In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 29/09/1964, n. 847

Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1964, n. 248.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano (1).

--------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 41, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 2

 

 

1. I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

 

2. Quelli relativi alle opere di cui alla lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

 

3. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto dei Ministri per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

 

4. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

 

5. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

 

6. L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati (1).

--------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 42, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 3

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 1)

 

Art. 4

 

 

1. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

 

2. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (1);

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere (2).

--------------------

(1) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.

(2) Comma aggiunto dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890