D.L. 27/06/1985, n. 312
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1985, n. 152 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 431 (Gazz. Uff. 22 agosto 1985, n. 197).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies.
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
Art. 1-bis - Articolo 1-bis
Art. 1-ter - Articolo 1-ter
Art. 1-quater - Articolo 1-quater
Art. 1-quinquies - Articolo 1-quinquies
Art. 1-sexies - Articolo 1-sexies
Art. 2 - Articolo 2
--- § ---
Art. 1
Articolo 1 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 1-bis
Articolo 1-bis (1)
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 1-ter
Articolo 1-ter (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431.
1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 1-quater
Articolo 1-quater (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 1-quinquies
Articolo 1-quinquies (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431.
1. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 1-sexies
Articolo 1-sexies (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 2
Articolo 2 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
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