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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.P.R. 29/03/1973, n. 156

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (1)

(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 3 maggio 1973, n. 113.

 

Sommario

 

Art. 1 - Esclusività dei servizi postali

 

Art. 2 - Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

 

Art. 3 - Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

 

Art. 4 - Concessione dei servizi

 

Art. 5 - Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di quelli dati in concessione

 

Art. 6 - Esclusione o limitazione di responsabilità

 

Art. 7 - Tariffe postali, di bancoposta per l'interno

 

Art. 8 - Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali

 

Art. 9 - Accordi internazionali

 

Art. 10 - Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale

 

Art. 11 - Comunicazioni postali vietate

 

Art. 12 - Persone addette ai servizi postali, di bancoposta

 

Art. 13 - Contravvenzioni in materia postale

 

Art. 14 - Diritto del mittente nei confronti della Amministrazione

 

Art. 15 - Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie

 

Art. 16 - Franchigia postale e telegrafica

 

Art. 17 - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali

 

Art. 18 - Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato

 

Art. 19 - Divieto di prestazioni gratuite

 

Art. 20 - Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria

 

Art. 21 - Azione civile contro l'Amministrazione

 

Art. 22 - Accertamento delle contravvenzioni

 

Art. 23 - Danneggiamento

 

Art. 24 - Sequestro, pignoramento ed opposizione

 

Art. 25 - Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

 

Art. 26 - Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali

 

Art. 27 - Servizi espletati dall'Amministrazione postale

 

Art. 28 - Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta

 

Art. 29 - Concessione di servizi postali

 

Art. 30 - Concessioni postali - Inadempienza

 

Art. 31 - Oblazione amministrativa delle contravvenzioni

 

Art. 32 - Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori

 

Art. 33 - Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati

 

Art. 34 - Limitazioni legali

 

Art. 35 - Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto

 

Art. 36 - Verifica doganale e di polizia

 

Art. 37 - Avviso di ricevimento

 

Art. 38 - Tessere postali di riconoscimento

 

Art. 39 - Contravvenzioni all'esclusività postale

 

Art. 40 - Tutela dell'appellativo di «postale»

 

Art. 41 - Eccezioni all'esclusività

 

Art. 42 - Corrispondenze ordinarie inesitate

 

Art. 43 - Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate od assicurate

 

Art. 44 - Francatura delle corrispondenze

 

Art. 45 - Tasse speciali

 

Art. 46 - Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare

 

Art. 47 - Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle tasse postali

 

Art. 48 - Perdita di raccomandate - Indennità

 

Art. 49 - Indennità

 

Art. 50 - Contrassegno ufficiale

 

Art. 51 - Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione

 

Art. 52 - Servizi accessori

 

Art. 53 - Contenuto dei pieghi

 

Art. 54 - Tassa a carico del destinatario

 

Art. 55 - Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie

 

Art. 56 - Spedizione di stampe periodiche

 

Art. 57 - Sanzioni

 

Art. 58 - Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale

 

Art. 59 - Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione

 

Art. 60 - Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori

 

Art. 61 - Trasporto di pacchi e colli senza concessione

 

Art. 62 - Categorie di pacchi postali

 

Art. 63 - Francatura dei pacchi postali

 

Art. 64 - Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi

 

Art. 65 - Dichiarazione del contenuto del pacco

 

Art. 66 - Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte

 

Art. 67 - Tassa di custodia

 

Art. 68 - Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine

 

Art. 69 - Vendita o distruzione di pacchi

 

Art. 70 - Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità

 

Art. 71 - Trasporto obbligatorio di effetti postali

 

Art. 72 - Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali - Limiti

 

Art. 73 - Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali

 

At. 74 - Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri

 

Art. 75 - Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti

 

Art. 76 - Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri

 

Art. 77 - Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici

 

Art. 78 - Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici

 

Art. 79 - Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici - Sanzioni

 

Art. 80 - Altre disposizioni

 

Art. 81 - Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni

 

Art. 82 - Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso indebito di contrassegno

 

Art. 83 - Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate

 

Art. 84 - Assicurazione obbligatoria

 

Art. 85 - Oggetti gravati di assegno

 

Art. 86 - Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

 

Art. 87 - Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso

 

Art. 88 - Oggetti diretti ad omonimi

 

Art. 89 - Pagamento delle somme gravanti i pacchi

 

Art. 90 - Tassazione e pagamento delle tasse

 

Art. 91 - Termine per la presentazione del reclamo

 

Art. 92 - Indennità

 

Art. 93 - Indennità - Limiti

 

Art. 94 - Diritto di surrogazione dell'Amministrazione

 

Art. 95 - Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità

 

Art. 96 - Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi

 

Art. 97 - Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti

 

Art. 98 - Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai

 

Art. 99 - Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi

 

Art. 100 - Servizi di bancoposta

 

Art. 101 - Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta

 

Art. 102 - Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta

 

Art. 103 - Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta

 

Art. 104 - Emissione e pagamento di vaglia postali

 

Art. 105 - Comunicazioni al destinatario dei vaglia

 

Art. 106 - Emissione dei vaglia telegrafici - Sopratassa

 

Art. 107 - Girata - Cessione dei vaglia postali

 

Art. 108 - Vaglia postali con la clausola «non trasferibile»

 

Art. 109 - Vaglia di servizio

 

Art. 110 - Ricevuta del vaglia - Efficacia

 

Art. 111 - Validità dei vaglia interni

 

Art. 112 - Prescrizione dei vaglia postali

 

Art. 113 - Titoli da riscuotere per conto di terzi

 

Art. 114 - Titoli non riscossi - Protesto

 

Art. 115 - Corrispondenza inclusa nei pieghi

 

Art. 116 - Accettazione di acconti

 

Art. 117 - Facoltà dei committenti

 

Art. 118 - Responsabilità dell'Amministrazione

 

Art. 119 - Reclamo - Termine di decadenza

 

Art. 120 - Apertura di conto corrente postale

 

Art. 121 - Divieto di apertura dei conti correnti postali

 

Art. 122 - Elenco dei correntisti postali

 

Art. 123 - Attivo del conto corrente postale

 

Art. 124 - Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro

 

Art. 125 - Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche

 

Art. 126 - Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali

 

Art. 127 - Calcolo degli interessi

 

Art. 128 - Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Amministrazione

 

Art. 129 - Cessazione di responsabilità - Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino

 

Art. 130 - Estratto conto - Copia del conto

 

Art. 131 - Casi di opposizione

 

Art. 132 - Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni

 

Art. 133 - Assegni fiduciari

 

Art. 134 - Validità degli assegni postali. - Prelevamenti urgenti

 

Art. 135 - Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione

 

Art. 136 - Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti

 

Art. 137 - Reclamo nel servizio dei conti correnti postali

 

Art. 138 - Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale - Rivalsa - Procedura coattiva

 

Art. 139 - Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente

 

Art. 140 - Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca - Esclusione di responsabilità

 

Art. 141 - Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi

 

Art. 142 - Risoluzione del rapporto di conto corrente postale

 

Art. 143 - Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio

 

Art. 144 - Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali e degli assegni postali

 

Art. 145 - Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti di validità

 

Art. 146 - Emissione di libretti postali - Apertura di conto

 

Art. 147 - Libretti nominativi e al portatore

 

Art. 148 - Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio

 

Art. 149 - Intestazione dei libretti postali nominativi

 

Art. 150 - Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito

 

Art. 151 - Acquisto di titoli del debito pubblico - Depositi volontari

 

Art. 152 - Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico

 

Art. 153 - Interesse sui libretti postali di risparmio

 

Art. 154 - Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio

 

Art. 155 - Iscrizione degli interessi sui libretti

 

Art. 156 - Custodia dei libretti di risparmio

 

Art. 157 - Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione

 

Art. 158 - Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito

 

Art. 159 - Rimborsi sui libretti nominativi

 

Art. 160 - Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo

 

Art. 161 - Rimborsi sui libretti nominativi

 

Art. 162 - Rimborsi su libretti di risparmio al portatore

 

Art. 163 - Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione

 

Art. 164 - Enti locali - Depositi

 

Art. 165 - Depositi giudiziari o proventi di cancelleria

 

Art. 166 - Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze

 

Art. 167 - Reclamo - termini

 

Art. 168 - Prescrizione del credito dei libretti

 

Art. 169 - Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini

 

Art. 170 - Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi

 

Art. 171 - Emissione di buoni postali fruttiferi

 

Art. 172 - Calcolo degli interessi sui buoni postali

 

Art. 173 - Tabelle degli interessi - Variazioni

 

Art. 174 - Esenzione di imposte e tasse

 

Art. 175 - Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi

 

Art. 176 - Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi

 

Art. 177 - Buoni versati per cauzione

 

Art. 178 - Rimborso dei buoni

 

Art. 178-bis - Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni

 

Art. 179 - Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione

 

Art. 180 - Duplicazione dei buoni

 

Art. 181 - Comitato centrale dei buoni

 

Art. 182 - Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio

 

Art. 183 - Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze

 

Art.184 - Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose

 

Art. 185 - Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni

 

Art. 186 - Cittadinanza italiana

 

Art. 187 - Divieto di cessione

 

Art. 188 - Canoni di concessione

 

Art. 189 - Cauzione

 

Art. 190 - Estinzione della concessione

 

Art. 191 - Decadenza

 

Art. 192 - Incameramento delle cauzioni

 

Art. 193 - Controlli

 

Art. 194 - Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario

 

Art. 195 - Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni

 

Art. 196 - Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico

 

Art. 197 - Concessioni rilasciate da altri organi

 

Art. 198 - Scelta del concessionario

 

Art. 199 - Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni

 

Art. 200 - Collaudo degli impianti di telecomunicazioni

 

Art. 201 - Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione

 

Art. 202 - Riscatto

 

Art. 203 - Rinuncia alla facoltà di riscatto

 

Art. 204 - Effetti del riscatto

 

Art. 205 - Determinazione del prezzo

 

Art. 206 - Diminuzione del prezzo di riscatto

 

Art. 207 - Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto

 

Art. 208 - Obblighi del concessionario subentrante

 

Art. 209 - Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause

 

Art. 210 - Controllo amministrativo

 

Art. 211 - Obblighi fiscali

 

Art. 212 - Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico

 

Art. 213 - Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato

 

Art. 214 - Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato

 

Art. 215 - Esonero dalla cauzione

 

Art. 216 - Rinuncia alla concessione ad uso privato

 

Art. 217 - Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni

 

Art. 218 - Violazione degli obblighi

 

Art. 219 - Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini - Sanzioni

 

Art. 220 - Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni

 

Art. 221 - Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni

 

Art. 222 - Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni

 

Art. 223 - Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini - Casi particolari

 

Art. 224 - Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni

 

Art. 225 - Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni

 

Art. 226 - Competenza territoriale

 

Art. 227 - Reati commessi in alto mare

 

Art. 228 - Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni

 

Art. 229 - Pubblico ufficiale

 

Art. 230 - Sanzioni civili

 

Art. 231 - Pubblica utilità - Espropriazione

 

Art. 232 - Limitazioni legali

 

Art. 233 - Servitù

 

Art. 234 - Procedura di imposizione della servitù - Indennità

 

Art. 235 - Ricorso gerarchico

 

Art. 236 - Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù

 

Art. 237 - Innovazioni sul fondo

 

Art. 238 - Divieto di imporre altri oneri

 

Art. 239 - Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

 

Art. 240 - Turbative ai servizi di telecomunicazioni

 

Art. 241 - Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica

 

Art. 242 - Interferenze

 

Art. 243 - Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli

 

Art. 244 - Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale

 

Art. 245 - Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico

 

Art. 246 - Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza

 

Art. 247 - Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni

 

Art. 248 - Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto

 

Art. 249 - Esclusione di responsabilità

 

Art. 250 - Disciplina dei servizi telegrafici

 

Art. 251 - Ammissione al servizio

 

Art. 252 - Organi competenti

 

Art. 253 - Contributi - Canoni - Deposito cauzionale

 

Art. 254 - Traffico minimo

 

Art. 255 - Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali

 

Art. 256 - Servizi speciali

 

Art. 257 - Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni

 

Art. 258 - Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture

 

Art. 259 - Istituzione di posti pubblici telex

 

Art. 260 - Controlli

 

Art. 261 - Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa - Organo competente a rilasciarla

 

Art. 262 - Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio

 

Art. 263 - Canoni

 

Art. 264 - Deposito cauzionale

 

Art. 265 - Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni

 

Art. 266 - Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti - Approvazione preventiva

 

Art. 267 - Esonero dal canone di concessione

 

Art. 268 - Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti - Canoni di reciprocità

 

Art. 269 - Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari

 

Art. 270 - Durata minima per l'uso di collegamenti diretti

 

Art. 271 - Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato

 

Art. 272 - Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi

 

Art. 273 - Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione

 

Art. 274 - Manutenzione a carattere temporaneo

 

Art. 275 - Canoni di concessione

 

Art. 276 - Concessioni ad uso privato - Definizione

 

Art. 277 - Misura del canone

 

Art. 278 - Canone per linee ad uso comune di due utenti

 

Art. 279 - Collegamento alla rete pubblica

 

Art. 280 - Impianti telefonici ad onde guidate

 

Art. 281 - Definizione e limiti della rete urbana

 

Art. 282 - Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza

 

Art. 283 - Abbonamento al servizio

 

Art. 284 - Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente

 

Art. 285 - Impianti interni, supplementari ed accessori

 

Art. 286 - Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato

 

Art. 287 - Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone

 

Art. 288 - Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane

 

Art. 289 - Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane

 

Art. 290 - Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni

 

Art. 291 - Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito

 

Art. 292 - Pagamento anticipato del servizio

 

Art. 293 - Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza

 

Art. 294 - Servizi notturni in abbonamento - Prenotazioni ad ora fissa per la stampa

 

Art. 295 - Utilizzazione di circuiti telefonici diretti

 

Art. 296 - Interconnessione

 

Art. 297 - Tariffe per l'uso di collegamenti diretti

 

Art. 298 - Modalità di esecuzione

 

Art. 299 - Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato

 

Art. 300 - Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici

 

Art. 301 - Riscossione dei proventi telegrafici

 

Art. 302 - Servizio commissioni telefoniche

 

Art. 303 - Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati

 

Art. 304 - Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane

 

Art. 305 - Tipi di tariffa urbana

 

Art. 306 - Tariffe interurbane - Riduzioni

 

Art. 307 - Agevolazioni per la stampa

 

Art. 308 - Modalità di ripartizione delle tariffe

 

Art. 309 - Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono

 

Art. 310 - Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati

 

Art. 311 - Tariffe per il servizio commissioni

 

Art. 312 - Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti

 

Art. 313 - Manutenzione degli impianti

 

Art. 314 - Servizi radioelettrici

 

Art. 315 - Stazione radioelettrica

 

Art. 316 - Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato

 

Art. 317 - Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare

 

Art. 318 - Licenza di esercizio

 

Art. 319 - Norme tecniche per gli impianti

 

Art. 320 - Importazione definitiva di materiali radioelettrici

 

Art. 321 - Elenchi dei concessionari

 

Art. 322 - Condizioni per il rilascio della concessione

 

Art. 323 - Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato

 

Art. 324 - Interconnessione

Art. 325 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri

 

Art. 326 - Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità

 

Art. 327 - Condizioni per il rilascio della concessione

 

Art. 328 - Istanza per il rilascio della concessione

 

Art. 329 - Revoca delle concessioni

 

Art. 330 - Stazioni di radioamatore

 

Art. 331 - Cittadinanza

 

Art. 332 - Validità delle concessioni - Canoni

 

Art. 333 - Autorizzazioni di ascolto

 

Art. 334 - Riserva di frequenze - Impieghi consentiti

 

Art. 335 - Condizioni per il rilascio della concessione

 

Art. 336 - Canone per apparecchi radioelettrici portatili

 

Art. 337 - Pareri di altri organi dello Stato

 

Art. 338 - Uso di apparecchi non soggetti a concessione

 

Art. 339 - Obblighi dei rivenditori

 

Art. 340 - Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione

 

Art. 341 - Classi e tipi dei titoli di abilitazione

 

Art. 342 - Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere

 

Art. 343 - Esami

 

Art. 344 - Ammissione agli esami

 

Art. 345 - Prove di esame

 

Art. 346 - Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione

 

Art. 347 - Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri

 

Art. 348 - Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili

 

Art. 349 - Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi

 

Art. 350 - Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore

 

Art. 351 - Nomina delle commissioni

 

Art. 352 - Servizio radioelettrico mobile marittimo

 

Art. 353 - Definizione di nave - Altre definizioni

 

Art. 354 - Norme tecniche radionavali

 

Art. 355 - Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi

 

Art. 356 - Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico

 

Art. 357 - Esenzioni

 

Art. 358 - Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

 

Art. 359 - Installazioni d'ufficio

 

Art. 360 - Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo

 

Art. 361 - Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali

 

Art. 362 - Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi

 

Art. 363 - Autorità del comandante di bordo

 

Art. 364 - Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo

 

Art. 365 - Collaudi e ispezioni

 

Art. 366 - Verbali di collaudo e di ispezione

 

Art. 367 - Spese per i collaudi e le ispezioni

 

Art. 368 - Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave

 

Art. 369 - Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi

 

Art. 370 - Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo

 

Art. 371 - Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

 

Art. 372 - Sanzioni disciplinari

 

Art. 373 - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

 

Art. 374 - Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo

 

Art. 375 - Canoni di concessione

 

Art. 376 - Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca

 

Art. 377 - Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca

 

Art. 378 - Licenza di esercizio di impianti radioelettrici

 

Art. 379 - Contratti tipo per il servizio radioelettrico

 

Art. 380 - Revisione annuale dei canoni

 

Art. 381 - Composizione della commissione

 

Art. 382 - Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate

 

Art. 383 - Disposizioni applicabili

 

Art. 384 - Servizio radioelettrico mobile aeronautico

 

Art. 385 - Definizione di aeromobile

 

Art. 386 - Norme tecniche

 

Art. 387 - Licenza di esercizio

 

Art. 388 - Sospensione o revoca della licenza di esercizio

 

Art. 389 - Aeromobili privi di licenza di esercizio

 

Art. 390 - Installazioni d'ufficio

 

Art. 391 - Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

 

Art. 392 - Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

 

Art. 393 - Abilitazione al traffico

 

Art. 394 - Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

 

Art. 395 - Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica

 

Art. 396 - Limitazioni legali

 

Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

 

Art. 398 - Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

 

Art. 399 - Sanzioni

 

Art. 400 - Vigilanza

 

Art. 401 - Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

 

Art. 402 - Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili

 

Art. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti

 

Art. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati. - Sanzioni

 

Art. 405 - Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni

 

Art. 406 - Uso indebito di segnale di soccorso

 

Art. 407 - Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio

 

Art. 408 - Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche

 

Art. 409 - Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza

 

Art. 410 - Concessioni ed autorizzazioni in vigore

 

Art. 411 - Legislazione sulle radiodiffusioni

 

Art. 412 - Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso

 

Art. 413 - Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Esclusività dei servizi postali (1) (2)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 45, L. 14 aprile 1975, n. 103.

 

1. Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli.

 

Art. 2

Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Art. 3

Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 4

Concessione dei servizi

 

1. Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.

 

Art. 5

Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di quelli dati in concessione

 

1. Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.

 

2. Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.

 

3. Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

Art. 6

Esclusione o limitazione di responsabilità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 7

Tariffe postali, di bancoposta per l'interno (1)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Salva la competenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta, per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

2. Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.

 

Art. 8

Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali (1)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

 

2. (Comma soppresso dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

 

Art. 9

Accordi internazionali

 

1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

2. (Comma soppresso dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

 

3. (Comma soppresso dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

 

4. (Comma soppresso dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

 

5. (Comma soppresso dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

 

6. (Comma soppresso dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

 

Art. 10

Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale (1)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

2. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'àmbito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate.

 

3. È vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

4. Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.

 

Art. 11

Comunicazioni postali vietate (1)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.

 

2. Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.

 

3. L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.

 

4. Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

 

5. Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

 

6. Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.

 

7. Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

 

Art. 12

Persone addette ai servizi postali, di bancoposta (1) (2)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Articolo così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.

 

Art. 13

Contravvenzioni in materia postale (1)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.

 

2. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 14

Diritto del mittente nei confronti della Amministrazione

 

1. Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

 

Art. 15

Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie

 

1. È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.

 

Art. 16

Franchigia postale e telegrafica

 

1. Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.

 

2. Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.

 

Art. 17

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.

 

Art. 18

Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato

 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.

 

Art. 19

Divieto di prestazioni gratuite

 

1. Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

 

2. La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

3. Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

 

4. Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

5. Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Art. 20

Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria

 

1. Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

 

2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

3. L'azione stessa si prescrive in tre anni.

 

Art. 21

Azione civile contro l'Amministrazione (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.

 

Art. 22

Accertamento delle contravvenzioni (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Lo accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Art. 23

Danneggiamento (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.

 

Art. 24

Sequestro, pignoramento ed opposizione

1. Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

2. Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

 

3. Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

4. I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.

 

Art. 25

Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

 

1. Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

2. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 26

Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali (1)

 

(1) Rubrica così modificata dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

1. Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

2. La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Art. 27

Servizi espletati dall'Amministrazione postale

 

1. L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:

a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;

b) trasporto e distribuzione dei pacchi.

 

2. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

Art. 28

Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta

 

1. L'ammontare dell'indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

Art. 29

Concessione di servizi postali

 

1. Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;

2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;

5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.

 

2. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

3. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

 

4. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

 

Art. 30

Concessioni postali - Inadempienza

 

1. Il direttore provinciale delle poste, nell'àmbito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

 

2. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

 

3. La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

 

Art. 31

Oblazione amministrativa delle contravvenzioni

 

1. Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.

 

2. La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.

 

3. Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

 

Art. 32

Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori

 

1. È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

 

2. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

 

3. Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Art. 33

Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati

 

1. Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

 

2. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

 

3. Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 4 ottobre 2004, n. 254 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2004, n. 242).

 

Art. 34

Limitazioni legali

 

1. Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette di impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

 

2. L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

 

3. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.

 

Art. 35

Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto

 

1. Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

 

2. Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.

 

3. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, né per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.

 

Art. 36

Verifica doganale e di polizia

 

1. Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

 

Art. 37

Avviso di ricevimento

 

1. I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.

 

Art. 38

Tessere postali di riconoscimento

 

1. Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

 

2. Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.

 

Art. 39

Contravvenzioni all'esclusività postale

 

1. Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 10.000.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

 

3. Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.

 

4. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.

 

Art. 40

Tutela dell'appellativo di «postale»

 

1. Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di «postale» od altro equivalente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000.

 

Art. 41

Eccezioni all'esclusività (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

 

Art. 42

Corrispondenze ordinarie inesitate

 

1. Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.

 

Art. 43

Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate od assicurate

 

1. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

 

2. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.

 

Art. 44

Francatura delle corrispondenze (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

 

Art. 45

Tasse speciali

 

1. Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

 

Art. 46

Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare

 

1. Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.

 

2. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 16.000.

 

Art. 47

Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle tasse postali

 

1. Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

 

2. Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.

 

Art. 48

Perdita di raccomandate - Indennità

 

1. In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.

 

2. Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario.

 

Art. 49

Indennità

 

1. Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.

 

2. Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.

 

3. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.

 

4. Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.

 

Art. 50

Contrassegno ufficiale

 

1. Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purché portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.

 

Art. 51

Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione

 

1. Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 purché debitamente contrassegnate:

a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purché trattisi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo;

b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;

c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;

d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;

e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;

f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;

g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;

h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;

i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962, n. 1575;

l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;

m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti.

 

2. Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.

 

Art. 52

Servizi accessori

 

1. Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, è esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.

 

Art. 53

Contenuto dei pieghi

 

1. La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, non può comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.

 

Art. 54

Tassa a carico del destinatario (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

 

Art. 55

Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie

 

1. La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.

 

2. Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

 

Art. 56

Spedizione di stampe periodiche

 

1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

 

3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

 

4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa (1).

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(1) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

 

Art. 57

Sanzioni

 

1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82 (1).

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(1) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

 

Art. 58

Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale

 

1. Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:

1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;

2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'àmbito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;

3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:

a) direttamente alle ferrovie dello Stato;

b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono, il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;

c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano vettori di professione, né siano addetti ad imprese di trasporto.

 

Art. 59

Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione

 

1. Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusività, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con la sanzione amministrativa (49) variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.

 

2. L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

 

Art. 60

Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 9, L. 4 agosto 1984, n. 467.

 

Art. 61

Trasporto di pacchi e colli senza concessione

 

1. Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con la sanzione amministrativa pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.

 

Art. 62

Categorie di pacchi postali

 

1. I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di «pacchi postali».

 

2. Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati «assicurati», nel secondo «ordinari».

 

3. In ambedue i casi possono essere gravati di «assegno».

 

4. I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di «pacchi urgenti» e di «pacchi aerei».

 

5. Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.

 

Art. 63

Francatura dei pacchi postali

 

1. La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.

 

Art. 64

Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi

 

1. Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie.

 

Art. 65

Dichiarazione del contenuto del pacco

 

1. Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità.

 

2. È consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.

 

3. È consentito, altresì, includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione «pacco con lettera di accompagnamento».

 

4. I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire ottocento.

 

Art. 66

Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte

 

1. L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.

 

2. L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, può procedere, altresì, all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.

 

Art. 67

Tassa di custodia

 

1. I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa di custodia.

 

Art. 68

Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine

 

1. I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.

 

2. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.

 

3. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.

 

4. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.

 

Art. 69

Vendita o distruzione di pacchi

 

1. Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.

 

2. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, né restituire al mittente.

 

3. Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è giacente il pacco.

 

4. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.

 

5. Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto alla Amministrazione.

 

6. I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.

 

7. In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.

 

8. Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.

 

Art. 70

Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità

 

1. Nel caso di perdita manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.

 

2. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.

 

3. Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.

 

4. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennità, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.

 

Art. 71

Trasporto obbligatorio di effetti postali

 

I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

 

2. Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.

 

3. L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

 

4. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.

 

Art. 72

Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali - Limiti

 

1. Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.

 

2. Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.

 

Art. 73

Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali

1. Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi sono puniti con la sanzione amministrativa estensibile a lire 240.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

At. 74

Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri

 

1. L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.

 

2. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

 

3. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 18.000.

 

3-bis. La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 25 ottobre 1989, n. 355.

 

Art. 75

Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti

 

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.

 

Art. 76

Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri

 

1. Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.

 

Art. 77

Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici

 

1. Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

 

Art. 78

Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici

 

1. Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

 

2. Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.

 

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 25 ottobre 1989, n. 355.

 

3-bis. Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 25 ottobre 1989, n. 355.

 

Art. 79

Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici - Sanzioni

 

1. Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 600.000.

 

Art. 80

Altre disposizioni

 

1. Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla L. 28 settembre 1939, n. 1822.

 

Art. 81

Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni

 

1. È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriore altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.

 

2. Il mittente è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca reato punito con pena più grave.

 

Art. 82

Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso indebito di contrassegno

 

1. La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

Art. 83

Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate

 

1. È vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.

 

2. Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.

 

3. I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.

 

4. Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

 

Art. 84

Assicurazione obbligatoria

 

1. Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.

 

2. La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.

 

3. È ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.

 

4. È ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.

 

5. Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.

 

Art. 85

Oggetti gravati di assegno

 

1. Le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.

 

2. L'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.

 

3. In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.

 

Art. 86

Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

 

1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purché la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

 

Art. 87

Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso

 

1. È ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.

 

Art. 88

Oggetti diretti ad omonimi

 

1. Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.

 

2. Quando taluna delle persone invitate non si presenti, l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

 

Art. 89

Pagamento delle somme gravanti i pacchi

 

1. All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.

 

2. I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.

 

Art. 90

Tassazione e pagamento delle tasse

 

1. Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari, o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di più.

 

Art. 91

Termine per la presentazione del reclamo

 

1. I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data di impostazione.

 

2. Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

 

Art. 92

Indennità

 

1. Le indennità previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.

 

Art. 93

Indennità - Limiti

 

1. Oltre all'indennità prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.

 

2. I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

Art. 94

Diritto di surrogazione dell'Amministrazione

 

1. Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.

 

2. Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.

 

Art. 95

Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità

 

1. La responsabilità dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.

 

Art. 96

Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi

 

1. L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;

b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;

c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;

d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;

e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;

f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;

g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.

 

Art. 97

Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti

 

1. Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa.

 

2. Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.

 

Art. 98

Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai

 

1. È data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.

 

Art. 99

Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi

 

1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, può accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori.

 

2. Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio.

 

3. Tale agevolazione tariffaria non è cumulabile con altre riduzioni tariffarie.

 

Art. 100

Servizi di bancoposta (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 101

Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 102

Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 103

Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 104

Emissione e pagamento di vaglia postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 105

Comunicazioni al destinatario dei vaglia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 106

Emissione dei vaglia telegrafici - Sopratassa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 107

Girata - Cessione dei vaglia postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 108

Vaglia postali con la clausola «non trasferibile» (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 109

Vaglia di servizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 110

Ricevuta del vaglia - Efficacia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 111

Validità dei vaglia interni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 112

Prescrizione dei vaglia postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 113

Titoli da riscuotere per conto di terzi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 114

Titoli non riscossi - Protesto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 115

Corrispondenza inclusa nei pieghi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 116

Accettazione di acconti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 117

Facoltà dei committenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 118

Responsabilità dell'Amministrazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 119

Reclamo - Termine di decadenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 120

Apertura di conto corrente postale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 121

Divieto di apertura dei conti correnti postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 122

Elenco dei correntisti postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 123

Attivo del conto corrente postale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 124

Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 125

Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 126

Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 127

Calcolo degli interessi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 128

Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Amministrazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 129

Cessazione di responsabilità - Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 130

Estratto conto - Copia del conto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 131

Casi di opposizione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 132

Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 133

Assegni fiduciari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 134

Validità degli assegni postali. - Prelevamenti urgenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 135

Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 136

Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 137

Reclamo nel servizio dei conti correnti postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 138

Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale - Rivalsa - Procedura coattiva

 

(1)

 

1. L'Amministrazione può rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.)

 

Art. 139

Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 140

Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca - Esclusione di responsabilità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 141

Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 142

Risoluzione del rapporto di conto corrente postale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 143

Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio

 

1. I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

 

2. Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.

 

Art. 144

Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali e degli assegni postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 145

Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti di validità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

 

Art. 146

Emissione di libretti postali - Apertura di conto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 147

Libretti nominativi e al portatore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 148

Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 149

Intestazione dei libretti postali nominativi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 150

Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 151

Acquisto di titoli del debito pubblico - Depositi volontari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 152

Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 153

Interesse sui libretti postali di risparmio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 154

Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 155

Iscrizione degli interessi sui libretti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 156

Custodia dei libretti di risparmio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 157

Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 158

Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 159

Rimborsi sui libretti nominativi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 160

Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 161

Rimborsi sui libretti nominativi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 162

Rimborsi su libretti di risparmio al portatore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 163

Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 164

Enti locali - Depositi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 165

Depositi giudiziari o proventi di cancelleria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 166

Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 167

Reclamo - termini (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 168

Prescrizione del credito dei libretti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 169

Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 170

Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2002.

 

Art. 171

Emissione di buoni postali fruttiferi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 172

Calcolo degli interessi sui buoni postali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 173

Tabelle degli interessi - Variazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 174

Esenzione di imposte e tasse (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 175

Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 176

Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 177

Buoni versati per cauzione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 178

Rimborso dei buoni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 178-bis

Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni (1) (2)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 47, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(2) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 179

Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 180

Duplicazione dei buoni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 181

Comitato centrale dei buoni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 182

Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

 

Art. 183

Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art.184

Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 185

Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.

 

Art. 186

Cittadinanza italiana (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 187

Divieto di cessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 188

Canoni di concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 189

Cauzione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447.

 

Art. 190

Estinzione della concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 191

Decadenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 192

Incameramento delle cauzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447.

 

Art. 193

Controlli (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 194

Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 195

Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 45, L. 14 aprile 1975, n. 103 e poi dall'art. 30, L. 6 agosto 1990, n. 223.

 

1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

 

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

 

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale.

 

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

 

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

 

Art. 196

Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 197

Concessioni rilasciate da altri organi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 198

Scelta del concessionario (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 199

Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 200

Collaudo degli impianti di telecomunicazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 201

Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 202

Riscatto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 203

Rinuncia alla facoltà di riscatto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 204

Effetti del riscatto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 205

Determinazione del prezzo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 206

Diminuzione del prezzo di riscatto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 207

Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 208

Obblighi del concessionario subentrante (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 209

Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 210

Controllo amministrativo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 211

Obblighi fiscali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 212

Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 213

Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 214

Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 215

Esonero dalla cauzione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447.

 

Art. 216

Rinuncia alla concessione ad uso privato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 217

Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 218

Violazione degli obblighi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 219

Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 220

Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 221

Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 222

Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 223

Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini - Casi particolari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 224

Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 225

Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 226

Competenza territoriale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 227

Reati commessi in alto mare (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 228

Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 229

Pubblico ufficiale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 230

Sanzioni civili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 231

Pubblica utilità - Espropriazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 232

Limitazioni legali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 233

Servitù (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 234

Procedura di imposizione della servitù - Indennità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 235

Ricorso gerarchico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 236

Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 237

Innovazioni sul fondo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 238

Divieto di imporre altri oneri (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 239

Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 240

Turbative ai servizi di telecomunicazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 241

Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 242

Interferenze (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 243

Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 244

Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale

 

1. Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Art. 245

Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico

 

1. Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

2. È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

 

3. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.

 

Art. 246

Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza

 

1. L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato.

 

2. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

 

3. Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.

 

Art. 247

Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni

 

1. La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

 

2. Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

 

3. Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione.

 

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, è punito con la pena della sanzione amministrativa sino a lire 800.000.

 

Art. 248

Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto

 

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.

 

2. Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.

 

3. Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.

 

Art. 249

Esclusione di responsabilità

 

1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.

 

Art. 250

Disciplina dei servizi telegrafici

 

1. Le condizioni e le modalità per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

 

Art. 251

Ammissione al servizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 252

Organi competenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 253

Contributi - Canoni - Deposito cauzionale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 254

Traffico minimo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 255

Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 256

Servizi speciali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 257

Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 258

Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 259

Istituzione di posti pubblici telex (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 260

Controlli (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 261

Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa - Organo competente a rilasciarla (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 262

Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 263

Canoni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 264

Deposito cauzionale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 265

Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 266

Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti - Approvazione preventiva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 267

Esonero dal canone di concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 268

Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti - Canoni di reciprocità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 269

Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 270

Durata minima per l'uso di collegamenti diretti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 271

Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 272

Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 273

Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 274

Manutenzione a carattere temporaneo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 275

Canoni di concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 276

Concessioni ad uso privato - Definizione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 277

Misura del canone (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 278

Canone per linee ad uso comune di due utenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 279

Collegamento alla rete pubblica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 280

Impianti telefonici ad onde guidate (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 281

Definizione e limiti della rete urbana (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 282

Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 283

Abbonamento al servizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 284

Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 28 marzo 1991, n. 109.

 

Art. 285

Impianti interni, supplementari ed accessori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 28 marzo 1991, n. 109.

 

Art. 286

Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 287

Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 288

Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 289

Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 290

Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 291

Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 292

Pagamento anticipato del servizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 293

Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 294

Servizi notturni in abbonamento - Prenotazioni ad ora fissa per la stampa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 295

Utilizzazione di circuiti telefonici diretti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 296

Interconnessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 297

Tariffe per l'uso di collegamenti diretti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 298

Modalità di esecuzione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 299

Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 300

Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 301

Riscossione dei proventi telegrafici (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 302

Servizio commissioni telefoniche (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 303

Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 304

Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 29 gennaio 1992, n. 58.

 

Art. 305

Tipi di tariffa urbana (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 306

Tariffe interurbane - Riduzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 307

Agevolazioni per la stampa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 308

Modalità di ripartizione delle tariffe (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 309

Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 310

Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 311

Tariffe per il servizio commissioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 312

Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 313

Manutenzione degli impianti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 314

Servizi radioelettrici (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 315

Stazione radioelettrica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 316

Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 317

Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 318

Licenza di esercizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 319

Norme tecniche per gli impianti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 320

Importazione definitiva di materiali radioelettrici (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 321

Elenchi dei concessionari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 322

Condizioni per il rilascio della concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 323

Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 324

Interconnessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 325

Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 326

Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 327

Condizioni per il rilascio della concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 328

Istanza per il rilascio della concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 329

Revoca delle concessioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 330

Stazioni di radioamatore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 331

Cittadinanza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 332

Validità delle concessioni - Canoni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 333

Autorizzazioni di ascolto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 334

Riserva di frequenze - Impieghi consentiti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 335

Condizioni per il rilascio della concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 336

Canone per apparecchi radioelettrici portatili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 337

Pareri di altri organi dello Stato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447.

 

Art. 338

Uso di apparecchi non soggetti a concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 339

Obblighi dei rivenditori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 340

Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 341

Classi e tipi dei titoli di abilitazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 342

Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 343

Esami (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 344

Ammissione agli esami (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 345

Prove di esame (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 346

Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 347

Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 348

Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 349

Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

 

Art. 350

Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 351

Nomina delle commissioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 352

Servizio radioelettrico mobile marittimo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 353

Definizione di nave - Altre definizioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 354

Norme tecniche radionavali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 355

Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 356

Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 357

Esenzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 358

Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 359

Installazioni d'ufficio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 360

Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 361

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 362

Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 363

Autorità del comandante di bordo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 364

Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 365

Collaudi e ispezioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 366

Verbali di collaudo e di ispezione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 367

Spese per i collaudi e le ispezioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 368

Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 369

Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 370

Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 371

Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 372

Sanzioni disciplinari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 373

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 374

Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 375

Canoni di concessione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 376

Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 377

Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 378

Licenza di esercizio di impianti radioelettrici (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 379

Contratti tipo per il servizio radioelettrico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 380

Revisione annuale dei canoni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 381

Composizione della commissione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 382

Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 383

Disposizioni applicabili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 384

Servizio radioelettrico mobile aeronautico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 385

Definizione di aeromobile (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 386

Norme tecniche (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 387

Licenza di esercizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 388

Sospensione o revoca della licenza di esercizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 389

Aeromobili privi di licenza di esercizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 390

Installazioni d'ufficio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 391

Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 392

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 393

Abilitazione al traffico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 394

Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 395

Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 396

Limitazioni legali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 397

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 398

Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 399

Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 400

Vigilanza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 401

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 402

Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 403

Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 404

Uso di nominativi falsi o alterati. - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 405

Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 406

Uso indebito di segnale di soccorso (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 407

Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio

 

1. I termini di prescrizione stabiliti nell'art. 168 si applicano con effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 408

Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 409

Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447.

 

Art. 410

Concessioni ed autorizzazioni in vigore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

 

Art. 411

Legislazione sulle radiodiffusioni

 

1. Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.

 

Art. 412

Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso

 

1. È soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la legge 5 dicembre 1955, n. 128.

 

Art. 413

Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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