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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 02/05/1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1974, n. 113

(2) Convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 giugno 1974, n. 247.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art.3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 8-bis

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 24-bis

 

Art. 25

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. All'articolo 38 della Legge del 22 ottobre 1971, n. 865 è sostituito il seguente:

"Le disposizioni dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167 e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione".

 

Art. 2

 

 

(1) Così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

 

1. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente art. 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi soggetti al solo controllo di legittimità (1).

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(1) Così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art.3

 

 

1. Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

2. I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 51 e dove occorra, l'indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1: 2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

3. L'indicazione delle aree effettuate ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e d'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 4

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325).

 

2. In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione d'urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 5

 

 

1. La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale d'attuazione di cui all'art. 38 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, da parte del consiglio comunale e la notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali producono gli effetti della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'art. 10 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 6

 

 

1. All'articolo 12 della Legge del 22 ottobre 1971, n. 865 il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17".

 

Art. 7

 

 

1. La sospensione prevista dal quarto comma dell'art. 13 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali.

 

Art. 8

 

 

1. Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale sono indicate ai soggetti incaricati dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

2. Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede, entro i successivi sessanta giorni ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

3. (Comma soppresso dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247).

 

4. I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 8-bis

 

 

1. Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per l'utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

2. In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 9

 

 

1. Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

2. (Comma soppresso dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247).

 

Art. 10

 

 

1. Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie è un ente pubblico, la delibera di cui al settimo comma dell'art 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, abilita l'ente che si impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione stessa. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda all'acquisizione delle aree ai sensi del precedente art. 9 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 11

 

 

1. Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, al competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivono i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza; specifica i motivi del diniego.

 

2. Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

 

3. Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede (1).

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(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 12

 

 

1. La percentuale di spesa fissata dall'art. 3 della L. 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, è elevata al 50 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro la data di entrata in vigore delle presenti norme (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

2. La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, entro il termine di cui al primo comma.

 

Art. 13

 

 

1. I mutui agevolati concessi ai sensi della L. 1° novembre 1965, n. 1179, fino all'importo massimo del 75 per cento.

 

2. Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'art. 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

3. Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.

 

4. Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

 

5. La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'art. 18 della L. 13 luglio 1966, n. 610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.

 

Art. 14

 

 

1. I contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 68 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi anche per gli interventi di urbanizzazione e di edilizia sociale previsti dall'art. 48 della stessa legge.

 

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli istituti autonomi per le case popolari, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edilizia sociale, assistite dai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 15

 

 

1. (Articolo soppresso dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.)

 

Art. 16

 

 

1. Al Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

"Art. 82 - 1. I prestiti concessi dalla C.D.P. hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuatario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.

2. I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

3. Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

4. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 168 e l'art. 169 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi sulla C.D.P., approvato con D.Lgs. 23 marzo 1919, n. 1058.

5. La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari.".

 

Art. 17

 

 

1. Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

2. Le norme di cui al precedente commi si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché appaltati entro il 31 dicembre 1974.

 

2-bis. Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 dicembre 1974, n. 658.

 

Art. 18

 

 

1. Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. La Cassa depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità (1).

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(1) Così modificato dall'art. 3, D.L. 14 dicembre 1974, n. 658.

 

2. Con la procedura di cui al comma precedente, per gli interventi da realizzare dagli I.A.C.P. per far fronte ai maggiori oneri derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro per i lavori pubblici può disporre l'adeguamento del contributo concesso ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per i mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti l'integrazione può essere accordata fino ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti (1).

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(1) Così modificato dall'art. 3, D.L. 14 dicembre 1974, n. 658.

 

Art. 19

 

 

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di Lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1974 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

2. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.

 

3. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

5. Per gli esami successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente art. 18.

 

Art. 20

 

 

1. Alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

" Art. 23 - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:

a) ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;

b) agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;

c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperativa edilizia, nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

2. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

3. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.".

 

Art. 21

 

 

1. Alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

" Art. 24 - 1 .L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.

2. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50 per cento dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

3. I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.

4. Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

5. Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

6. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dai relativi interessi.

7. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

 

Art. 22

 

 

1. I fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.

 

Art. 23

 

 

1. I termini fissati dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale, sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonché al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.

 

2. Il personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro, che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.

 

3. Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. I limiti numerici e le modalità di inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

4. Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel cap. n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

4-bis. Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 24

 

 

1. I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati fino al 31 ottobre 1974, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 24-bis

 

 

1. La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli Istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

 

2. È soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 25

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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