In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

Legge 02/03/2004, n. 61

Norme in materia di reati elettorali (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59.

 

 

 

 

Sommario

 

Art. 1

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

b) all'articolo 106, le parole: «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

 

 

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93:

1) le parole: «, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro».

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890