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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 29/04/1994, n. 260

Disposizioni tributarie urgenti (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1994, n. 99.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 giugno 1994, n. 413.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. All'articolo 1 della Legge 2 febbraio 1990, n. 18, il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente:

"omissis"

 

Art. 2

 

 

1. Il comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

 

Art. 3

 

 

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

 

Art. 4

 

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 40 Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie

1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione."

 

Art. 5

 

 

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-quater, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

 

Art. 6

 

 

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

b) lettera soppressa dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413;

c) lettera soppressa dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.";

e) il comma 8-bis è così modificato:

"8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";

f) il primo periodo del comma 13-bis è così modificato:

"I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.";

g) lettera soppressa dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413.

 

2. All’articolo 4 del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8 bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l’assistenza. Resta fermo l’obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413."

 

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

 

Art. 7

 

 

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

 

Art. 8

 

 

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

 

1-bis. L'articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è abrogato (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413.

 

Art. 9

 

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 20 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.";

- b) all'articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.";

- c) all'articolo 33 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.";

- d) all'articolo 34 il comma 1 è così modificato:

"1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.";

- e) all'articolo 37 il comma 1 è così modificato:

"1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.";

- f) all'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";

- g) all'articolo 39 il comma 2 è così modificato:

"2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'art. 37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.";

h) all'articolo 52, l'ultimo periodo del comma 1 è abrogato.

 

Art. 10

 

 

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

 

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

 

Art. 11

 

 

1. Alla tariffa allegata al Decreto Ministeriale 29 novembre 1978, il n.22 è sostituito dal seguente:

N. d'ordine

Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali

Ammontare della tassa

 

22

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

 

1) tassa di rilascio

 

2) tassa annuale

 

 

 

90.000

 

45.000

 

 

 

2. Alla tariffa allegata al Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230, dopo il n. 24 è aggiunto il seguente:

 

Numero d'ordine

D.P.R. n. 121/61 (D.P.R. n. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

 

 

 

24-bis

 

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4).

Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

150.000

 

 

 

75.000

 

 

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.

 

Art. 12

 

 

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, l'ultimo periodo, lettera a), del comma 3 è così sostituito:

"Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.";

- b) all'articolo 17, il terzo periodo del comma 3 è così modificato:

"A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.";

- c) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni."

 

Art. 13

 

 

1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1° gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori (1).

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(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413.

 

Art. 14

 

 

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

 

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

 

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

 

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413.

 

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

 

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

 

Art. 15

 

 

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compete una indennità una tantum, nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413.

 

1-bis. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, differita al 1° ottobre 1994 dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413.

 

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire sessanta milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

 

Art. 16

 

 

1. All'articolo 47 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione."

 

2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.

 

Art. 17

 

 

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

 

Art. 18

 

 

1. All'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali."

 

Art. 19

 

 

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

 

Art. 20

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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