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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 30/09/2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (1)(2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O

(2) Decreto convertito dalla. legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Sommario

 

Art. 1 - Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti

 

Art. 2 - Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

 

Art. 3 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

 

Art.4 - Istituto Italiano di Tecnologia

 

Art. 5 - Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni

 

Art. 5-bis - Registro italiano dighe

 

Art. 6 - Trasformazione della SACE in società per azioni

 

Art. 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

 

Art. 8 - Ruling internazionale

 

Art. 9 - Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

 

Art. 10 - Attestazione dei crediti tributari

 

Art. 11 - Premio di quotazione in borsa

 

Art. 12 - Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione

 

Art. 13 - Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

 

Art. 14 - Servizi pubblici locali

 

Art. 15 - Acquisto di beni e servizi

 

Art. 16 - Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

 

Art. 17 - Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

 

Art. 18 - Contributo per il recupero degli olii esausti

 

Art. 19 - De tax

 

Art. 20 - Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus

 

Art. 21 - Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

 

Art. 22 - Asili nido

 

Art. 23 - Lotta al carovita

 

Art. 24 - Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

 

Art. 25 - Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili

 

Art. 26 - Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

 

Art 27 - Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico

 

Art. 28 - Cessione terreni

 

Art. 29 - Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

 

Art. 30 - Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari

 

Art. 31 - Fondi di investimento immobiliare

 

Art. 32 - Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali

 

Art. 32-bis - Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Art. 33 - Concordato preventivo

 

Art. 34 - Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

 

Art. 35 - Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

 

Art. 36 - Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva

 

Art. 37 - Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

 

Art. 38 - Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli

 

Art. 39 - Altre disposizioni in materia di entrata

 

Art. 39-bis - Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti

 

Art. 39-ter - Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici

 

Art. 39-quater - Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico

 

Art. 39-quinquies - Sanzioni in materia di prelievo erariale unico

 

Art. 39-sexies - Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate

 

Art. 39-septies - Disposizioni transitorie

 

Art. 40 - Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

 

Art. 41 - Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

 

Art. 41-bis - Altre disposizioni in materia tributaria

 

Art. 42 - Disposizioni in materia di invalidità civile

 

Art. 43 - Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione

 

Art. 44 - Disposizioni varie in materia previdenziale

 

Art. 44-bis - Semplificazione della dichiarazione annuale

 

Art. 45 - Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Art. 46 - Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti

 

Art. 47 - Benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

 

Art. 48 - Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

 

Art. 49 - Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

 

Art. 50 - Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie

 

Art. 51 - Interventi per le aree sottoutilizzate

 

Art. 52 - Norma finale

 

Art. 52-bis - Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441

 

Art. 53 - Entrata in vigore

 

Allegato - Allegato 1

 

Allegato 1 - Tabella A

 

Allegato 2 - Tabella B

 

Allegato 3 - Tabella C

 

Allegato 4 - Tabella D

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti

 

1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'àmbito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

 

2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione(1).

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

5. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326).

 

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

 

Art. 2

Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

 

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 3

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

 

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art.4

Istituto Italiano di Tecnologia

 

1. È istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

 

2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

 

 

3. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i Beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

 

 

4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.

 

5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'àmbito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

 

8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

 

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

 

10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzare anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.

 

 

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

 

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

 

Art. 5

Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni

 

1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

 

2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.

 

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

 

4. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

 

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al 31 dicembre 2004.

 

6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b) (1);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

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(1) Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

 

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. É confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

 

10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

 

11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

e) i criteri generali per l'individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili al finanziamento (1).

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(1) Lettera aggiunta dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.A.

 

13. All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

 

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

 

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.

 

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

 

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 123, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

 

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

 

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

 

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

 

 

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro il 31 luglio 2004 (1) dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e successive modificazioni e D.P.R. 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

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(1) Termine così sostituito dall'art. 17 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 355.

 

27. Nell’art. 8, comma 4, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo è sostituito con il seguente: “Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’art. 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimentodei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile.

Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività”».

 

 

 

Art. 5-bis

Registro italiano dighe (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

1. Dopo il comma 4, all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002 n.166 è aggiunto il seguente:

"Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere".

 

2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID».

 

 

Art. 6

Trasformazione della SACE in società per azioni

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.

 

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

 

 

3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile.

 

 

4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attività che beneficiano della garanzia dello Stato.

 

5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.

 

6. Dalla data indicata nel comma 1 è soppresso il Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità dello Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'àmbito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo è intestato alla SACE S.p.A.

 

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, può rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile.

 

8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. è amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.

 

9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

10. Le garanzie già concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, alla legge 5 luglio 1961, n. 635, alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.

 

11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

12. La SACE S.p.A. può svolgere l'attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una società per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non può essere inferiore al 30% e non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attività di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.

 

13. Le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

 

14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attività di cui al presente comma.

 

15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni e integrazioni.

 

16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dalla medesima.

 

18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11-quinquies, comma 1, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento a ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonché gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.

 

20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall'articolo 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.

 

21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole «vantati dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 2 della presente legge».

 

22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

 

23. All'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 il comma 2-bis è così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004:

"Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro".

 

 

24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, comma 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.

 

 

24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art.5, c. 16-ter, Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

Art. 7

Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

 

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

 

Art. 8

Ruling internazionale

 

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

 

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

 

3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

 

4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

 

5. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

Art. 9

Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

 

1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «per una durata pari» sono inserite le seguenti: «a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore».

 

Art. 10

Attestazione dei crediti tributari (1)

 

(1) Articolo così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 11

Premio di quotazione in borsa

 

1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

 

2. Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

 

3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

4. Per i periodi d'imposta in cui è applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 12

Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione

 

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: «nonché le ritenute del 12,50 per cento previste» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste».

 

2. All'art. 9 della Legge 23 marzo 1983, n. 77 l'originario secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni"

All'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 l'originario secondo periodio del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".

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3. All'art. 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 l'originario secondo periodo del comma 2 è sostiuito, con quattro periodi, dal seguente:

"Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".

 

 

 

4. All'art. 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, dopo il secondo periodo del comma 3 ne sono aggiunti due:

"I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

All'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 dopo il secondo periodo del comma 4 ne sono aggiunti due: "I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

All'art. 11 del L. 14 agosto 1993, n. 344 dopo il secondo periodo del comma 4 ne sono aggiunti due:

"I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

 

 

 

 

5. All'art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 il comma 1 è sostiuito dal seguente:

"I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo".

 

 

 

6. Nel comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole «nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento».

 

7. All'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77 il comma 1 è così modificato:

"Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".

 

 

8. All'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77 il comma 4 è sostiuito dal seguente:

"Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1".

 

 

 

9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole «al pagamento di una somma pari al 15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento».

 

10. All'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 il comma 4 è sostiuito dal seguente:

"Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento".

 

 

11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: «di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le seguenti: «il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,».

 

11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del «Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 13

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (1) (2) .

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(2) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 880, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007)

 

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

 

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

 

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

 

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

 

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

 

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

 

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

 

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

 

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

 

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

 

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

 

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

 

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

 

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 7, lettera b-bis) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinatio alla Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

 

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

 

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 7, lettra b-ter) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 coordinato alla Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 880, della Legge27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

 

 

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 7, lettera b-quater) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

 

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza (1).

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(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 880, Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007).

 

25. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 880, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007)

 

(Comma abrogato dall'art. 1, comma 880, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007)

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27. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 880, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007)

 

28. (Comma abrogato dall'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)

 

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'art. 4, comma 124, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

 

32. All'art. 155 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.

4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4".

 

 

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

 

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

 

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

 

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

37. All'art. 155 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo".

 

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

 

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

 

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

 

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

 

44. I confidi fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

 

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

 

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

 

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

 

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

 

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

 

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

 

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

 

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

 

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

 

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:

 

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

 

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 135, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

 

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

 

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

 

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

 

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni (1).

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

61-ter. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 880, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007)

 

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitali per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 7, lettra b) del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35.

 

Art. 14

Servizi pubblici locali

 

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevanza economica»;

b) All'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il comma 1 è sostituito dalla seguente lettera:

"Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164".

c) al comma 4, lettera a), le parole: «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico»; e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;

d) La presente lettera sostituisce dell'Art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5 è sostituito dalla presente lettera:

"L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".(1)

e) All'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il comma 7 è modificato dal seguente:

"La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore".

f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;

g) All'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il comma 13 è sostituito dal seguente:

"Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5".

h) All'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore".

h-bis) All'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni".

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(1) Lettera dichiarata illegittima dalla sentenza n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale.

 

2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;

b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;

c) All'art. 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

d) il comma 4 è abrogato (1).

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(1) Comma dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale.

 

3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine dell'affidamento».

 

Art. 15

Acquisto di beni e servizi

 

1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.

 

Art. 16

Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

 

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

 

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro. Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.

 

Art. 17

Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

 

2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

 

3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

3-bis. Il comma 4-ter dell'art. 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268 è così modificato:

" 4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore".

 

3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 18

Contributo per il recupero degli olii esausti

 

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;

b) al comma 6 le parole: «e produzione di combustibili a specifica» sono soppresse.

 

Art. 19

De tax

 

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.

 

2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, inclusi quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefìci previsti dal presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1 nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'art. 4, comma 193, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.

 

Art. 20

Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus

 

1. Il comma 1 dell'art. 96, L. 21 novembre 2000, n. 342 è così modificato:

"Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

 

 

 

Art. 21

Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

 

1. Per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.

 

 

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.

 

 

3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

 

 

4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.

 

 

5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

 

 

6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

 

 

6-bis. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1327, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007).

 

6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 22

Asili nido

 

1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.

 

 

Art. 23

Lotta al carovita

 

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

 

2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonché quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2-ter. All'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 la lettera g) del comma 1 è sostiuita dalla seguente:

" g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive".

 

2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri (1).

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

 

2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia (1).

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

 

Art. 24

Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

 

1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

 

 

Art. 25

Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili

 

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

 

Art. 26

Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

 

1. Il comma 3 dell'art. 3, Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 è così modificato.

"3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2".

 

 

 

2. All'art. 3 del Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. É riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".

 

 

2-bis. Il comma 4 dell'art. 3, Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 è così modificato:

"4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto".

.

 

 

3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni» (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

4. Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 è così modificato:

"8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604".

 

 

 

5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

 

6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'».

 

7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13».

 

8. All'art. 3 del Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica".

 

 

9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.».

 

9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'àmbito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

10. All'art. 1 del Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni".

 

11. Il comma 10 dell'art. 15, Legge del 23 dicembre 1998, n. 448 è così modificato:

"10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle cessioni dei crediti effettuate nell'àmbito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".

 

 

 

11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11-quater. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e abrogato dall'art. 2, comma 631, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.)

 

11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11-septies. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art 27

Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico

 

1. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

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6. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

7. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

8. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

9. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

10. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

11. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

12. (Comma abrogato dall'art. 6 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156.)

 

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3 (1).

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(1) Comma prima rettificato con comunicato 8 ottobre 2003, poi così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

13-bis. Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non pia utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia. Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite(1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 263, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

 

13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1 (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 320, lett. a), Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 e poi dall'art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

 

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all’Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

 

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

 

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell’ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

 

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 320, lett. b), Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell’ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l’integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazioni pubbliche e soggetti privati promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 320, lett. b), Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 e così modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b) e c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l’articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. d), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8 nonchè alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e delle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero dalla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 443, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 convertito con modificazioni dall'art. 1, Legge 31 luglio 2005, n. 156.

 

Comma 13-quinquies. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 263, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

 

13-sexies. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 263, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

 

Art. 28

Cessione terreni

 

1. Il comma 8 dell'art. 3, Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 è così modificato:

"8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604".

 

 

1-bis. 1-bis. All'articolo 3 del Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 è così modificato: "5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari".

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori» sono inserite le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo le parole: «l'irregolarità», sono inserite le seguenti: «dell'affitto o»;

c) il comma 7 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 è così modificato: "7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5".

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di», sono inserite le seguenti: «affitto o»;

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «In caso di cessione» sono inserite le seguenti: «agli affittuari o» (1).

 

 

 

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 29

Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

 

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti o comunque destinati ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell'articolo 27 del presente decreto, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso pubblico e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6 e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art.4, c. 1, D.L. 12 luglio 2004.

 

1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 30

Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari

 

1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio àmbito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati. I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio àmbito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

 

2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.

All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data" (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 31

Fondi di investimento immobiliare

1. Per l'anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale è stata assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 32

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali

 

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

 

 

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

 

 

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

 

 

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

 

 

6. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350).

 

 

7. Al comma 1 dell'art. 141 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

 

 

8. All'art. 141 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

" 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

 

 

 

9. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350).

 

 

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350).

 

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

 

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005 inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

 

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio (1).

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(1) Comma così modificato dal D.L. 12 luglio 2004, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

 

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

 

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

 

 

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

 

 

21. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 256, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

 

22. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 256, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

 

23. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 256, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

 

24. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350).

 

 

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

 

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

 

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi (1);

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico (2).

 

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 125, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

 

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

 

 

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2004 (1), unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

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(1) Termine così sostituito dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2004, n. 82.

 

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'àmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo (1);

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005 (1), nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (2).

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(1) Termine prorogat o dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, nel testo coordinato alla legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario ed in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune.

 

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.

 

 

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

 

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

42. All'art. 29 della Legge del 28 febbraio 1985, n. 47 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio".

 

43. Alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 l'art. 32 è sostituito dal seguente:

"32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".

 

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».

 

45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

 

46. All'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 il comma 2 è così modificato:

"2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

 

 

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

 

48. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326).

 

 

49. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326).

 

 

49-bis. All'art. 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 il comma 16 è così modificato:

"16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreché l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

 

 

 

49-ter. Al testo unico, Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

" Articolo 41 - Demolizione di opere abusive.

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".

 

 

 

49-quater. All'art. 48 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti".

 

 

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 32-bis

Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'àmbito delle disponibilità del fondo.

 

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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Art. 33

Concordato preventivo

 

1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.

 

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

 

3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

 

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1);

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili (2).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1 ° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

 

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

 

7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

9. Il contribuente che non soddisfa le condizioni di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefìci previsti dal comma 3;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 (1).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

11. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1);

c) si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al l° gennaio 2003 (2);

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

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(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4 (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5 (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 34

Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

 

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004»;

b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.»;

c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. È sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: «16 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004» (1).

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(1) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «16 ottobre 2003» e «16 settembre 2003» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004».

 

3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: «30 novembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2004»; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole. «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2004».

 

4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nonché dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'art. 2, comma 60, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 35

Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la lettera e) del terzo comma è sostituita dalla seguente:

"e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori";

b) nell'articolo 68, primo comma, la lettera c-bis) è soppressa (1);

c) All'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente";

d) nell'articolo 74:

1) All'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie;

b) ferro-leghe;

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio".

1-bis) All'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dopo la lettera e-quinquies del comma 8 è aggiunta la seguente:

" e-sexies) barre di ottone"

2) i commi nono e decimo sono abrogati» (2).

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(2) Numero così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «non soggetta» nonché le parole: «e 74, commi ottavo e nono».

 

Art. 36

Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva (1)

 

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 37

Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, anche a seguito della esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 38

Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli

 

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 213:

1) All'art. 213 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione".

2) All'art. 213 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

" 2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria".

3) All'art. 213 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio".

4) il comma 5 è abrogato;

b) All'art. 214 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia".

c) Al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dopo l'art. 214 è aggiunto il seguente:

"214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189".

 

 

 

 

 

 

 

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio,

 

3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

 

4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

 

5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

 

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

 

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

 

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

 

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

 

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.

 

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

 

Art. 39

Altre disposizioni in materia di entrata

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.

 

3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attività di controllo tributario.

 

4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.». Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

 

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».

 

6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non è inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «è compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni(1) (2).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(2) La disposizione di cui al secondo periodo si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

 

7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali».

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(1) Comma inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da

intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27

dicembre 2002, n. 289 (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 499, articolo 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).

 

8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.».

 

9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di quelli successivi».

 

10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».

 

11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.».

 

12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.».

 

12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta dì cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 81, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

 

a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;

 

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

 

c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

 

d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

 

e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

 

f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà (1).

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 82, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo princìpi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonché di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e dal D.M. 2 agosto 1999, n. 278 del Ministro delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

 

14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 68, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La data di entrata in vigore della presente disposizione è stata differita al 1° luglio 2004 per effetto dell'art. 15 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge n. 47/2004.

 

14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: «che abbiano la proprietà», sono inserite le seguenti: «o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «non superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-decies. È istituita nell'àmbito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «16 maggio 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 39-bis

Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 84, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

 

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

 

Art. 39-ter

Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 84, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

 

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

 

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.

 

Art. 39-quater

Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 84, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.

 

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 15, comma 8-quaterdecies, lett. a), b), c), d), e), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

 

3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

 

4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Societaitaliana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 8-quaterdecies, lett. f), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

 

Art. 39-quinquies

Sanzioni in materia di prelievo erariale unico (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 84, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

 

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.

 

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.

 

Art. 39-sexies

Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 84, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

 

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

 

Art. 39-septies

Disposizioni transitorie (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 84, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

 

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione.

 

Art. 40

Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

 

1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 41

Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

 

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: «e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis»;

b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti» sono sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

 

2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.

3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti» sono sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

 

4. È abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal D.M. 30 giugno 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.

 

6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al D.M. 15 luglio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del D.M. 30 luglio 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.

 

7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

 

8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

Art. 41-bis

Altre disposizioni in materia tributaria

 

1. All'art. 26-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

 

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.

 

3. All'art. 1 del Decreto Legge del 24 settembre 2002, n. 209 dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese dì assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".

 

 

4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai rivenditori autorizzati e» sono inserite le seguenti: «il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il»;

b) al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;» sono inserite le seguenti: «i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;».

 

5. Il comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 è così modificato:

"4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

 

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

 

 

7. All'art. 37 del testo unico di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".

 

8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

9. Al Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 351 l'art. 7 è sostituito dal seguente:

"7. Regime tributario dei partecipanti.

1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

 

 

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

 

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

 

13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 42

Disposizioni in materia di invalidità civile

 

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefìci di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

 

 

4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nei corso dell'anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

 

6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

7. All'art. 97 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità".

 

 

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della Commissione stessa.

 

9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno.

 

10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attività delle Commissioni mediche di verifica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

11. Alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile l'art. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 152 (Termini legali e termini giudiziari)

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori".

 

Art. 43

Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'àmbito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'articolo 1, comma 157, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi (1).

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(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 157, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

6. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

 

7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

 

8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

 

9. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 157, lett. c), Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

 

Art. 44

Disposizioni varie in materia previdenziale

 

1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 il comma 1 è così modificato:

"1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."

b) All'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate".

 

4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.

 

5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale (1).

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(1) Comma prima modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

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(1) L'originario comma 8 è stato sostituito dal presente e dai seguenti 8-bis, 8-ter ed 8-quater, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

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(1) L'originario comma 8 è stato sostituito dal presente e dai seguenti 8-bis, 8-ter ed 8-quater, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

9-bis. All'art. 41 della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

 

 

 

9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 44-bis

Semplificazione della dichiarazione annuale (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 121, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 42, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14.

 

Art. 45

Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (1)

 

(1) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

 

1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

 

Art. 46

Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti

 

1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.

 

 

Art. 47

Benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

 

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefìci di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1).

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(1) Comma prima rettificato con Comunicato 8 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 234) e poi così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

 

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefìci (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefìci previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefìci previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefìci e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefìci di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 48

Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

 

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

 

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

 

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di (1):

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri (2);

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze (3);

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001 (4);

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'àmbito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni (5);

f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento (6);

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento (7).

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(1) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(5) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(6) Lettera aggiunta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

 

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia (1).

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5-quinquies, Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

 

10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 295, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 295, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 295, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

 

11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 295, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

 

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

 

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (1).

 

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 126, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 298, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'àmbito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

 

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

 

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

 

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la propria motivata opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a: «di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

 

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

 

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile, con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

 

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione»;

b) All'art. 11 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione".

 

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli àmbiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

 

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

 

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

 

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo» (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

 

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.

 

 

Art. 49

Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

 

1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonché quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma nonché per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 107, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 50

Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie (1)

 

(1) Articolo prima sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così modificato dall'art. 4, comma 127, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

 

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 marzo 2006 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3 del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

 

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

 

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

 

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

 

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'àmbito delle risorse di cui al comma 12.

 

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.

Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 276, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (1).

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(1) Comma così modificato dall'articolo 3, comma 6-quinquiesdecies, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

 

8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 276, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 276, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 276, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 276, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

 

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

 

10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 276, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

 

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 29 novembre 2004, n. 282.

 

Art. 51

Interventi per le aree sottoutilizzate

 

1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 milioni di euro per l'anno 2006, è accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entità della riserva premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonché i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole Regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

1-quater. All'art. 15 della L. 5 agosto 1978, n. 468 è aggiunto il seguente comma:

"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi".

 

 

1-quinquies. (Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è abrogato).

 

Art. 52

Norma finale

 

1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento.

 

Art. 52-bis

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441

 

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di tre anni».

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 53

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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