D.P.R. 26/10/1972, n. 636
Revisione della disciplina del contenzioso tributario (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.
Sommario
Art. 1 - Controversie devolute alle commissioni tributarie
Art. 2 - Commissioni tributarie di primo grado
Art. 3 - Commissioni tributarie di secondo grado
Art. 4 - Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie
Art. 5 - Incompatibilità
Art. 6 - Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie
Art. 7 - Composizione delle sezioni
Art. 8 - Commissione tributaria centrale
Art. 9 - Componenti della commissione tributaria centrale
Art. 10 - Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie
Art. 11 - Giuramento
Art. 12 - Compensi ai componenti delle commissioni tributarie
Art. 13 - Segreterie delle commissioni tributarie
Art. 13-bis - Personale delle segreterie
Art. 14 - Compensi al personale di segreteria
Art. 15 - Contenuto del ricorso
Art. 16 - Proposizione del ricorso alla commissione tributaria
Art. 17 - Presentazione del ricorso
Art. 18 - Deduzioni dell'ufficio tributario
Art. 19 - Fissazione dell'udienza
Art. 19-bis - Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazioni dei motivi
Art. 20 - Discussione e decisione
Art. 20-bis - Conciliazione
Art. 21 - Rinnovazione dell'atto impugnato
Art. 22 - Appello
Art. 23 - Procedimento
Art. 24 - Rinvio alla commissione tributaria di primo grado
Art. 25 - Ricorso alla commissione tributaria centrale
Art. 26 - Motivi del ricorso
Art. 27 - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale
Art. 28 - Decisione del ricorso
Art. 29 - Decisioni di rinvio
Art. 30 - Rappresentanza e difesa del contribuente
Art. 31 - Morte o incapacità delle parti o del rappresentante
Art. 32 - Comunicazioni e notificazioni
Art. 33 - Fascicolo del processo
Art. 32-bis - Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni
Art. 34 - Riunione dei processi
Art. 35 - Istruzione del processo
Art. 36 - Documenti
Art. 37 - Contenuto della decisione
Art. 38 - Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione
Art. 39 - Norma di rinvio
Art. 39-bis - Errore sulla norma tributaria
Art. 40 - Impugnazione dinanzi alla corte d'appello
Art. 41 - Revocazione
Art. 42 - Insediamento delle commissioni
Art. 43 - Controversie pendenti
Art. 44 - Istanza per fissazione d'udienza
Art. 45 - Componenti delle commissioni
Art. 46 - Norme abrogate
Art. 47
--- § ---
Art. 1
Controversie devolute alle commissioni tributarie (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 2
Commissioni tributarie di primo grado (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 3
Commissioni tributarie di secondo grado (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 4
Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 5
Incompatibilità (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 6
Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 7
Composizione delle sezioni (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 8
Commissione tributaria centrale (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 9
Componenti della commissione tributaria centrale (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 10
Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 11
Giuramento (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 12
Compensi ai componenti delle commissioni tributarie (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 13
Segreterie delle commissioni tributarie (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 13-bis
Personale delle segreterie (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 14
Compensi al personale di segreteria (1)
(1) Abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 15
Contenuto del ricorso (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 16
Proposizione del ricorso alla commissione tributaria (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 17
Presentazione del ricorso (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 18
Deduzioni dell'ufficio tributario (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 19
Fissazione dell'udienza (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 19-bis
Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazioni dei motivi (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 20
Discussione e decisione (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 20-bis
Conciliazione (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2-sexies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564.
1. Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente . Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.
2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.
4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.
4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 42, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3 (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 42, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Art. 21
Rinnovazione dell'atto impugnato (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 22
Appello (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 23
Procedimento (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 24
Rinvio alla commissione tributaria di primo grado (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 25
Ricorso alla commissione tributaria centrale (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 26
Motivi del ricorso (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 27
Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale (1)
(1) Abrogato dall'art. 71 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 28
Decisione del ricorso (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 29
Decisioni di rinvio (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 30
Rappresentanza e difesa del contribuente (1)
(1) Abrogato dall'art. 17, D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.
Art. 31
Morte o incapacità delle parti o del rappresentante (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 32
Comunicazioni e notificazioni (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 33
Fascicolo del processo (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 32-bis
Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 34
Riunione dei processi (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 35
Istruzione del processo (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 36
Documenti (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 37
Contenuto della decisione (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 38
Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 39
Norma di rinvio (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 39-bis
Errore sulla norma tributaria (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 40
Impugnazione dinanzi alla corte d'appello (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 41
Revocazione (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 42
Insediamento delle commissioni (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 43
Controversie pendenti (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 44
Istanza per fissazione d'udienza (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 45
Componenti delle commissioni (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 27, D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.
Art. 46
Norme abrogate
1. A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati:
l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, numero 4021; gli artt. 100 e 101 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560; l'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella L. 7 giugno 1937, n. 1016; gli artt. 20, 21 e 32 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516; l'art. 2 del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella L. 21 giugno 1942, n. 840; le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma e dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della L. 8 marzo 1943, n. 153; l'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514; l'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203; l'art. 6 della L. 5 gennaio 1956, n. 1; gli artt. 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.
2. Dalla stessa data è soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.
Art. 47
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
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