D.L. 29/03/1997, n. 79
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (1) (2)
(1)Pubblicato in G.U. - s.g. - 29 marzo 1997 n. 74
(2)Convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140
Sommario
Art. 5 - Disposizioni varie di contenimento
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Art. 5
Disposizioni varie di contenimento
1. E` fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli Enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia` aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita` oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
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