D.L. 09/10/1989, n. 338
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 1989, n. 237
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 1989, n. 389.
Sommario
Art. 1 - Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile
Art. 2 - Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva
Art. 3 - Modifiche al D.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43
Art. 4 - Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati
Art. 5 - Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate
Art. 6 - Fiscalizzazione degli oneri sociali
Art. 7 - Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione
Art. 8 - Assicurazione per gli apprendisti artigiani
Art. 9 - Copertura finanziaria
Art. 10 - Entrata in vigore
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Art. 1
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Art. 2
Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva (1)
(1) L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 3
Modifiche al D.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43
1. All'art. 15, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'art. 31» sono aggiunte le seguenti: «comma 1»;
b) Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabilite nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. All'articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43 il comma 1 è sostituito dal presente:
"1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca".
3. All'articolo 31 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43 si sostituisce il comma 3 con il seguente:
"3. I dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego".
Art. 4
Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.
Art. 5
Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate
1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.
Art. 6
Fiscalizzazione degli oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della L. 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità, turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 22 marzo 1993, n. 71.
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48.
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.
Art. 7
Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione
1. Il termine di cui all'art. 2, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui allo articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostretriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389.
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.
7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».
Art. 8
Assicurazione per gli apprendisti artigiani
1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.
3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.
4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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