Legge 29/09/1964, n. 847
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1964, n. 248.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
Art. 1
1. I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 41, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 2
1. I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.
2. Quelli relativi alle opere di cui alla lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.
3. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto dei Ministri per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.
4. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
5. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
6. L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 42, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 3
(Articolo abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 1)
Art. 4
1. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
2. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (1);
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere (2).
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(1) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
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