R.D. 23/10/1925, n. 2537
Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37.
Sommario
Art. 62
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Art. 62
1. Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
2. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
3. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.
4. Omissis (1).
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(1) Comma abrogato dall'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
5. Omissis (1).
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(1) Comma abrogato dall'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
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