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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 24/12/2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2003, n. 300

(2) Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Sommario

 

Art. 1 - Benefici in favore dell'emittenza locale

 

Art. 2 - Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

 

Art. 2-bis - Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario

 

Art. 3 - Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

 

Art. 4 - Validità attestazioni SOA

 

Art. 5 - Codice della strada

 

Art. 6 - Edilizia residenziale pubblica

 

Art. 6-bis - Rideterminazione di valori di acquisto

 

Art. 7 - Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

 

Art. 8 - Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

 

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

 

Art. 10 - Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene

 

Art. 10-bis - Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico

 

Art. 11 - Gestioni fuori bilancio

 

Art. 11-bis - Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

 

Art. 12 - Servizio civile

 

Art. 13 - Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219

 

Art. 13-bis - Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia

 

Art. 14 - Norme per la sicurezza degli impianti

 

Art. 15 - Acque potabili trattate

 

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

 

Art. 17 - Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

 

Art. 18 - Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

 

Art. 19 - Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise

 

Art. 20 - Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità

 

Art. 20-bis - Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali

 

Art. 21 - Concessioni autostradali

 

Art. 22 - Gestione dei servizi di trasporto ferroviario

 

Art. 23 - Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile

 

Art. 23-bis - Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

Art. 23-ter - Proroga dì termini relativi ad opere fognarie a Venezia

 

Art. 23-quater - Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia

 

Art. 23-quinquies - Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro

 

Art. 23-sexies - Regolamento interno delle societa' cooperative

 

Art. 23-septies - Proroga del Fondo regionale di protezione civile

 

Art. 23-octies - Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici

 

Art. 23-nonies - Riscossione dei tributi degli enti locali

 

Art. 23-decies - Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria

 

Art. 23-undecies - Interventi a favore del trasporto aereo

 

Art. 23-duodecies - Interventi a favore del comune di Pietrelcina

 

Art. 24 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Benefici in favore dell'emittenza locale

 

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

 

Art. 2

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

 

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

 

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

 

Art. 2-bis

Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 3

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

 

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 4

Validità attestazioni SOA (1)

 

(1) Articolo prima modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 26 aprile 2004, n. 107, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data.

 

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(1) Il termine è stao prorogato al 15 luglio 2004, dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 2004, n. 107, pubblicato in G.U. n. 98 del 27 aprile 2004.

(2)Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 5

Codice della strada

 

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

 

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

 

Art. 6

Edilizia residenziale pubblica

 

1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

 

Art. 6-bis

Rideterminazione di valori di acquisto (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2003» e le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004».

 

Art. 7

Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

 

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».

 

2. Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».

 

Art. 8

Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (1)

 

(1) Rubrica così corretta con Comunicato 9 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2004, n. 6).

 

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

 

Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

 

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 10

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene

 

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi (1).

 

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(1) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 10-bis

Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

 

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

 

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.

 

Art. 11

Gestioni fuori bilancio

 

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

 

Art. 11-bis

Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2005».

 

Art. 12

Servizio civile

 

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

 

Art. 13

Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219

 

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 13-bis

Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

Art. 14

Norme per la sicurezza degli impianti

 

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 15

Acque potabili trattate

 

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

 

Art. 16

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

 

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004 (1), in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

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(1) Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla Legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306.

 

Art. 17

Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

 

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 18

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

 

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

 

Art. 19

Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise

 

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

 

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 20

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità

 

1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente comma entrano in vigore il primo gennaio 2004 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 20-bis

Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 21

Concessioni autostradali (1)

 

(1) Articolo prima corretto con Comunicato 9 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2004, n. 6) e poi così sostituito dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 6-bis, lett. b), Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2.)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 6-bis, lett. b), Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2.)

 

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

 

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, lett. a), Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

6. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 6-bis, lett. b), Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2.)

 

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.

 

Art. 22

Gestione dei servizi di trasporto ferroviario

 

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'àmbito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

 

Art. 23

Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile (1)

 

(1) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

 

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

Art. 23-bis

Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

 

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 23-ter

Proroga dì termini relativi ad opere fognarie a Venezia (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione."

 

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 31 dicembre 2004.

 

Art. 23-quater

Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1 ° agosto 2002, n. 166.

 

Art. 23-quinquies

Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

 

Art. 23-sexies

Regolamento interno delle societa' cooperative (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

 

Art. 23-septies

Proroga del Fondo regionale di protezione civile (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro".

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 23-octies

Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

 

Art. 23-nonies

Riscossione dei tributi degli enti locali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse.

 

Art. 23-decies

Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».

 

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004».

 

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».

 

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».

 

5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

 

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 curo a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.

 

Art. 23-undecies

Interventi a favore del trasporto aereo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono inserite le seguenti: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194».

 

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 23-duodecies

Interventi a favore del comune di Pietrelcina (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47.

 

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006».

 

Art. 24

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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