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VENERDÌ 17 MAGGIO 2024

Legge 27/05/1959, n. 324

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.(1)

(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1959, n. 132.

 

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno , applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti; la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

 

 

2. Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

 

 

3. L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare ;

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe.

 

 

4. L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

 

 

5. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.

 

 

6. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

 

 

Art. 2

 

 

1. Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidare a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti e economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

 

 

2. L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20, L. 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10, della L. 12 febbraio 1955, n. 44.

 

 

3. Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

 

 

4. L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) non è cedibile, né pignorabile; né sequestrabile;

b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

c) non compete per le pensioni pagabili all'estero.

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