D.L. 23/01/1993, n. 16
Agevolazioni tributarie per trasferimenti a titolo oneroso di immobili a uso abitativo (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1993, n. 18.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 3-bis
Art. 3-ter
Art. 3-quater
Art. 3-quinquies
Art. 3-sexsies
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 14-bis
Art. 15
Art. 16
--- § ---
Art. 1
1. (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330).
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1, L. 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.
4. All'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati."
All'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, dopo la lettera i) del comma 4 è aggiunta la seguente:
"i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario."
4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «all'ufficio delle imposte» sono inserite le seguenti: «ed al comune ove è ubicato l'immobile».
5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-bis. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-sexies. (Comma abrogato dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28).
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-nonies. Al quarto comma dell'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente» (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, dell'art. 1, comma 8, del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 , e dell'art. 3, comma 5, del D.L. 27 aprile 1992, n. 269 (1), nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
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(1) Il decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, non è stato convertito in legge.
4. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75).
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 3
1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 30 giugno 1993 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 20 giugno 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 20 giugno 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 20 giugno 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 20 giugno 1993 entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: «30 settembre 1992» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1992».
9. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75).
10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 20 giugno 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 3-bis
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.
2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 3-ter
1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta in calce (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 3-quater
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 3-quinquies
1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 3-sexsies
1. All'Articolo 1 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n.545, è aggiunto il seguente comma:
"1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni (1)".
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(1) L'articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 4
1. Alla Legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis
b) All'articolo 24, comma 2, è aggiunto il periodo seguente:
"La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.";
b-bis) All'articolo 29, il comma 1 è così modificato:
"1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 30 settembre 1993, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purché costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 1991." (1);
c) All'articolo 34, il comma 1 è così modificato:
"1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1° ottobre 1991, è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo."
Sempre all'articolo 34 il comma 4 è soppresso;
d) All'articolo 36, il comma 1 è così modificato:
"1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 20 giugno 1993, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.";
e) All'articolo 38, il comma 3-bis è così modificato:
"3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.";
f) All'articolo 44, i commi 1 e 7 sono così modificati:
1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia può essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza;
7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991."
Inoltre il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
g) All'articolo 48, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.";
h) All'articolo 49, il comma 7 è così modificato:
"7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38.";
i) All'articolo 53, il comma 8 è così modificato:
"8. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo."
Il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora."
Dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed all'art. 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
12-ter. I termini di impugnativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.";
l) All'articolo 55, il comma 8 è così modificato:
"8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 20 giugno 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione.";
m) All'articolo 57, i commi 2, 3 e 4 sono così modificati:
"2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'art. 19 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 44, 45, 46 e 48 né per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.
4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 30 novembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.";
n) All'articolo 59, il comma 1 è così modificato:
"1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 34, 36 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell'art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta."
Inoltre dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";
o) All'articolo 63 il comma 9 è così modificato:
"9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, ai fini della applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni."
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(1) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
2. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75).
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.
4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.
6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».
7. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).
8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.
8-bis. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490).
9. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490).
9-bis. All'art. 15 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; e le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
b) al comma 5, le parole: «Entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 20 giugno» (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 5
1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 20 giugno 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'art. 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.
2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.
2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nel termine e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.
4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione (1).
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(1) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 21.
5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. Alla Legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo l'articolo 62 è aggiunto il seguente:
"Art. 62-bis
1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 20 giugno 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 20 giugno 1993."
6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: «con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 27, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato» (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 6
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti.
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
4. (Comma abrogato dall'art. 34, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41).
Art. 7
1. (Soppresso dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75).
Art. 8
1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994 (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.
6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6bis (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 9
1. All'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i commi 1 e 3 sono sostituitit dai seguenti:
"1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8."
2. All'articolo 8 del 23 gennaio 1993, n.16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)".
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.
7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35, D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
8. All'articolo 9 del Decreto Legge del 23 gennaio 1993, n.16 il Comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori".Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).
10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
10-ter. All'Articolo 18 del Decreto Presidente Repubblica del 26 ottobre 1972, n.640, il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
"10-ter. Al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.
A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:
per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;
per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.
Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.
Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.
Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta".
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 10
1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.
2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 maggio 1994, n. 307.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari»; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'art. 10 (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 23 maggio 1994, n. 307.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (1), all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 74, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'art. 4, comma 1, della L. 12 luglio 1991, n. 202.
3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° luglio 1993 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
4. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 64, comma 4, è aggiunto il periodo seguente:
" La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce."
b) L'articolo 78 è così modificato:
"Art. 78 Procedure concorsuali
1. Ai fini del rimborso o del discarico, di cui all'articolo 90, il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'art. 51, comma primo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95".
5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 13
1. All'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT."
b) al comma 5 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
" Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate."
c) il comma 8 è così modificato:
"8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto."
2. La misura minima del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera b), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.
3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
Art. 14
1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'art. 61, comma 8, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.
2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.
3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.
4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.
5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione siciliana.
Art. 14-bis
1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.
2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 15
1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A., disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
2. Le Ferrovie dello Stato S.p.A. contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» e delle Ferrovie dello Stato S.p.A. non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A. sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202, del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato S.p.A. quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 16
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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