Delibera 19/12/2002, n. 130 - C.I.P.E.
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002 (1)
(1) Deliberazione così modificata dalla circolare numero 3559/C del 14-03-2003.
Allegato - Allegato 1
Allegato 2 - Adeguamento parametri per la tariffa di depurazione 2002
--- § ---
Deliberazione Comitato Interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002 (in G.U. – s.g. – 4 aprile 2003, n. 79)
Sino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché, per le attività di verifica, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera.
1. Servizio di acquedotto
1.1. Articolazione tariffaria
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell’articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo Comitato, i provvedimenti CIP numeri. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
1.2. Incremento tariffario per fattori di qualità - Gli Enti e le imprese che hanno adottato entro il 30 giugno 2002 la carta del servizio idrico e che hanno previsto l’acquisizione della certificazione ISO possono incrementare la tariffa dello 0,2%.
1.3. Percorso di avvitinamento alla copertura dei costi
1.3.1. I gestori che nel 2001, pur avendo iniziato negli anni precedenti il percorso di copertura dei costi, non hanno ancora coperto i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio per l’anno 1998, applicano incrementi tariffari che consentano la copertura integrale dei costi stessi ovvero un sensibile avvicinamento a tale obiettivo entro il periodo di vigenza della presente delibera. A tal fine si farà riferimento ai costi 1998, rivalutati nella misura del 1,7% (percentuale derivante dalla somma dei valori del price-cap – relativi agli anni 1999-2002 – 0,5; 0,7; 0,0; 0,5).
1.3.2. I costi, di cui al precedente punto, sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Per capitale proprio investito si intende l’importo delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti e dei debiti a medio e lungo termine. Detto tasso di remunerazione non è peraltro riferibile alle gestioni in economia. Gli aumenti di cui sopra non debbono superare il limite di incremento tariffario del 6%.
1.3.3. Sbilanci della gestione - Agli Enti ed alle imprese che, nel corso del 2000 hanno registrato livelli di copertura dei costi inferiori all’80% e che hanno segnalato, ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 52/2001, la situazione di sbilancio alla segreteria di questo Comitato, sono consentiti incrementi tariffari per la copertura integrale dello squilibrio. Tali incrementi sono ripartiti in un periodo di quattro anni: nel primo anno è consentito un incremento tale da coprire un massimo del 30% dello squilibrio mentre la parte restante è recuperabile entro il limite di 1/3 in ognuno dei tre anni successivi. Tali richieste di variazioni tariffarie devono essere segnalate alle autorità d’ambito o alle Province, nel caso in cui le prime non siano ancora operative; le predette autorità possono formulare entro un tempo congruo un parere al riguardo al fine di consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di verificare senza ritardi la congruità delle richieste di adeguamento tariffario.
1.3.4. Limite all’aumento tariffario
I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano nei confronti degli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 342/1997.
1.4. Adeguamento della tariffa
La tariffa vigente al 30 giugno 2002, o quella rideterminata ai sensi del precedente punto 1.3, viene adeguata sino ad un massimo dello 0.5% (pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato 1,7% ed il tasso di crescita obiettivo della produttività 1,2%). L’aumento non è applicabile a quelle gestioni che con la manovra di cui al punto 1.3 non raggiungono l’equilibrio economico.
1.5. Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa - Gli Enti e le imprese che gestiscono il servizio proseguono il percorso di graduale eliminazione nel punto 1.3 della delibera n. 52/2001 e nella delibera 21 dicembre 2001, n. 120, tenendo, altresì, conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e valori consuntivati presi a riferimento nella manovra di isoricavo. La seconda tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° luglio 2002.
I gestori che non hanno ancora avviato tale meccanismo di eliminazione del minimo impegnato sono obbligati ad avviarlo nel periodo di vigenza della presente delibera. Il percorso di eliminazione del minimo impegnato, a decorrere dal 1° luglio 2002, viene esteso ai non residenti; per questi la quota fissa della tariffa può superare fino a tre volte quella calcolata per i residenti nei limiti dell’isoricavo.
1.6. Incrementi per investimenti - 1.6.1. Nell’eventualità che l’Ente o l’impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, è consentito un incremento pari al 5% nel caso di rapporto investimenti/fatturato pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Il relativo programma di investimenti deve essere approvato dall’ATO o, in sua assenza, dalla Provincia.
1.6.2. È, altresì, previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti è finalizzata alla riduzione delle perdite secondo la metodologia indicata nel D.M. n. 99/1997, specificato in premessa, ovvero alla realizzazione di strumentazioni per la sua misurazione. L’incremento tariffario è proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi. Ciascun intervento unitario e non frazionabile, di cui al presente punto, non deve superare l’1% del fatturato e deve rimanere comunque entro un tetto massimo di 200.000 euro. Per gli interventi di cui al presente punto, il gestore del servizio ha l’obbligo di comunicare all’Autorità d’ambito o alla Provincia, nel caso in cui la predetta autorità non sia operante, la tipologia di investimenti unitamente alla dettagliata descrizione degli interventi da effettuare nonché i corrispondenti incrementi.
Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dall’ATO o dalla provincia entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.
1.6.3. Limiti
1.6.3.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.
1.6.3.2. Gli aumenti indicati al punto 1.6 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l’obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 e dalla relativa circolare esplicativa.
1.6.4. Riconoscibilità degli investimenti - Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l’applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi pubblici regionali, statali o comunitari.
1.6.5. Penalizzazioni per sottorealizzazioni - Nell’ipotesi che al 31 dicembre 2002 non risulti realizzato il volume d’investimenti considerato in sede di determinazione dell’aumento tariffario ai sensi della delibera n. 52/2001, all’incremento complessivo per il 2002, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all’incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d’investimenti previsto ed il volume d’investimenti effettivamente realizzato nel 2001.
Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:
a)
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2 x (I p01/ Fp01 - I01/F01) x 6%
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b)
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3 x ( Ip01/Fp01 – I01/F01) x 4%
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c)
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3 x (Ip01/Fp01 – I01/F01) x 2,5%
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dove:
I p01 = investimenti programmati per l’anno 2001;
Fp01 = fatturato previsto per il suddetto periodo al momento del relativo
programma d’investimenti;
I01= investimenti effettivamente realizzati nell’arco temporale
considerato;
F01 = fatturato realizzato nel 2001.
1.6.6. Fornitore d’acqua all’ingrosso - Al gestore all’ingrosso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.4.6 della delibera n. 52/2001, nei limiti tariffari previsti dalla presente delibera.
2. Servizio di depurazione e fognatura
2.1. Utenze civili - Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all’importo di euro 0,25822 (L. 500) al metro cubo, stabilito dall’art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà d’incrementare la tariffa sino all’importo di euro 0,08779 (L. 170), aggiornato delle percentuali d’incremento di cui alle delibere di questo Comitato 27 novembre 1996, n. 255, 18 dicembre 1997, n. 248, numeri 8/1999, 62/2000 e 52/2001.
2.2. Utenze industriali - Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell’art. 1-quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 152/1999, poi modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2 della delibera n. 52/2001 secondo i parametri di cui all’allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.
2.3. Per entrambi i servizi la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell’1,7% pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0.
2.4. Programmi stralcio di cui all’art. 141 della legge n. 388/2000 - Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all’art.141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera 15 novembre 2001, n. 93 (G.U. n. 30/2002). Per le autorità d’ambito, che nel 2001 non hanno presentato i suddetti programmi, è previsto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nell’arco temporale 2001-2006 secondo le stesse modalità di cui alla richiamata delibera n. 52/2001. Sono stabiliti, altresì, incrementi per investimenti, previsti nell’anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all’interno dei piani stralcio di cui alla legge n. 388/2000. L’aumento massimo è fissato nella misura massima dell’1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato; per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.
3. Norme comuni
3.1. Base di computo degli aumenti - Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti al 30 giugno 2002, salva l’ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 1.3. Gli incrementi tariffari non possono comunque superare cumulativamente il tetto del 10%, ad esclusione degli incrementi di cui al punto 1.3.
3.2. Decorrenza degli aumenti - Gli incrementi tariffari conseguenti all’attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul B.U.R. entro il 1 aprile 2003, o comunque allo stesso trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2002; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1° aprile dell’anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all’invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attività di verifica.
3.3. Rapporti con l’utenza - Gli Enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l’utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d’incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.
3.4. Procedure - Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3.5. Clausola di rinvio - Resta ferma l’applicazione delle altre direttive previste nella delibera n. 52/2001, che non siano modificate dalla presente delibera. Invita gli Enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio
a trasmettere i modulari alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura indipendentemente dalla richiesta di adeguamenti tariffari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad organizzare i dati su supporto elettronico ed a renderli disponibili alle Amministrazioni interessate.
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