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VENERDÌ 01 NOVEMBRE 2024

D.L. 24/06/2003, n. 147

Proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145.

(2) Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.

 

Sommario

 

Art. 1 - Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

 

Art. 1-bis - Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia

 

Art. 2 - Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

 

Art. 3 - Riqualificazione urbana della città di Palermo

 

Art. 4 - Norme per la sicurezza degli impianti

 

Art. 5 - Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

 

Art. 5-bis - Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte

 

Art. 5-ter - Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte

 

Art. 5-quater - Proroga di interventi in favore del settore agricolo

 

Art. 6 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

 

Art. 7 - Enti pubblici

 

Art. 8 - Disposizioni sull'UNIRE

 

Art. 8-bis - Adempimenti relativi al registro delle imprese

 

Art. 9 - Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674

 

Art. 9-bis - Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio

 

Art. 10 - Disposizioni sui consorzi agrari

 

Art. 10-bis - Adeguamento degli scarichi esistenti

 

Art. 11 - Gestioni fuori bilancio

 

Art. 12 - Interventi a favore delle imprese colpite dagli eventi meteorologici nel novembre 2002

 

Art. 12-bis - Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo

 

Art. 13 - Contributi alle famiglie per attività educative

 

Art. 14 - Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

 

Art. 14-bis - Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato

 

Art. 15 - Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

 

Art. 16 - Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

 

Art. 17 - Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

 

Art. 17-bis - Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione

 

Art. 17-ter - Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica

 

Art. 18 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

 

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

 

Art. 1-bis

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

 

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

 

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 3

Riqualificazione urbana della città di Palermo

 

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

 

Art. 4

Norme per la sicurezza degli impianti

 

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 5

Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

 

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

 

Art. 5-bis

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2003, n. 3284, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5-ter

Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5-quater

Proroga di interventi in favore del settore agricolo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. È autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut Agricole Régional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

 

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario (1)

 

(1) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

 

1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, del Consiglio, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991, del Consiglio, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 7

Enti pubblici

 

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».

 

2. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 8

Disposizioni sull'UNIRE (1)

 

(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

 

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

 

4. All'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 78 sono aggiunti i punti seguenti:

"d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;

d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli."

 

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il D.Dirett. 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

 

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

 

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

 

8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.

9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

 

10. All'articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003."

 

11. All'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 78 sono aggiunti i punti seguenti:

"d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari."

 

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

13. (Comma abrogato dall'art. 4-bis, comma 3, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 nel testo coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101).

 

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 549, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'àmbito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'àmbito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi."

 

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

 

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

 

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo.

 

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.

2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali."

 

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese (1).

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(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 8-bis

Adempimenti relativi al registro delle imprese (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. È prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

Art. 9

Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674

 

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 9-bis

Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

 

Art. 10

Disposizioni sui consorzi agrari

 

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di dodici mesi (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 10-bis

Adeguamento degli scarichi esistenti (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 11

Gestioni fuori bilancio

 

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003 (1).

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(1) Termine ulteriormente prorogato al 1° luglio 2004 dall'art. 11, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

 

Art. 12

Interventi a favore delle imprese colpite dagli eventi meteorologici nel novembre 2002 (1)

 

(1) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Per le imprese che hanno subìto gravi danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

2. I gravi danni subìti dalle imprese in conseguenza degli eventi meteorologici di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 12-bis

Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 

Art. 13

Contributi alle famiglie per attività educative

 

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

 

Art. 14

Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

 

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 14-bis

Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002.

 

Art. 15

Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

 

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

 

Art. 16

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

 

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

 

2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

Art. 17

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

 

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

 

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

 

Art. 17-bis

Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

 

2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

 

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 17-ter

Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.

 

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

 

Art. 18

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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