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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

D.L. 30/09/1989, n. 332

Misure fiscali urgenti (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1989, n. 229.

(2) Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 novembre 1989, n. 384.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4 - Articolo 4

 

Art. 4-bis - Articolo 4-bis

 

Art. 4-ter

 

Art. 5

 

Art.6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Allegato

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Al Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazione, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta.

1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o in mercati o esercitato in forma stabile in aree mercantili attrezzate.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la sua disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso effettiva. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione .

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella struttura come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale, 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto dall'art. 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con la personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi."

 

Art. 2

 

 

1. Al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Variazione dei limiti di reddito.

1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1."

 

Art. 3

 

 

1. Al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Denuncia e versamento dell'imposta.

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati."

2. All'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazione, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza."

a-bis) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze";

b) nel comma 7, le parole "Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:" sono sostituite dalle seguenti: "La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza."

 

3. All'articolo 6 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati."

 

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

 

5. Le deliberazioni adottate dai comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

 

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

 

Art. 4

Articolo 4 (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Art. 4-bis

Articolo 4-bis (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

 

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.

 

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

 

4. Per l'anno 1990 l'Automobile club italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 (15/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

 

Art. 4-ter

 

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384.

 

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, dall'art. 22-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 luglio 1989, n. 263, e dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

 

2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1 e 4, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'art. 22-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990.

 

Art. 5

 

 

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 81.679 a L. 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

 

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 41.335 a L. 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg.

 

3. omissis

 

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

 

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di L. 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

 

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o anche, sostanze traccianti.

 

7. Il numero 1) del quarto comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

 

Art.6

 

 

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , è raddoppiata.

 

 

2. All’articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Scritture private non autenticate quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a lire centomila e quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o Enti di cui all’art. 4, parte prima, o di titoli indicati nell’art. 8 della tabella: lire 100.000."

 

3. Alla tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis

1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila."

 

 

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

 

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

 

 

Art. 7

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 16, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.)

 

1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449.)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449.)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 16, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).

 

5. (Comma soppresso dall'art. 1 della legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384.)

 

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.

 

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1962, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

 

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384.

 

Art. 8

 

 

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4 (1), stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

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(1) Il comma 4 dell'art. 8 riguarda l'art. 124 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modifiche, in materia di concorsi o operazioni a premio.

 

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di euro 25,82.

 

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 , esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

 

4. Al Regio Decreto Legge l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 124

1.In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo."

 

Art. 9

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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