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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

R.D. 23/10/1925, n. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37.

 

 

Sommario

 

Art. 62

 

 

--- § ---

 

Art. 62

 

 

1. Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

 

 

2. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

 

 

3. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

 

 

4. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109.

 

 

5. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109.

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