R.D. 18/11/1923, n. 2440
Nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1)
(1) Sono elevati di mille volte i limiti originari di somme comunque indicati nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827. (Art. 20 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 – in G.U. – s.g. – 13 giugno 1994, n. 136 – Suppl. ord. n. 91).
Sommario
Art. 3
Art. 74
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Art. 3
1. I contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l’Amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione, ovvero, nei casi di necessità, alla trattativa privata.
2. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell’Amministrazione(1)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627
Art. 74
1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.
3. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.
4. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
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