In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

D.P.R. 26/10/1972, n. 636

Revisione della disciplina del contenzioso tributario (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.

 

Sommario

 

Art. 1 - Controversie devolute alle commissioni tributarie

 

Art. 2 - Commissioni tributarie di primo grado

 

Art. 3 - Commissioni tributarie di secondo grado

 

Art. 4 - Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie

 

Art. 5 - Incompatibilità

 

Art. 6 - Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie

 

Art. 7 - Composizione delle sezioni

 

Art. 8 - Commissione tributaria centrale

 

Art. 9 - Componenti della commissione tributaria centrale

 

Art. 10 - Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie

 

Art. 11 - Giuramento

 

Art. 12 - Compensi ai componenti delle commissioni tributarie

 

Art. 13 - Segreterie delle commissioni tributarie

 

Art. 13-bis - Personale delle segreterie

 

Art. 14 - Compensi al personale di segreteria

 

Art. 15 - Contenuto del ricorso

 

Art. 16 - Proposizione del ricorso alla commissione tributaria

 

Art. 17 - Presentazione del ricorso

 

Art. 18 - Deduzioni dell'ufficio tributario

 

Art. 19 - Fissazione dell'udienza

 

Art. 19-bis - Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazioni dei motivi

 

Art. 20 - Discussione e decisione

 

Art. 20-bis - Conciliazione

 

Art. 21 - Rinnovazione dell'atto impugnato

 

Art. 22 - Appello

 

Art. 23 - Procedimento

 

Art. 24 - Rinvio alla commissione tributaria di primo grado

 

Art. 25 - Ricorso alla commissione tributaria centrale

 

Art. 26 - Motivi del ricorso

 

Art. 27 - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale

 

Art. 28 - Decisione del ricorso

 

Art. 29 - Decisioni di rinvio

 

Art. 30 - Rappresentanza e difesa del contribuente

 

Art. 31 - Morte o incapacità delle parti o del rappresentante

 

Art. 32 - Comunicazioni e notificazioni

 

Art. 33 - Fascicolo del processo

 

Art. 32-bis - Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni

 

Art. 34 - Riunione dei processi

 

Art. 35 - Istruzione del processo

 

Art. 36 - Documenti

 

Art. 37 - Contenuto della decisione

 

Art. 38 - Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione

 

Art. 39 - Norma di rinvio

 

Art. 39-bis - Errore sulla norma tributaria

 

Art. 40 - Impugnazione dinanzi alla corte d'appello

 

Art. 41 - Revocazione

 

Art. 42 - Insediamento delle commissioni

 

Art. 43 - Controversie pendenti

 

Art. 44 - Istanza per fissazione d'udienza

 

Art. 45 - Componenti delle commissioni

 

Art. 46 - Norme abrogate

 

Art. 47

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Controversie devolute alle commissioni tributarie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 2

Commissioni tributarie di primo grado (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 3

Commissioni tributarie di secondo grado (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 4

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 5

Incompatibilità (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 6

Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 7

Composizione delle sezioni (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 8

Commissione tributaria centrale (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 9

Componenti della commissione tributaria centrale (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 10

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 11

Giuramento (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 12

Compensi ai componenti delle commissioni tributarie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 13

Segreterie delle commissioni tributarie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 13-bis

Personale delle segreterie (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 14

Compensi al personale di segreteria (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

 

Art. 15

Contenuto del ricorso (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 16

Proposizione del ricorso alla commissione tributaria (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 17

Presentazione del ricorso (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 18

Deduzioni dell'ufficio tributario (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 19

Fissazione dell'udienza (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 19-bis

Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazioni dei motivi (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 20

Discussione e decisione (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 20-bis

Conciliazione (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2-sexies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564.

 

1. Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente . Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

 

 

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

 

 

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

 

 

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

 

 

4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza (1).

 

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 42, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

 

4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3 (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 42, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

 

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

 

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 21

Rinnovazione dell'atto impugnato (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 22

Appello (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 23

Procedimento (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 24

Rinvio alla commissione tributaria di primo grado (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 25

Ricorso alla commissione tributaria centrale (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 26

Motivi del ricorso (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 27

Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 28

Decisione del ricorso (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 29

Decisioni di rinvio (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 30

Rappresentanza e difesa del contribuente (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 17, D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

 

Art. 31

Morte o incapacità delle parti o del rappresentante (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 32

Comunicazioni e notificazioni (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 33

Fascicolo del processo (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 32-bis

Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 34

Riunione dei processi (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 35

Istruzione del processo (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 36

Documenti (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 37

Contenuto della decisione (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 38

Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 39

Norma di rinvio (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 39-bis

Errore sulla norma tributaria (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 40

Impugnazione dinanzi alla corte d'appello (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 41

Revocazione (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 42

Insediamento delle commissioni (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 43

Controversie pendenti (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 44

Istanza per fissazione d'udienza (1)

 

(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Art. 45

Componenti delle commissioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 27, D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

 

Art. 46

Norme abrogate

 

1. A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati:

l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, numero 4021; gli artt. 100 e 101 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560; l'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella L. 7 giugno 1937, n. 1016; gli artt. 20, 21 e 32 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516; l'art. 2 del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella L. 21 giugno 1942, n. 840; le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma e dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della L. 8 marzo 1943, n. 153; l'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514; l'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203; l'art. 6 della L. 5 gennaio 1956, n. 1; gli artt. 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.

 

2. Dalla stessa data è soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.

 

Art. 47

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890