D.P.R. 18/06/1997, n. 246
Regolamento recante modificazioni al capo IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici(1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176
Sommario
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Titolo del capo IV
Art. 3 - Graduatorie
Art. 4 - Modalità di assunzione
Allegato
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme del citato testo unico;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto l'articolo 9-bis, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il capo IV del D.P.R.9 maggio 1994, n. 487, recante la disciplina delle assunzioni obbligatorie, presso i datori di lavoro pubblici, dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Titolo del capo IV
1. Il titolo del capo IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, è sostituito dal seguente:
«Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità».
Art. 3
Graduatorie
1. L'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 - Graduatorie.
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano all'avviamento a selezione.".
Art. 4
Modalità di assunzione
1. L'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - Modalità di assunzione.
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento."
|