D.L. 05/10/1993, n. 398
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1)
(1) Si riporta il testo del decreto legge così come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Sommario
Art. 1 - Programmi di investimento 1993-1995
Art. 2 - Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice
Art. 3 - Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
Art. 4 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia
Art. 5 - Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
Art. 6 -
Art. 7 - Edilizia sovvenzionata e agevolata
Art. 7-bis - Pareri regionali su progetti di opere pubbliche
Art. 8 - Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale
Art. 9 - Nuovi contributi in materia edilizia
Art. 10 - Contributi per l'edilizia residenziale pubblica
Art. 11 - Programmi di recupero urbano
Art. 12 - Procedure per i piani di difesa del suolo
Art. 13 - Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente
Art. 14 - A.N.A.S.
Art. 15 - Disposizioni di attuazione
Art. 16 - Entrata in vigore
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Art. 1
Programmi di investimento 1993-1995
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 19 maggio 1997, n. 130.
4. All'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1."
5. All'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo."
Art. 2
Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi (1);
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
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(1) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
3. (Comma abrogato dall'art. 10, L. 7 agosto 1997, n. 266).
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 24 novembre 2000, n. 340.
7. All'articolo 21 del T.U. 30 marzo 1990, n. 76, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori."
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
9. All'articolo 15 del Decreto Legge 20 novembre 1987, n. 474, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari."
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987 (1).
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(1) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e poi dall'art. 23-bis, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 23-bis, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
Art. 3
Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 4
Procedure per il rilascio della concessione edilizia (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 5
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 6
(1)
(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 7
Edilizia sovvenzionata e agevolata
1. All'articolo 3 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree.
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro i termini di cui al comma 7-bis, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni.
8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni."
2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 3, L. 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
Art. 7-bis
Pareri regionali su progetti di opere pubbliche (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.
Art. 8
Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 73, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva entro la data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta (1).
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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, poi dall'art. 2, comma 74, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed infine dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 136.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori.
Art. 9
Nuovi contributi in materia edilizia (1)
(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 28 gennaio 1994, n. 85.
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.
Art. 10
Contributi per l'edilizia residenziale pubblica
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di centosettanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.
2-bis. All'articolo 2 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, il comma 2 è sostituito dal seguente (1):
"2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della L. 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della L. 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore."
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 11
Programmi di recupero urbano
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 136.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi (1).
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(1) L'ultimo periodo è aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.
Art. 12
Procedure per i piani di difesa del suolo
1. All'articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici."
2. All'articolo 22 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142."
3. All'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati."
4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.
5. All'articolo 25 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, il comma 2 è così sostituito:
"2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla L. 23 agosto 1988, n. 362. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."
6. All'articolo 25 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici."
7. All'articolo 25 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, il comma 4 è così modificato:
"4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4."
8. Le somme di parte corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 13
Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.
Art. 14
A.N.A.S.
1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.
3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28 febbraio 1994 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.
5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 15
Disposizioni di attuazione
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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