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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 30/12/1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1992, n. 1.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 febbraio 1992, n. 66.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6 - Articolo 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 9-bis - Articolo 9-bis

 

Art. 9-ter - Articolo 9-ter

 

Art. 9-quater - Articolo 9-quater

 

Art. 9-quinquies - Articolo 9-quinquies

 

Art. 9-sexies - Articolo 9-sexies

 

Art. 10

 

Art. 11

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. All'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19, si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica."

 

2. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 2 e 4 sono così modificati:

"2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (1).

4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma."

All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d-ter) del comma 2 è soppressa.

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 4-ter, comma 5, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.)

 

4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.

 

5. All'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio."

 

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.

 

7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

 

8. omissis

 

9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

10. All'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto."

 

11. All'art. 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

12. All'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 4 è aggiunto il periodo seguente:

"La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298."

 

13. All'art. 74-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1 è così modificato:

"1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma."

 

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

 

16. Gli interessi di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

 

16-bis. omissis

 

Art. 2

 

 

1. Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

 

2. All'articolo 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è così modificato:

"4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime."

All'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli enti e le società di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso."

All'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 7 è così modificato:

"7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è indeducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui ai commi 6 e 6-bis e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente."

 

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

 

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

 

5. All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 3 è così modificato:

"3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili."

 

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

 

7. All'articolo 11 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, il comma 3 è così modificato:

"3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato."

 

Art. 3

 

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

 

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

 

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70% di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per tutte le concessioni.

 

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989. Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento in quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5 (1).

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(1) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.

 

6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.

 

7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'art. 72, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato D.P.R. n. 43 del 1988.

 

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

 

9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

 

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, nonché per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991, verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

11. All'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la lettera a) del comma 2 è così modificata:

"a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile."

 

12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dal relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.

 

13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.

 

Art. 4

 

 

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

 

Art. 5

 

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3, L. 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è

operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

 

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3, L. 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

 

Art. 6

Articolo 6 (1)

 

(1) Il presente articolo è così sostituito dall'art. 7, L. 19 marzo 2001, n. 92.

 

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi.

 

2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;

b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;

c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;

d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;

e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.

 

3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.

 

4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

 

5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e), l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

 

6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace.

 

Art. 7

 

 

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

 

1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1-ter. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66 e poi abrogato dall'art. 1, comma 195, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.)

 

1-quater. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66 e poi abrogato dall'art. 1, comma 195, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.)

 

1-quinquies. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66 e poi abrogato dall'art. 1, comma 195, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.)

 

1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

Art. 8

 

 

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 4 della L. 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano (1);

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44.

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(1) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

 

Art. 9

 

 

1. All'articolo 10 del Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. omissis

1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."

 

2. (Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

 

3. All'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1."

 

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

Art. 9-bis

Articolo 9-bis (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

 

Art. 9-ter

Articolo 9-ter (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

 

Art. 9-quater

Articolo 9-quater (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1. All'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 1974, n. 95, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità."

 

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

 

3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

 

4. All'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 1974, n. 95, il comma 8 è così sostituito:

"8. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli."

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche all'ordinamento della CONSOB».

 

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 9-quinquies

Articolo 9-quinquies (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento delle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività

 

Art. 9-sexies

Articolo 9-sexies (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66.

 

1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

 

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

 

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 10

 

 

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8 e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396.

 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 11

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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