
--- § ---
A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali,
il giorno 16 luglio 1996, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:
Prof. Carlo Dell'Aringa (firma)
Prof. Gian Candido De Martin (firma)
Prof. Gianfranco Rebora (firma)
Avv. Guido Fantoni (firma)
Avv. Arturo Parisi (firma)
e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:
Confederazioni
CONFSAL (firma)
CISAL (firma)
CISNAL (firma)
RDB/CUB
Unionquadri (ammessa con riserva) (firma)
USPPI (ammessa con riserva) (firma)
Organizzazioni
Fed. naz. autonoma CISAL CONFSAL (firma)
Fed. naz. autonoma enti locali (Cisnal ee.ll., Cisas-Fisael, Cusal Confill, Casil, Confisal, Fildi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, ConsalFednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal) (firma)
USPPLI (ammessa con riserva) (firma)
SNALCC (ammessa con riserva) (firma)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali.
Art. 1
Stipendi tabellari
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale in servizio alla data del 1º gennaio 1996 o assunto successivamente.
2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 29, comma 2, allegato A, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:
in euro
Qualifica
|
1.1.1996 (euro)
|
1.12.1996 (euro)
|
1.7.1997 (euro)
|
I
|
27,37
|
30,99
|
19,63
|
II
|
28,92
|
33,05
|
20.66
|
III
|
30,47
|
35,12
|
21,69
|
IV
|
32,02
|
36,67
|
23,24
|
V
|
34,09
|
39,25
|
24,27
|
VI
|
36,15
|
41,32
|
25,82
|
VII
|
39,25
|
44,93
|
28,41
|
VIII
|
46,48
|
53,20
|
33,05
|
3. 3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dal 1º luglio 1997, sono rideterminati nei seguenti importi:
Qualifica
|
Stipendio (per 12 mensilità)
Euro
|
I
|
4.782, 91
|
II
|
5.359, 27
|
III
|
6. 041, 00
|
IV
|
6.644, 22
|
V
|
7.441, 63
|
VI
|
8.145, 04
|
VII
|
9.332, 89
|
VIII
|
12.016, 40
|
4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal comma 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonchè di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6 luglio 1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
Art. 2
Finanziamento del trattamento accessorio
1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni, con le integrazioni del presente contratto.
2. A decorrere dal 1º dicembre 1997, per una mensilità, il fondo di cui all' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021 del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. A valere dal 1º gennaio 1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.
3. Il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera c), del CCNL del 6 luglio 1995 è integrato, a decorrere dal 1º luglio 1997 di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 35, comma 1, e 36, commi 1 e 6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi previsti. Le regioni, ove non ritengano di elevare la percentuale dei beneficiari di cui al citato 35, comma 1, possono avvalersi della facoltà di incrementare l'importo massimo della citata indennità nel modo seguente:
Qualifica
|
Importo massimo
|
VIII
|
€ 1549,37
|
VII
|
€ 929,62
|
Rimangono confermate le modalità applicative degli articoli 35, comma 5, e 36, comma 2, del citato CCNL del 6 luglio 1995.
4. Nel caso in cui l'amministrazione realizzi, prima dell'avvio della contrattazione decentrata, formali modifiche all'organizzazione del lavoro, tali da determinare il sicuro non utilizzo o l'utilizzo parziale, nell'anno di riferimento, del fondo previsto dall' art. 31, comma 2, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995, esso può essere destinato, in tutto o in parte, nell'ambito della contrattazione decentrata, al finanziamento del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno o del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità o, infine, del fondo per la produttività collettiva, previsti dal citato art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e).
L'amministrazione, nel caso che in sede di contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvede mediante il ricorso agli strumenti previsti dall' art. 17, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 o con i riposi compensativi di cui all' art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 168/1987.
5. Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dal comma 4, l'amministrazione può destinare, in tutto o in parte, il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall' art. 31, comma 2, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 al finanziamento del fondo per la produttività collettiva di cui alla successiva lettera e) dello stesso art. 31.
6. In caso di accertata carenza dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) e c) è possibile, in sede di contrattazione decentrata, un trasferimento di risorse agli stessi dal fondo previsto dalla lettera e) del medesimo articolo in misura non superiore al 10% del fondo medesimo.
7. La diversa utilizzazione dei fondi di cui ai commi 4, 5 e 6 è reversibile nell'anno successivo al mutare delle condizioni organizzative, da verificarsi in sede di contrattazione decentrata.
8. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente articolo, sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
Art. 3
Risorse aggiuntive ed economie di gestione
1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.
2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .
3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri di cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo .
4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, possono darvi applicazione anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto.
Art. 4
Norma transitoria (1)
(1) L'articolo 28, comma 1, del CCNL del 1° aprile 1999 ha reso inapplicabile il presente articolo, salvo il terzo comma che si applica solo al personale dell'ex terza e quarta qualifica funzionale.
1. L'indennità prevista dall' art. 37, comma 1, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995 , a decorrere dal 1º gennaio 1997 è incrementata di € 103,29 annue lorde.
2. Ai fini dell'attribuzione del livello economico differenziato, le percentuali di personale previste dall' art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, sono così rideterminate a decorrere dal 1º dicembre 1997:
Qualifica
|
Percentuale
|
I
|
35%
|
II
|
35%
|
III
|
55%
|
IV
|
65%
|
V
|
40%
|
VI
|
65%
|
VII
|
30%
|
La disciplina degli articoli 35 e 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 rimane confermata così come richiamata dall' art. 37, comma 5, del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni.
3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dal 1º dicembre 1997 è corrisposta una indennità specifica pari a € 64,56 annue lorde, per dodici mensilità.
Art. 5
Norma programmatica
1. Per favorire la revisione dell'ordinamento, in attuazione dell' art. 42, comma 2, del CCNL del 6 luglio 1995, le parti convengono che, in sostituzione degli istituti di cui all' art. 2, comma 2, all' art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 2 e 3, le risorse per essi impegnate possono invece essere utilizzate, nelle misure corrispondenti, in sede di CCNL, per il finanziamento degli interventi diretti a realizzare il nuovo ordinamento.
Art. 6
Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL del 6 luglio 1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compreso, in particolare, l' art. 38, i cui effetti sono estesi alla vigenza del biennio 1996-1997.
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