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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 26/10/1972, n. 648

Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, Suppl. ord. n. 5.

 

 

Sommario

 

Art. 1 - Tabella A dei tributi speciali

 

Art. 2 - Criteri per la ripartizione dei tributi speciali

 

Art. 3 - Riscossione e versamento dei tributi speciali

 

Art. 4 - Erogazione di diritti, proventi e compensi

 

Art. 5 - Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette

 

Art. 6 - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

 

Art. 7 - Regolamento dei fondi di previdenza

 

Art. 8 - Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari

 

Art. 9 - Finanziamento dei fondi di previdenza

 

Art. 10 - Ritenute sugli emolumenti del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

 

Art. 11 - Norme abrogative

 

Art. 12 - Entrata in vigore

 

Allegato A - Allegato A

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Tabella A dei tributi speciali

 

1. La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

 

2. (Comma abrogato dall' art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.)

 

Art. 2

Criteri per la ripartizione dei tributi speciali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.

 

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734.

 

Art. 4

Erogazione di diritti, proventi e compensi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, numero 734.

 

Art. 5

Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette

 

1. È istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

 

2. Al detto fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonché gli impiegati non di ruolo della stessa amministrazione.

 

Art. 6

Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

 

1. È istituito il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

 

2. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente art. 1, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4).

 

Art. 7

Regolamento dei fondi di previdenza

 

1. Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e per l'erogazione di ciascuno dei fondi istituiti con i precedenti articoli 5 e 6.

 

2. In particolare saranno determinate:

a) le finalità mutualistiche e previdenziali;

b) la composizione degli organi di amministrazione e di revisione dei conti, con l'osservanza del principio dell'elettività almeno parziale dei componenti degli organi stessi.

 

Art. 8

Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari

 

1. È riconosciuta l'istituzione del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1952 modificato con decreto ministeriale del 22 giugno 1965.

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato un nuovo regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 7, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo suddetto.

 

Art. 9

Finanziamento dei fondi di previdenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, numero 734.

 

Art. 10

Ritenute sugli emolumenti del personale delle conservatorie dei registri immobiliari

 

1. Sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori ed al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita con decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2.

 

2. L'importo della predetta ritenuta viene devoluto direttamente al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

 

Art. 11

Norme abrogative

 

1. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

 

2. Sono altresì, abrogate tutte le disposizioni che prevedono ritenute a carico dei proventi per tributi speciali in favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nonché della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale periferico delle imposte dirette.

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

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