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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.P.R. 30/03/1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

 

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 14-bis

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 18-bis

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 41

 

Art. 42

 

Art. 43

 

Art. 44

 

Art. 45

 

Art. 46

 

Art. 47

 

Art. 48

 

Art. 49

 

Art. 50

 

Art. 51

 

Art. 52

 

Art. 53

 

Art. 54

 

Art. 55

 

Art. 56

 

Art. 57

 

Art. 58

 

Art. 59

 

Art. 60

 

Art. 60-bis

 

Art. 61

 

Art. 62

 

Art. 63

 

Art. 64

 

Art. 64-bis

 

Art. 65

 

Art. 66

 

Art. 67

 

Art. 68

 

Art. 69

 

Art. 70

 

Art. 71

 

Art. 72

 

Art. 73

 

Art. 74

 

Art. 75

 

Art. 76

 

Art. 77

 

Art. 78

 

Art. 79

 

Art. 80

 

Art. 81

 

Art. 82

 

Art. 83

 

Art. 84

 

Art. 85

 

Art. 86

 

Art. 87

 

Art. 88

 

Art. 89

 

Art. 90

 

Art. 91

 

Art. 92

 

Art. 93

 

Art. 94

 

Art. 95

 

Art. 96

 

Art. 97

 

Art. 98

 

Art. 99

 

Art. 100

 

Art. 101

 

Art. 102

 

Art. 103

 

Art. 104

 

Art. 105

 

Art. 106

 

Art. 107

 

Art. 108

 

Art. 109

 

Art. 110

 

Art. 111

 

Art. 112

 

Art. 113

 

Art. 114

 

Art. 115

 

Art. 116

 

Art. 117

 

Art. 118

 

Art. 119

 

Art. 120

 

Art. 121

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

 

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale (1).

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(1) Articolo così sostituto prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 2

 

 

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

Art. 3

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). - L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

Art. 4

 

 

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

 

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista (1).

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale) aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

Art. 5

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). - L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

 

Art. 6

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). - Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

 

Art. 7

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). - Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali (1);

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (2);

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (1).

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(1) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (1).

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(1) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (1).

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(1) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

 

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

 

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 8

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3). - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - «, anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,» non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 febbraio 1997, n. 13.

 

2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

 

Art. 9

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). - I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

 

Art. 10

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). - Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

2. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

 

Art. 11

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). - I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

 

3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

4. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

 

Art. 12

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte). - Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

 

Art. 13

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo). - Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale (1).

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(1) Comma in ultimo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

Art. 14

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ed, infine dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

 

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti (1) (2).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

 

4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore (1).

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(1) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

 

7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (1).

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(1) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.

 

Art. 14-bis

 

 

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

 

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

 

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

 

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

 

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi (1).

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(1) Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 15

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2°, 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

 

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

Art. 16

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

 

3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 2 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 17

 

 

1. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione (1).

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(1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993 e dal comma 3 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

Art. 18

 

 

(Articolo abrogato dal comma 4 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270)

 

Art. 18-bis

 

 

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

 

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

 

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 e così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 19

 

 

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1) (2).

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(1) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

Art. 20

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 e dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 ed infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ed infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

 

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (1). Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata (2).

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(2) Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

 

Art. 21

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

 

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 6 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 22

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (1):

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17 (2);

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16 (2);

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis (2);

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione (2);

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (2);

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione (3).

 

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(1) Alinea così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(3) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 23

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 8 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 8 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

 

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

 

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

Art. 24

 

 

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) (Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio (1);

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (2);

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) (2);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (2) (3).

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(1) Numero così sostituito dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

Art. 25

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 poi dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, ed infine dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136)

 

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

 

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 26

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°). - Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 11 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

Art. 27

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

 

Art. 28

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

 

Art. 29

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). - La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

Art. 30

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione (1);

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma (1);

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (2);

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32 (3);

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori (3);

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

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(1) Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

(3) Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 31

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16). - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

 

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre (1).

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(1) Articolo così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Inoltre, il primo periodo del comma 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

Art. 32

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). - I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

 

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

Art. 33

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17). - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.

 

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

 

3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

Art. 34

 

 

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario (1).

 

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

Art. 35

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°). - La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

 

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

 

3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

 

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

 

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

 

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

Art. 36

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95)

 

Art. 37

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95)

 

Art. 38

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

Art. 39

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312)

 

Art. 40

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

 

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

 

3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 13 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 41

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°). - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 poi dal comma 14 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

 

Art. 42

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5). - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

 

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

 

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

 

4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 15 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (1).

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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

 

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 15 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 43

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). - Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

 

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

Art. 44

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

 

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

 

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

 

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

 

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

 

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

 

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

Art. 45

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). - Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

 

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

 

3. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

 

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

 

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

 

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

 

8. (Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi abrogato dal comma 16 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270)

 

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica (1).

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(1) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

Art. 46

 

 

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali (1).

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(1) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

 

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

Art. 47

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). - Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

 

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

 

Art. 48

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271 e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dal comma 17 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

Art. 49

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). - I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

 

3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

 

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (1).

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(1) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349.

 

Art. 50

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). - I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

 

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante (1);

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

 

3. Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

 

Art. 51

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

 

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

 

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

Art. 52

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

 

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

 

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

 

Art. 53

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

 

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

Art. 54

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

 

Art. 55

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

 

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

 

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

 

5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

 

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

 

Art. 56

 

 

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

 

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

Art. 57

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25). - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

 

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

 

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

 

4. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

 

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

 

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

 

Art. 58

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, poi modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ed infine così sostituito dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere (1).

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(1) Comma modificato dal comma 1-bis dell'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

 

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

 

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

6. (Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi abrogato dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270)

 

Art. 59

 

 

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista (1).

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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

Art. 60

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277)

 

Art. 60-bis

 

 

(Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16 e poi abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277)

 

Art. 61

 

 

(In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato il presente articolo)

 

Art. 62

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (1).

 

Art. 63

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 21 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

Art. 64

 

 

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

 

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 22 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

 

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

 

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (1).

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

Art. 64-bis

 

 

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (1) (2).

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(1) Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

Art. 65

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277)

 

Art. 66

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

 

2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

Art. 67

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio (1):

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta (2);

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento (2).

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(1) Alinea così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

(2) Numero così modificato dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

Art. 68

 

 

1. (Comma sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi abrogato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270)

 

2. (Comma sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi abrogato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270)

 

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali (1).

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(1) Comma prima modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e poi dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

Art. 69

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso (1).

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(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo cordinato con la legge di conversione.

 

Art. 70

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30). - Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

 

Art. 71

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76 (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

 

Art. 72

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32). - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

 

2. (Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi abrogato dal comma 27 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270)

 

3. predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 27 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

4. plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

 

Art. 73

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 28 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

 

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

 

Art. 74

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma). - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

3. Il verbale è atto pubblico.

 

Art. 75

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33). - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 30 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

 

3. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73 (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 30 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

 

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

 

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

 

7. (Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

8. (Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

9. (Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

10. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

 

11. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

 

Art. 76

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34). - L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

 

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

 

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

 

Art. 77

 

 

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione (1).

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(1) Articolo sostituito prima dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal comma 11 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 78

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277)

 

Art. 79

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2). - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

 

2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

 

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

4. Nessun elettore può entrare armato.

 

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 80

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277)

 

Art. 81

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1° e 35, n. 4). - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 32 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

4. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

6. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

 

Art. 82

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

Art. 83

 

 

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

 

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

 

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

 

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

 

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

 

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

 

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (1).

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 ed infine così sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 84

 

 

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

 

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

 

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

 

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

 

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

 

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico (1).

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 85

 

 

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio (1).

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1996, n. 398.

 

Art. 86

 

 

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

 

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

 

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

 

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili (1).

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 87

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

 

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

 

3. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

 

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

Art. 88

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41). - I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (1).

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(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

2. Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (1).

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(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

3. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio (1).

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(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

4. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero (1).

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(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

5. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio (1).

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(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

 

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

 

7. magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

 

Art. 89

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

Art. 90

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

 

Art. 91

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

 

Art. 92

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°). - L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà (1);

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta (2);

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge (3).

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(1) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(2) Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976 e poi dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(3) Numero così sostituito dall'art. 12, L. 11 agosto 1991, n. 271.

 

2. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

 

3. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

 

Art. 93

 

 

1. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

 

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

Art. 94

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

 

Art. 95

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

 

Art. 96

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

 

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

Art. 97

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

 

Art. 98

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

 

Art. 99

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

 

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

Art. 100

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 206,58 (1).

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(1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1).

 

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

 

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (1).

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(1) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

 

Art. 101

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

 

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

 

Art. 102

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

 

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

 

Art. 103

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43). - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

 

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

 

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

 

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

 

Art. 104

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

 

2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

 

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

 

5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

 

6. rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 33 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

 

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

 

Art. 105

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

 

Art. 106

 

 

1. L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro(1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61

 

Art. 107

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

 

Art. 108

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

 

Art. 109

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

 

Art. 110

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

2. Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

 

Art. 111

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

Art. 112

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e poi dal comma 34 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

 

Art. 113

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

 

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

 

3. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

 

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

 

5. (Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933)

 

Art. 114

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

 

Art. 115

 

 

(Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)

 

Art. 116

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

 

Art. 117

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

 

Art. 118

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

 

Art. 119

 

 

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (1).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).

 

 

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa(1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

 

Art. 120

 

 

1. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

 

Art. 121

 

 

1. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). - Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

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