R.D. 14/09/1931, n. 1175
Testo unico per la finanza locale (1) (2)
(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 16 settembre 1931, n. 214.
(2) Abrogato dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Sommario
Art. 1 - Soppressione di tributi e compartecipazioni
Art. 2 - Trasferimento di servizi ed oneri dai Comuni allo Stato
Art. 3 - Trasferimento di servizi ed oneri dalle Province allo Stato
Art. 4
Art. 5
Art. 6 - Domicilio di soccorso
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10 - Comuni: tributi, contributi e compartecipazioni
Art. 11 - Classificazione dei Comuni
Art. 12 - Province: tributi, contributi e compartecipazioni
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Artt. 20 - 100
Artt. 101-110-sester
Artt. 111-121
Artt. 122-126
Artt. 127-128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136 - Piastrina metallica
Artt. 137-154
Artt. 155-160
Artt. 161-163
Art. 164
Artt. 165-168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176
Art. 177
Art. 178
Art. 179
Art. 180
Art. 181
Art. 182
Art. 183
Art. 184
Art. 185
Art. 186
Art. 187
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 191 - Esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche
Art. 192 - Oggetto della tassa
Art. 193 - Concessioni di occupazione
Art. 194 - Le occupazioni sono permanenti o temporanee
Art. 195
Art. 195-bis
Art. 195-ter
Art. 196
Art. 197 - Occupazione del sottosuolo stradale
Art. 198 - Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi
Art. 199 - Distributori di carburanti; tassa; tariffa
Art. 200 - Elezioni
Artt. 201-208
Art. 209 - Limiti delle facoltà dei Comuni
Art. 210 - Soggetto del corrispettivo
Art. 211 - Tariffe
Art. 212 - Tariffe; modalità
Art. 213 - Affitto di pesi e misure
Artt. 214-224
Artt. 225-235
Artt. 236-246
Artt. 247-253
Art. 254 - Limiti delle sovrimposte fondiarie
Artt. 255-256
Art. 257
Art. 258
Art. 259 - Estensione delle sovrimposte
Art. 260 - Sgravio delle sovrimposte
Art. 261 - Tariffe
Art. 262 - Ripartizione degli utili
Art. 263 - Esame ed approvazione dei conti
264 - Accertamento delle responsabilità
Art. 265 - Concessioni all'industria privata
Art. 266 - Capitolati
Art. 267 - Modalità delle concessioni
Art. 268 - Tassa
Art. 269 - Contribuenti
Art. 270 - Tariffa
Art. 271 - Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni
Art. 272 - Delegazioni
Art. 273 - Tariffe
Art. 274 - Denunzie; termini
Art. 275 - Denunzie; contenuto
Art. 275-bis - Trasferimenti di residenza
Art. 276 - Ruoli
Art. 277 - Notificazioni; ricorsi
Art. 278 - Commissione comunale
Art. 279 - Sottocommissioni
Art. 280 - Poteri della Commissione
Art. 281 - Decisioni
Art. 282 - Appello alla Giunta provinciale amministrativa
Art. 283 - Composizione della Giunta provinciale amministrativa; decisioni
Art. 284 - Tributi provinciali
Art. 284-bis
Art. 285 - Ricorso all'autorità giudiziaria
Art. 286 - Ruoli principali
Art. 287 - Ruoli suppletivi
Art. 288 - Errori materiali
Art. 289 - Controversie circa la spettanza dei tributi
Art. 290 - Ruoli suppletivi; limiti
Art. 291 - Scioglimento delle commissioni
Art. 292 - Sanzioni amministrative
Art. 293 - Sanzioni civili; ricorsi
Art. 294 - Condono per legge
Art. 295 - Sanatoria per la presentazione delle denunzie
Art. 296 - Sanzioni amministrative
Art. 297 - Riscossione
Art. 297-bis - Maggiorazione dell'Ente locale
Art. 297-ter - Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni
Art. 297-quater - Indennità a carico dell'Ente locale
Art. 297-quinquies - Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennità
Art. 297-sexies - Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Province
Art. 297-septies - Prolungamento della rateazione
Art. 297-octies - Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione
Art. 297-novies - Contenzioso
Art. 298 - Privilegi
Art. 298-bis - Privilegi
Artt. 299-320
Artt. 321-324
Artt. 325-328
Artt. 329-330
Art. 331 - Passaggio di servizi allo Stato
Art. 332 - Trattamento economico del personale insegnante dei Comuni autonomi
Artt. 333 - Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei Comuni autonomi
Art. 334 - Personale degli archivi provinciali di Stato delle Province napoletane e siciliane
Art. 335 - Tassa sugli esercizi e rivendite
Art. 336 - Imposta di cura
Art. 337 - Sovrimposte fondiarie
Artt. 338-339
Art. 340 - Contributi all'I.N.I.E.L.
Art. 341 - Risoluzione dei contratti di affitto in corso
Art. 342 - Disposizioni mantenute in vigore
Art. 343 - Abrogazione delle disposizioni contrarie al testo unico
Art. 344 - Norme integrative e transitorie; regolamenti e istruzioni
--- § ---
Art. 1
Soppressione di tributi e compartecipazioni
1. Fermo quanto è stato disposto dal R.D.L. 11 luglio 1931, n. 891, nei riguardi dell'abolizione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, a decorrere dal 1° gennaio 1932 sono abolite: la tassa di famiglia nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, la addizionale alla imposta complementare di Stato, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, quella sulle fotografie, nonché le imposte di consumo sulla birra e sulle acque minerali da tavola ed acque gassose.
2. Con la stessa decorrenza sono altresì abolite le compartecipazioni dei Comuni e delle Province ai proventi della vendita dei tabacchi lavorati e prodotti secondari e della tassa di bollo sugli scambi, autorizzate con gli artt. 1 e 19 del R.D.L. 20 ottobre 1925, n. 1944 e cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.
3. Sono infine aboliti i contributi per la costruzione delle fognature e la tassa sugli esercizi e sulle rivendite, salvo quanto dispongono, in via transitoria, gli artt. 253 e 335.
Art. 2
Trasferimento di servizi ed oneri dai Comuni allo Stato
1. Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dai Comuni allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti e servizi appresso indicati:
1) funzionamento dei seggi per le elezioni politiche;
2) (Numero abrogato dall'art. 27, L. 29 novembre 1941, n. 1405);
3) (Numero abrogato dall'art. 8, L. 24 aprile 1941, n. 392);
4) stipendi, assegni ed indennità corrisposti al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei Comuni autonomi; contributi principali e suppletivi per gl'insegnanti delle scuole classificate e non classificate, legalmente istituite ed amministrate dai regi provveditorati agli studi;
5) contributi per i licei, ginnasi e istituti magistrali;
6) contributi per le regie scuole medie, commerciali e i regi istituti commerciali, per i regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i regi istituti di istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le regie scuole industriali e di tirocinio e i regi istituti industriali, per le regie scuole minerarie, per le regie scuole agrarie medie, e i regi istituti superiori di agraria, per le regie scuole e i regi corsi secondari di avviamento al lavoro e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;
7) contributi per le opere idrauliche di terza e quarta categoria e per le opere di bonifica che, al 1° gennaio 1932, siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata già liquidata, diventi esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere;
8) contributi per i locali dei depositi dei cavalli stalloni.
2. Con la stessa decorrenza, i mobili e gli oggetti di casermaggio delle carceri mandamentali e i mobili degli uffici giudiziari passano in proprietà dello Stato. Questo, inoltre, subentra nei contratti che i Comuni capoluoghi di mandamento e quelli capoluoghi delle circoscrizioni giudiziarie abbiano regolarmente stipulato per l'affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, anteriormente alla pubblicazione del testo unico.
3. Sono, in conformità, modificati: il T.U. 2 settembre 1928, n. 1993; il R.D. 12 febbraio 1911, n. 297; i RR.DD. 3 maggio 1923, n. 1042 e 24 gennaio 1924, n. 37; il T.U. 5 febbraio 1928, n. 577; i RR.DD. 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408; la L. 2 luglio 1929, n. 1272 e il R.D.L. 3 agosto 1931, n. 1069; il R.D.L. 15 maggio 1924, n. 749; il T.U. 28 agosto 1924, n. 1618; il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123 e il R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 214; il R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523; il R.D. 15 dicembre 1927, numero 2800; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214; il R.D. 30 novembre 1924, n. 2172; la L. 7 gennaio 1929, n. 8 e il R.D.L. 6 ottobre 1930, n. 1379; la L. 7 gennaio 1929, n. 7; il T.U. 25 luglio 1904, n. 523; la L. 13 luglio 1911, n. 774 e il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688; il T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 modificato con R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166; nonché la L. 26 luglio 1887, n. 4644.
Art. 3
Trasferimento di servizi ed oneri dalle Province allo Stato
1. Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dalle Province allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
1) somministrazione e manutenzione dei mobili per gli uffici di Prefettura, per gli alloggi dei prefetti e per gli uffici provinciali e distaccati di Pubblica Sicurezza;
2) concorso per gli stipendi ai veterinari provinciali, secondo il riparto, tra le diverse Province del Regno, della spesa consolidata di lire 127.750;
3) concorso per il servizio dei depositi dei cavalli stalloni;
4) contributi all'azienda autonoma statale della strada;
5) contributi per gl'istituti tecnici e nautici e per i licei scientifici;
6) contributi per le regie scuole medie commerciali e i regi istituti commerciali e per i regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali per i regi istituti d'istruzione artistica per le scuole popolari, operaie o di avviamento, per le scuole industriali e di tirocinio e i regi istituti industriali, per le regie scuole minerarie per le regie scuole agrarie medie e i regi istituti superiori di agraria, per le regie scuole e corsi secondari di avviamento al lavoro, e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;
7) contributi per i servizi di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni concernenti la tutela dei boschi e terreni montani;
8) contributi per le opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria e per le opere di bonifica che al 1° gennaio 1932 siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata già liquidata, diventi esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere;
9) impianto dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli anche se già istituiti, e funzionamento di esso. Ai contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso dei detti campi si applicano le disposizioni del penultimo comma (seconda parte) dell'art. 2;
10) personale e spese d'ufficio degli archivi provinciali di Stato nelle Province napoletane e siciliane, istituiti con la L. 12 novembre 1818, nonché dell'archivio provinciale di Caserta trasformato in archivio di Stato con R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2074.
2. Con la stessa decorrenza cessa il contributo a carico dello Stato per l'arredamento e la manutenzione del mobilio delle Prefetture, e il detto mobilio, nonché degli alloggi dei Prefetti e degli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza, passano in proprietà dello Stato.
3. Sono in conformità, modificati: i RR.DD.LL. 19 aprile 1925, n. 722 e 20 gennaio 1927, n. 96; il R.D. 9 agosto 1912, n. 885; il R.D. 6 settembre 1923, n. 2125, la L. 17 maggio 1928, n. 1094; i RR.DD. 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408; la L. 2 luglio 1929, n. 1272 e il R.D.L. 3 agosto 1931, n. 1069; la L. 27 dicembre 1928, n. 3248; il R.D.L. 15 maggio 1924, n. 749; il T.U. 28 agosto 1924, n. 1618; il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123; il R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 214; il R.D. 21 ottobre 1923, n. 2523; il R.D. 15 dicembre 1927, n. 2800; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214; il R.D. 30 novembre 1924, n. 2172; la L. 7 gennaio 1929, n. 8 e il R.D.L. 6 ottobre 1930, n. 1379; la L. 7 gennaio 1929, n. 7; la L. 3 marzo 1912, n. 134 e il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; il T.U. 25 luglio 1904, numero 523; la L. 13 luglio 1911, n. 774 e il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688; il T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256, modificato col R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166; la L. 23 giugno 1927, n. 1630 e il R.D.L. 2 luglio 1931, n. 1010; i RR.DD. 21 gennaio 1866, n. 2781, 28 luglio 1866, n. 3160 e 12 agosto 1927, n. 1637, ed il R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2074.
Art. 4
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati in questo trasferiti rispettivamente agli artt. 90 e 91.)
Art. 5
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati in questo trasferiti rispettivamente agli artt. 90 e 91.)
Art. 6
Domicilio di soccorso
1. Agli effetti della competenza della spesa di cui all'art. 5, lettera H, n. 4 e in tutti gli altri casi nei quali l'acquisto del domicilio di soccorso sia necessario per dare titolo all'assistenza ed alla beneficenza, il termine per tale acquisto è ridotto da cinque a tre anni di dimora in un medesimo Comune senza notevoli interruzioni.
2. Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma per quanto riguarda il termine richiesto per l'acquisto del domicilio di soccorso nella città di Roma.
Art. 7
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati in questo trasferiti rispettivamente agli artt. 144, 2, 92 e 145.)
Art. 8
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati in questo trasferiti rispettivamente agli artt. 144, 2, 92 e 145.)
Art. 9
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati in questo trasferiti rispettivamente agli artt. 144, 2, 92 e 145.)
Art. 10
Comuni: tributi, contributi e compartecipazioni
1. I Comuni possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti:
1) istituire le imposte di consumo sui generi indicati nell'art. 20 del presente testo unico;
2) istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del Comune non supera i 30.000 abitanti), quella sul bestiame, le imposte sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e l'imposta di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;
3) imporre la tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché la tassa sulle insegne;
4) esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici purché tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo.
La facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;
5) imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;
6) imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) (1);
7) (Riguardava la istruzione di prestazioni d'opera, ora abolite dall'art. 15, L. 16 settembre 1960, n. 1014);
8) sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
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(1) Numero così sostituito dall'art. 26, L. 20 marzo 1941, n. 366.
2. I Comuni partecipano inoltre:
a) al provento dei diritti erariali sugli spettacoli (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 e R.D.L. 2 ottobre 1924, n. 1589);
b) al provento della tassa di macellazione dei bovini (L. 6 luglio 1912, n. 832, R.D.L. 15 aprile 1920, n. 577);
c) ai proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e del contributo integrativo di utenza stradale, che vengono riscossi con le norme stabilite nel capo XIV di questo titolo.
Art. 11
Classificazione dei Comuni
1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno secondo la seguente tabella:
Classi di Comuni
|
Popolazione legale
|
A
|
con oltre 500.000 abit.
|
B
|
da » 200.000 a 500.000 »
|
C
|
» » 100.000 » 200.000 »
|
D
|
» » 60.000 » 100.000 »
|
E
|
» » 30.000 » 60.000 »
|
F
|
» » 15.000 » 30.000 »
|
G
|
» » 10.000 » 15.000 »
|
H
|
» » 5.000 » 10.000 »
|
I
|
fino a 5.000 »
|
Art. 12
Province: tributi, contributi e compartecipazioni
1. Le Province possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti:
1) istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
2) imporre tasse per la occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti;
3) imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributo di miglioria;
4) sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
2. Le Province devono inoltre imporre la tassa e il contributo di cui alla lettera c) dell'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 13
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Art. 14
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Art. 15
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Art. 16
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Art. 17
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Art. 18
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Art. 19
(Hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale), e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente agli artt. 289, 290, 84, 291, 294, 251-265 418.)
Capo III - Imposte di consumo
Artt. 20 - 100
(Imposta soppressa dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Capo IV - Imposta sul valore locativo
Artt. 101-110-sester
(Imposta soppressa dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Capo V - Imposta di famiglia
Artt. 111-121
(Imposta soppressa dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Capo VI - Imposte sul bestiame, sugli animali caprini e sui cani
Sezione I - Imposta sul bestiame
Artt. 122-126
(L'imposta sul bestiame è stata soppressa dall'art. 1, L. 21 ottobre 1960, n. 1371.)
Sezione II - Imposta sugli animali caprini
Artt. 127-128
(L'imposta sugli animali caprini è stata soppressa dall'art. 20, D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62.)
Art. 129
1. Le capre non possono essere immesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliosi, di cui all'art. 127 senza espressa licenza del Podestà (1).
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(1) Ora, Sindaco.
2. Dalla licenza deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e dei terreni cespugliati nei quali sia stato autorizzato, dalla camera di commercio, industria e agricoltura, l'esercizio del pascolo caprino.
Sezione III - Imposta sui cani
Art. 130
(Abrogato dall'art. 7, L. 14 agosto 1991, n. 281.)
Art. 131
(Abrogato dall'art. 7, L. 14 agosto 1991, n. 281.)
Art. 132
(Abrogato dall'art. 7, L. 14 agosto 1991, n. 281.)
Art. 133
(Abrogato dall'art. 7, L. 14 agosto 1991, n. 281.)
Art. 134
(Abrogato dall'art. 7, L. 14 agosto 1991, n. 281.)
Art. 135
(Abrogato dall'art. 7, L. 14 agosto 1991, n. 281.)
Art. 136
Piastrina metallica (1)
(Abrogato, con effetto dall'anno 1992, dall'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.)
Capo VII - Imposta sulle vetture e sui domestici
Sezione I - Imposta sulle vetture
Artt. 137-154
(Le imposte sulle vetture e sui domestici sono state soppresse dall'art. 15, L. 16 settembre 1960, n. 1014.)
Capo VIII - Imposta sui pianoforti e sui bigliardi
Artt. 155-160
(L'imposta sui pianoforti e sui bigliardi è stata soppressa dall'art. 15, L. 16 settembre 1960, n. 1014.)
Capo IX - Imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Addizionale provinciale: imposta di patente (39)
Sezione I - Imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni
Artt. 161-163
(Imposta, soppressa dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Sezione II - Addizionale provinciale
Art. 164
(Imposta, soppressa dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Sezione III - Imposta di patente, i commerci, le arti e le professioni
Artt. 165-168
(Imposta, soppressa dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Capo X - Imposta di soggiorno e imposta di cura
Sezione I - Imposta di soggiorno
Art. 169
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 170
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 171
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Sezione II - Imposta di cura
Art. 172
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 173
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 174
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 175
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 176
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 177
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Sezione III - Disposizioni comuni alle imposte di soggiorno e di cura
Art. 178
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 179
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 180
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 181
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Art. 182
(Abrogato e sostituito dagli artt. da 1 a 17 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 196.)
Capo XI - Imposta di licenza
Art. 183
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 184
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 185
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 186
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 187
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 188
(Abrogato dall'art. 37, L. 2 luglio 1952, n. 703.)
Art. 189
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 190
(Abrogato dall'art. 2, L. 1° marzo 1968, n. 174)
Art. 191
Esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche
1. Nulla è innovato a quanto disposto dal R.D. 9 dicembre 1928, n. 2745, convertito nella L. 8 luglio 1929, n. 1434, recante modificazioni alle tasse sulle concessioni governative dovute per gli esercizi di vendita di bevande ultra alcooliche.
Capo XII - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tasse sulle insegne
Sezione I - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 192
Oggetto della tassa (1)
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.
Art. 193
Concessioni di occupazione (1)
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
1. Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente testo unico e nei regolamenti di polizia locale e di edilizia, deliberati ed approvati a norma di legge.
2. Esse sono sempre revocabili, salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.
Art. 194
Le occupazioni sono permanenti o temporanee (1)
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
1. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.
3. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.
4. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 195
1. Per le occupazioni permanenti la tassa è annuale; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:
a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:
Classi di Comuni (art. 11)
|
Tassa per metro quadrato in lire massima
|
Classe A
|
84.500
|
Classe B
|
67.600
|
Classe C
|
50.700
|
Classe D
|
38.025
|
Classe E
|
29.575
|
Classe F
|
21.125
|
Classe G
|
12.675
|
Classe H
|
12.675
|
Classe I
|
12.675
|
b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 21.125 a metro quadrato;
c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.
2. La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori.
3. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. È in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque, esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
4. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dall'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo (1).
--------------------
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
Art. 195-bis
1. Per le occupazioni temporanee la tassa, è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:
a) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:
Classi di Comuni (art. 11)
|
Tassa per metro quadrato in lire massima
|
Classe A
|
340,5
|
Classe B
|
340,5
|
Classe C
|
340,5
|
Classe D
|
243
|
Classe E
|
243
|
Classe F
|
243
|
Classe G
|
145,5
|
Classe H
|
145,5
|
Classe I
|
145,5
|
b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 145,5 a metro quadrato;
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.
2. La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
3. Le tariffe di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, i produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
5. Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento (1).
--------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 18 aprile 1962, n. 208 e abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
Art. 195-ter
1. Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
2. In caso di gestione diretta dal servizio sono applicabili le norme dell'art. 93 del predetto testo unico (1).
--------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 18 aprile 1962, n. 208 e abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
Art. 196
1. La tassa può colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale, ma non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C; la metà per i Comuni delle classi D, E, F; un terzo per i Comuni delle classi G, H, I (1).
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(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
Art. 197
Occupazione del sottosuolo stradale (1)
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
1. Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse.
2. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune o alla Provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il Comune o la Provincia.
3. Il Comune o la Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'ammissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
Art. 198
Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi (1)
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
1. La tassa di occupazione del sottosuolo stradale è annua ed è applicata in base alla seguente tariffa massima a metro lineare:
a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a cm. 20, lire 150;
di diametro di cm. 20 e oltre, lire 300;
b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a cm. 20, lire 50;
di diametro di cm 20 e oltre, lire 100.
2. I Comuni e le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 199
Distributori di carburanti; tassa; tariffa (1)
(1) Gli artt. da 192 a 200 sono stati abrogati dall'art. 55, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte non compatibile con le norme del decreto medesimo.
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti:
LOCALITA' in cui si trovano situati gli apparecchi
|
|
Classi di Comuni (art. 11)
|
|
|
|
A-B
|
C
|
D
|
E
|
a) Centro dell'abitato
|
101.400
|
84.500
|
76.050
|
63.375
|
b) Zona limitrofa
|
67.600
|
59.150
|
50.700
|
42.250
|
c) Sobborghi e zone periferiche
|
33.800
|
16.900
|
16.900
|
16.900
|
d) Frazioni
|
16.900
|
16.900
|
16.900
|
16.900
|
LOCALITA' in cui si trovano situati gli apparecchi
|
|
Classi di Comuni (art. 11)
|
|
|
F
|
G
|
H-J
|
a) Centro dell'abitato
|
50.700
|
33.800
|
16.900
|
b) Zona limitrofa
|
33.800
|
16.900
|
16.900
|
c) Sobborghi e zone periferiche
|
16.900
|
16.900
|
16.900
|
d) Frazioni
|
16.900
|
16.900
|
16.900
|
2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo di proprietà della Provincia la tassa unica annuale non può superare le lire 8.450.
3. La tassa è applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3000 litri.
4. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
5. E ' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacità.
6. Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differente capacità (1).
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(1) Gli ultimi cinque commi sono stati aggiunti dal R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
7. Tale tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatoio (1).
--------------------
(1) Gli ultimi cinque commi sono stati aggiunti dal R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
8. Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non può superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico (1).
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(1) Gli ultimi cinque commi sono stati aggiunti dal R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
9. Per l'impianto, l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza del Comune, è dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti (1):
LOCALITA' in cui si trovano situati gli apparecchi
|
|
Classi di Comuni (art. 11)
|
|
|
|
A-B
|
C
|
D
|
E
|
a) Centro dell'abitato
|
10.140
|
8.450
|
7.605
|
6.337
|
b) Zona limitrofa
|
6.760
|
5.915
|
5.070
|
4.225
|
c) Sobborghi e zone periferiche
|
3.380
|
1.690
|
1.690
|
1.690
|
d) Frazioni
|
1.690
|
1.690
|
1.690
|
1.690
|
LOCALITA' in cui si trovano situati gli apparecchi
|
|
Classi di Comuni (art. 11)
|
|
|
F
|
G
|
H-J
|
a) Centro dell'abitato
|
5.070
|
3.380
|
1.690
|
b) Zona limitrofa
|
3.380
|
1.690
|
1.690
|
c) Sobborghi e zone periferiche
|
1.690
|
1.690
|
1.690
|
d) Frazioni
|
1.690
|
1.690
|
1.690
|
--------------------
(1) Gli ultimi cinque commi sono stati aggiunti dal R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
10. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della Provincia la tassa unica annuale è fissata in lire 845 (1).
--------------------
(1) Gli ultimi cinque commi sono stati aggiunti dal R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
Art. 200
Elezioni
1. Sono esenti dalla tassa:
a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazione dello Stato o in servizio dello Stato, nonché le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione di tabacchi (1). In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo (2);
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico sebbene di privata pertinenza;
d) le aste delle bandiere;
e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
g) le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione (3);
h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati (4).
--------------------
(1) Lettera così modificata dal R.D. 5 giugno 1933, n. 712.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 40, L. 2 luglio 1952, n. 703.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, lett. m), R.D.L. 25 febbraio 1939, n. 338.
(4) Le lettere h), i) e l) sono aggiunte dall'art. 5 L. 18 aprile 1962, n. 208.
Artt. 201-208
(L'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, tutta la sezione II del Capo XII del titolo III del presente decreto.)
Art. 209
Limiti delle facoltà dei Comuni
1. La facoltà accordata ai Comuni dal n. 4 dell'art. 10, di esercitare, anche con privativa, il diritto di peso pubblico e di misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici non importa il divieto dell'uso, da parte dei privati, di pesi, misure e banchi propri, o presi occasionalmente in prestito, per vendere o per esporre merci di loro proprietà.
2. La prestazione gratuita di pesi, misure o banchi tra privati è consentita, salvo che, per la sua frequenza, danneggi l'esercizio del diritto di privativa da parte del Comune, nel qual caso i contravventori sono puniti ai sensi degli artt. 226 e seguenti della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 e il R.D.L. 23 maggio 1924, n. 867 , nonché con l'art. 296 del presente testo unico.
Art. 210
Soggetto del corrispettivo
1. Il corrispettivo del diritto di peso e misura è a carico di colui che richiede l'operazione.
Art. 211
Tariffe
1. Le tariffe per il peso pubblico, la misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici, sono determinate unicamente in base alle quantità pesate o misurate e alle dimensioni dei banchi.
2. Per il peso pubblico le tariffe devono distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte in bilico pei carichi voluminosi e quello per le stadere semplici o a bilico.
3. Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara.
Art. 212
Tariffe; modalità
1. Le tariffe sono deliberate dal Podestà , pubblicate per il termine di 15 giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, e sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Art. 213
Affitto di pesi e misure
1. È in facoltà del Comune o del suo appaltatore di dare in affitto pesi e misure, ma il corrispettivo che si può esigere non deve rivestire il carattere di privativa ed è determinato esclusivamente in base al numero di giorni pei quali è concesso l'uso dei pesi o delle misure.
Artt. 214-224
(La tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale è stata soppressa dall'art. 15, L. 16 settembre 1960, n. 1014; la tassa di circolazione sui velocipedi è stata soppressa dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1937; il contributo integrativo di utenza stradale è stato soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1938, n. 1121.)
Artt. 225-235
(La tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale è stata soppressa dall'art. 15, L. 16 settembre 1960, n. 1014; la tassa di circolazione sui velocipedi è stata soppressa dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1937; il contributo integrativo di utenza stradale è stato soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1938, n. 1121.)
Artt. 236-246
(Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1973, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Il predetto D.P.R. con l'art. 32 ha abrogato, con effetto dalla data sopra indicata, i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti, nonché l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con L. 5 marzo 1963, n. 246.)
Artt. 247-253
(Il contributo per la manutanzione delle opere di fognatura è stato soppresso dall'art. 82, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.)
Art. 254
Limiti delle sovrimposte fondiarie (1)
1. È data facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino ai limiti di cui alla seguente tabella, salvo, per i Comuni, quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 321.
2. omissis tabella
3. L'imposta erariale sulla quale deve essere commisurata la sovrimposta è quella risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria all'imponibile dell'anno al quale l'imposta medesima si riferisce.
4. Nei limiti previsti dal presente articolo non è computata la quota di sovrimposta spettante ai Consigli provinciali della economia corporativa in virtù della L. 18 aprile 1926, n. 731, e del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2578. Tale quota è, alle rispettive scadenze, versata direttamente dal ricevitore provinciale al Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
5. Resta modificato di conformità il R.D. 31 maggio 1928, n. 1627.
6. La quota di sovrimposta spettante ai predetti Consigli dell'economia corporativa, non potrà eccedere la misura di lire 0,02 per ogni 100 lire di reddito per i terreni e di lire 0,055 per ogni 100 lire di reddito imponibile per i fabbricati.
Artt. 255-256
1. I Comuni e le Province possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.
2. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purché, contemporaneamente:
a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;
b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1) per ogni cento lire d'imponibile;
c) per le Province, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di cat. B) e da lire 1,40 per cento sui redditi di cat. C/1).
3. A tutti gli effetti di legge le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime (1).
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(1) Gli artt. 225 e 256 sono stati così sostituiti dall'art. 20, L. 16 settembre 1960, n. 1014.
Art. 257
(Abrogato dall'art. 18, R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418.)
Art. 258
(L'articolo ha cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale) ed è stato trasferito in quest'ultimo, all'art. 306.)
Art. 259
Estensione delle sovrimposte
1. I Comuni e le Province hanno facoltà di estendere le sovrimposte agli aumenti, comunque avvenuti, delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati.
2. È abrogato l'art. 1 della L. 25 marzo 1888, numero 5308.
Art. 260
Sgravio delle sovrimposte
1. In caso di sospensione o di abbuono della imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Province ed i Comuni, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 147 del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.
Art. 261
Tariffe
1. Nei regolamenti speciali delle aziende in gestione diretta dei Comuni, delle Province e dei consorzi, non possono essere stabilite, per le prestazioni fatte ai detti enti, tariffe superiori a quelle minime previste per i privati.
Art. 262
Ripartizione degli utili
1. Le deliberazioni con le quali si provvede alla ripartizione degli utili delle gestioni dei servizi assunti direttamente dai Comuni, dalle Province e dai consorzi, accertati in base ai conti approvati a norma dell'articolo seguente, e alla devoluzione degli utili netti agli scopi indicati nel quinto comma dell'art. 2 della L. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico) sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
2. Sono altresì soggette a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni con le quali si provvede allo stanziamento, nel bilancio comunale o provinciale, delle somme necessarie per far fronte alle perdite accertate nella gestione dei servizi predetti. Tali deliberazioni devono indicare le cause delle perdite stesse e i provvedimenti che l'amministrazione si propone di attuare per evitare che possano ripetersi per l'avvenire. La Giunta provinciale amministrativa, qualora riconosca insufficienti le misure proposte, promuove dal Prefetto le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda, o anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio diretto, ai sensi dell'art. 19 del citato testo unico.
Art. 263
Esame ed approvazione dei conti
1. L'esame e l'approvazione dei conti delle aziende dei servizi assunti in gestione diretta dai Comuni, dalle Province e dai consorzi, sono regolati dalle disposizioni dell'art. 2 del R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2289.
264
Accertamento delle responsabilità
1. Per l'accertamento delle responsabilità degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende dei servizi assunti in gestione diretta dai Comuni, dalle Province e dai consorzi, sono applicabili le disposizioni degli artt. 100 e 101 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, sostituiti dagli artt. 2 e 3 del R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2289, nonché quelle dei successivi artt. da 107 a 112.
2. Il direttore, il segretario e il ragioniere dell'azienda sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 108 del citato R.D. 30 dicembre 1923, numero 2839 nelle ipotesi ivi previste, anche quando abbiamo proposto il riparto di utili che in seguito siano riconosciuti, in tutto o in parte, insussistenti, ancorché tali proposte siano state deliberate dal Podestà o dal Preside ed approvate a norma dell'art. 262 del presente testo unico.
Art. 265
Concessioni all'industria privata (1)
(1) Articolo abrogato dal comma 13 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 266
Capitolati (1)
(1) Articolo abrogato dal comma 13 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 267
Modalità delle concessioni (1)
(1) Articolo abrogato dal comma 13 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 268
Tassa (1)
(1) L'art. 80, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha abrogato gli artt. da 268 a 271 del presente decreto.
Art. 269
Contribuenti (1)
(1) L'art. 80, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha abrogato gli artt. da 268 a 271 del presente decreto.
Art. 270
Tariffa (1)
(1) L'art. 80, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha abrogato gli artt. da 268 a 271 del presente decreto.
Art. 271
Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni (1)
(1) L'art. 80, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha abrogato gli artt. da 268 a 271 del presente decreto.
Art. 272
Delegazioni
1. A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.
2. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili (1).
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(1) Comma inserito dall'art. 8, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144.
Art. 273
Tariffe
1. Non oltre il primo di agosto di ciascun anno, i Podestà stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente testo unico, all'approvazione od omologazione del Ministero delle finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo.
2. Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. Il Prefetto trasmette copia delle tariffe approvate dal Ministro delle finanze il quale può annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.
Art. 274
Denunzie; termini
1. Nei primi cinque giorni di settembre il Podestà , con avviso da affliggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal Comune.
2. La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo (1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 42, L. 2 luglio 1952, n. 703.
3. La denunzia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
4. L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo (1).
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(1) La disposizione di cui sopra va interpretata in correlazione con gli artt. 276 e 290 del T.U.F.L. (Commissione Centrale Imposte - Sezione Tributi Locali - 18 gennaio 1954, n. 56173).
5. Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli.
Art. 275
Denunzie; contenuto
1. Le denunzie debbono contenere: nome, cognome, paternità, residenza e abitazione del contribuente, la data in cui vengono presentate, quella in cui è sorto il cespite tassabile e tutte le altre indicazioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. Dalle denunzie presentate dai pubblici istituti, enti morali, società commerciali, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione dell'istituto, lo scopo, la sede, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono.
3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a cura o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denunzia è fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.
4. Di ogni denunzia l'ufficio comunale rilascia ricevuta su apposito modulo.
5. Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.
Art. 275-bis
Trasferimenti di residenza (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 45, L. 2 luglio 1952, n. 703.
1. In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.
2. A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.
3. Il segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza.
Art. 276
Ruoli
1. In base alle denunzie, alle rettificazioni apportatevi di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il Podestà predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 di ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli stessi per l'esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione.
2. È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione.
Art. 277
Notificazioni; ricorsi (1)
(1) Non è validamente eseguita la notificazione di un provvedimento amministrativo se la relata sia carente di requisiti minimi consistenti nell’indicazione del luogo, della data e delle modalità di consegna dell’atto. (Cons. Stato – Sez. VI – 13 aprile 1983, n. 259).
1. La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi(1)
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(1)Comma così sostituito dall'art. 46, L. 2 luglio 1952, n. 703.
2. Il deposito è reso noto mediante avvisi da affliggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
3. Nello stesso termine di venti giorni sono notificate agli interessati dal messo comunale, anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunzie.
4. Agli effetti, però, dell'applicazione dell'imposta sulle industrie la pubblicazione, di cui al secondo comma, vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti già iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.
5. Nei trenta giorni successivi a quello della notificazione possono ricorrere alla commissione, di cui all'articolo seguente, tutti i contribuenti già inscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del Comune. Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito. In questo ultimo caso, il ricorso è, a cura della commissione, notificato all'interessato.
6. Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio(1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 46, L. 2 luglio 1952, n. 703.
7. Per i ricorsi concernenti l'applicazione delle imposte di consumo e delle sovrimposte fondiarie si osservano, rispettivamente, le norme di cui agli artt. 44, 90 e 258 del presente testo unico.
Art. 278
Commissione comunale
1. Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.
2. La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11.
3. In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purché risulti divisibile per tre. I Componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.
4. Per la nomina ogni consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o più vice-presidenti.
5. I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.
6. I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 47, L. 2 luglio 1952, n. 703. La Corte costituzionale, con sentenza 16-18 maggio 1989, n. 281 (Gazz. Uff. 24 maggio 1989, n. 21 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 47, nella parte in cui prevede che i membri della Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possono essere confermati.
Art. 279
Sottocommissioni
1. Nei Comuni appartenenti alle prime cinque classi la Commissione può suddividersi in sottocommissioni, composta ciascuna di almeno cinque membri.
2. Per la validità delle adunanze della Commissione e delle sottocommissioni occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I commissari devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti ricorsi d'interesse proprio e dei loro congiunti od affini sino al quarto grado, ovvero di enti o società da essi amministrati o vigilati o presso i quali prestano opera retribuita, oppure di persone con le quali siano legati da contratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.
5. Per la risoluzione delle questioni di massima, il presidente della Commissione e quelli delle sottocommissioni possono promuovere una decisione della Commissione in adunanza plenaria.
Art. 280
Poteri della Commissione (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 48, L. 2 luglio 1952, n. 703.
1. La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potrà produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.
2. Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purché queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori ed indagini.
3. Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciario, se lo richiede esplicitamente.
4. I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.
5. Il sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte.
Art. 281
Decisioni (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 49, L. 2 luglio 1952, n. 703.
1. La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti né oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.
2. Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per motivi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277.
3. L'Amministrazione comunale può pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.
4. L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni.
Art. 282
Appello alla Giunta provinciale amministrativa (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, L. 2 luglio 1952, n. 703.
1. Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per motivi di cui al terzo ultimo comma dell'art. 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.
2. Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.
3. I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.
4. I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni.
Art. 283
Composizione della Giunta provinciale amministrativa; decisioni (1)
(1) Articolo così sostituito dagli artt. 14 e 15, D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261.
1. Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.
2. La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone:
- del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede;
- del vice Prefetto ispettore o del ragioniere capo di Prefettura, ispettore;
- dell'intendente di finanza;
- di un consigliere di Prefettura designato dal Prefetto;
- di un funzionario dell'intendenza di finanza designato dall'intendente;
- di un rappresentante dei Comuni nominato dal Prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'ispettorato provinciale del lavoro;
- di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale approvata dal Prefetto;
- di due membri effettivi e due supplenti scelti dal Prefetto su terne proposte dalla camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il comitato provinciale dell'agricoltura.
3. Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.
4. I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie.
5. La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione: può avvalersi della facoltà indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni.
6. Le decisioni, di mano in mano che vengono pronunciate, sono trasmesse al Podestà che ne cura la notificazione agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento (1).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 451 (Gazz. Uff. 2 agosto 1989, n. 31 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 283 del presente decreto.
Art. 284
Tributi provinciali
1. Per l'applicazione, da parte della Provincia, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, dell'addizionale all'imposta sulle industrie e del contributo di miglioria nonché del contributo integrativo di utenza stradale valgono, in quanto non sia diversamente disposto nei relativi capi, le norme stabilite negli artt. 173 e 277 280 e 283, intendendosi sostituito al Comune la Provincia, al Podestà il Preside o il Rettorato, secondo le rispettive competenze, all'ufficio, ed albo comunale, quelli provinciali, alla commissione la Giunta provinciale amministrativa, e con le seguenti altre modificazioni:
a) gli avvisi di cui agli artt. 274 e 277 devono essere anche inseriti nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, nel caso in cui questa applica l'addizionale con ruoli propri, devono essere altresì pubblicati all'albo pretorio di ciascun Comune: tale pubblicazione vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti già inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
b) sui ricorsi contro l'applicazione dei detti tributi, nonché del contributo provinciale di miglioria specifica e del contributo integrativo di utenza stradale, decide la Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa con le facoltà e nei termini previsti dagli artt. 280 e 283 (secondo e terzo comma);
c) contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso alla Giunta stessa integrata ai sensi dell'art. 283 (primo comma), la quale decide con le facoltà e nei termini sopra indicati.
Art. 284-bis
1. Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali emesse in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (primo comma), salvo che non sia stabilita una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, è ammesso ulteriore gravame, per i soli motivi di legittimità, e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla commissione centrale per le imposte dirette.
2. A tal fine è aggiunta alla commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta come segue:
Il vice-presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.
3. Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in servizio o a riposo:
a) uno tra i consiglieri di Stato;
b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;
c) due fra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno alla Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.
4. Il ricorso eventualmente prodotto a' sensi del primo comma del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.
Art. 285
Ricorso all'autorità giudiziaria (1)
(1) Articolo così modificato dall'art. 3, R.D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394.
1. Esauriti i ricorsi di cui agli artt. 282, 284 e 284-bis ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, può essere proposta unicamente davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6, L. 20 marzo 1865, allegato E).
2. In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo già scadute (1).
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(1) La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 285 con sentenza 3/9 luglio 1962, n. 86.
3. Il ricorso stesso non può essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal terzo comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica dell'ultima decisione delle commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo.
Art. 286
Ruoli principali (1)
(1)Articolo così modificato dall'art. 51, L. 2 luglio 1952, n. 703
1. Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali(1).
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(1)I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 388.
2. Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti, e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica(1).
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(1)I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 388
3. Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione(1).
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(1)I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 388
4. Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza(1).
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(1)I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 388
5. I ruoli sono, resi esecutori dal Prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con gli avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il Podestà o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.
6. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.
Art. 287
Ruoli suppletivi
1. Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli supplettivi con le modalità dei precedente articoli (1).
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(1) Così sostituito dall'art. 2, L. 18 maggio 1967, n. 388.
Art. 288
Errori materiali (1)
(1) Abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Art. 289
Controversie circa la spettanza dei tributi (1)
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 52, L. 2 luglio 1952, n. 703 e poi dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province.
2. La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.
3. Il ricorso deve essere presentato all'autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.
5. Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.
6. Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.
7. Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.
8. Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonché ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.
9. Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione.
Art. 290
Ruoli suppletivi; limiti
1. I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti.
2. Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva.
3. Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo(1).
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(1)Comma aggiunto dall'art. 53, L. 2 luglio 1952, n. 703.
Art. 291
Scioglimento delle commissioni
1. Quando le commissioni comunali non adempiano al loro compito nel termine stabilito dall'art. 281 o quando i Podestà, i Presidi e i Rettorati non provvedano nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente capo, ovvero non curino l'esazione delle imposte, delle tasse e dei contributi, vi provvede d'ufficio il Prefetto mediante un commissario, che ha le facoltà spettanti alla commissione, al Podestà, al preside ed al rettorato.
2. Il Prefetto può dichiarare la decadenza dei membri della commissione comunale che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive: può, inoltre, decretare lo scioglimento delle commissioni, se non funzionano regolarmente.
3. Quando il Podestà non nomini i membri e quando i ruoli comunali e provinciali siano stati compilati irregolarmente o si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il Prefetto promuove i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.
4. Nei casi previsti nei due precedenti comma la spesa dell'invio del commissario è anticipata dal Comune o dalla Provincia, salvo rimborso verso chi di ragione.
5. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il commissario accerta anche i motivi della mancata compilazione o trasmissione dei ruoli e ne riferisce al Prefetto, per gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli artt. 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei RR.DD. 21 marzo 1929, n. 371 e 30 dicembre 1923, numero 2839, a carico del segretario o del ragioniere del Comune o della Provincia.
Art. 292
Sanzioni amministrative (1)
(1) Articolo sostituito da ultimo dall'art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.
2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione.
Art. 293
Sanzioni civili; ricorsi
1. Le sanzioni civili previste nel precedente articolo sono applicate dal Podestà o dal preside, previa contestazione all'interessato.
2. Contro tale provvedimento l'interessato può esperimentare i ricorsi di cui agli artt. 277 e seguenti: la pronunzia definitiva circa l'accertamento del tributo stabilisce altresì la misura della sopratassa da applicarsi.
3. (Comma abrogato dall'art. 55, L. 2 luglio 1952, n. 703.)
4. Le somme dovute in applicazione di questo articolo sono riscosse con i privilegi fiscali consentiti dalla legge, e, di regola, insieme col tributo accertato.
Art. 294
Condono per legge
1. Le sanzioni civili applicate in dipendenza dei precedenti articoli sono condonabili soltanto con provvedimento legislativo.
Art. 295
Sanatoria per la presentazione delle denunzie
1. Coloro che alla data della pubblicazione del presente testo unico non avessero ancora presentate le denunzie nei modi e termini stabiliti, o le avessero presentate incomplete o infedeli, sono ammessi a farle o rettificarle entro tre mesi dalla data anzidetta senza incorrere nelle sanzioni previste negli artt. 292 e 296.
2. Il contribuente che presenti la denunzia nel termine di cui al comma precedente e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, è assoggettato all'imposta soltanto dal 1° gennaio dell'anno in corso.
Art. 296
Sanzioni amministrative (1)
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 1, lett. n), R.D.L. 25 febbraio 1939, n. 338, e poi abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
Art. 297
Riscossione
1. Le imposte, le tasse e i contributi a favore dei Comuni, delle Province e dei consorzi sono, di regola, riscossi in sei rate bimestrali alle scadenze previste per i tributi diretti erariali.
2. Quando ciò non sia possibile, la riscossione può effettuarsi in un numero di rate bimestrali non inferiore a quattro, da determinarsi dal Prefetto, con lo stesso provvedimento che rende esecutivo il ruolo.
3. È pure in facoltà del Prefetto di autorizzare, in ogni tempo per comprovate ragioni di urgenza, la compilazione di ruoli straordinari per i tributi locali e di fissare il numero e le scadenze delle rate.
4. Sono applicabili alla riscossione dei tributi locali gli artt. 24, salvo il disposto del precedente comma, e 25 a 31 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401.
5. Nulla è innovato, per quanto riguarda la compilazione, la esecutorietà, la fissazione delle scadenze e la pubblicazione dei ruoli della sovrimposta fondiaria, alle norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (testo unico), modificato dal R.D.L. 30 giugno 1927, n. 1220, convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1454, nonché dal R.D.L. 6 novembre 1930, n. 1465.
Art. 297-bis
Maggiorazione dell'Ente locale (1)(2)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388. Il primo comma, inoltre, è stato così sostituito dall'art. 25, L. 22 dicembre 1969, n. 964
(2) La maggiorazione non si applica al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e di affitto di banche pubblici. (Art. 4, legge 18 maggio 1967, n. 388).Per la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni (ora tariffa), la maggiorazione si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui è dovuta la tassa o la maggiore tassa. (Art. 4, legge citata).
1. Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2.50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.
2. La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.
3. La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.
Art. 297-ter
Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa (1).
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(1) Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 25, L. 22 dicembre 1969, n. 964.
Art. 297-quater
Indennità a carico dell'Ente locale (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 22 dicembre 1969, n. 964.
2. L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.
Art. 297-quinquies
Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennità (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonché all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 22 dicembre 1969, n. 964.
2. Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.
Art. 297-sexies
Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Province (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis, nonché la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-octies, e l'indennità di cui all'articolo 297-quater, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.
Art. 297-septies
Prolungamento della rateazione (1)
(1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388
1. La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.
2. È in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
3. L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.
Art. 297-octies
Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione (1)
(1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388
1. Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.
2. La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.
3. Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.
Art. 297-novies
Contenzioso (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.
2. Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-quater è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.
3. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Art. 298
Privilegi
1. Per la riscossione delle imposte, tasse e contributi previsti dal presente testo unico, s'intendono estesi, a favore dei Comuni e delle Province, i privilegi stabiliti dagli artt. 1957 e 1962 del codice civile e, per l'imposta sulle industrie e relativa addizionale, anche il privilegio di cui all'art. 62 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021 e la responsabilità solidale del nuovo esercente, a norma dell'articolo 63 dello stesso testo unico sempre subordinatamente ai diritti spettanti allo Stato in virtù di tutti i citati articoli.
Art. 298-bis
Privilegi (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 18 maggio 1967, n. 388.
1. I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dagli articoli 297-bis e 297-octies del presente testo unico.
Artt. 299-320
(Gli artt. 299-324, 329-330, 338-339 hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale).
Artt. 321-324
(Gli artt. 299-324, 329-330, 338-339 hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale).
Artt. 325-328
(Abrogati dall'art. 7, R.D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737.)
Artt. 329-330
(Gli artt. 299-324, 329-330, 338-339 hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale).
Art. 331
Passaggio di servizi allo Stato
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente testo unico, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare allo Stato, coordinandosi le attribuzioni del Ministero predetto con quelle spettanti ai Comuni anche nei riguardi della vigilanza e delle opere assistenziali.
2. Con decreto reale, promosso dal Ministro della giustizia e degli affari di culto di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità per il passaggio del servizio delle carceri mandamentali e della custodia dei detenuti e per quelli della somministrazione dei locali e mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei locali stessi, dando, ove occorra, al detto trasferimento, una decorrenza diversa da quella indicata dall'art. 2, ma non oltre il 30 giugno 1933 (1).
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(1) Comma da ritenersi abrogato ai sensi delle leggi 24 aprile 1941, n. 392 e 29 novembre 1941, n. 1405.
3. Per il periodo successivo al 1° gennaio 1932, pel quale i servizi indicati nel precedente comma continuassero ad essere affidati ai Comuni, lo Stato provvederà al rimborso delle spese all'uopo anticipate dai Comuni stessi. Le somme da rimborsarsi non potranno superare quelle effettivamente sostenute dagli enti predetti nel 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491 (1).
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(1) Comma da ritenersi abrogato ai sensi delle leggi 24 aprile 1941, n. 392 e 29 novembre 1941, n. 1405.
Art. 332
Trattamento economico del personale insegnante dei Comuni autonomi
1. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici e gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'autonomia delle scuole hanno lo stesso trattamento economico stabilito, con le disposizioni in vigore, rispettivamente per gli ispettori scolastici e direttori didattici governativi e per gli insegnanti elementari dipendenti dai provveditorati regionali scolastici.
2. Il personale in servizio presso i Comuni su indicati al 31 dicembre 1931 che, per effetto delle disposizioni di cui al primo comma, consegua un complessivo trattamento economico lordo inferiore a quello fruito, per assegni fissi e continuativi alla data predetta, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti.
3. Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola non potrà, per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1931, essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.
4. Con regio decreto da promuoversi dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del testo unico, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per la applicazione del presente articolo e delle altre disposizioni concernenti il passaggio, alla dipendenza dello Stato, del personale predetto.
Artt. 333
Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei Comuni autonomi
1. A decorrere dal 1° gennaio 1932 sono trasferiti a carico dei regi provveditorati agli studi, i contributi al monte pensioni amministrato dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, dovuti per gli ispettori scolastici, per i direttori didattici e per gli insegnanti elementari dei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, a norma del capo III, titolo I, del T.U. 23 marzo 1931, n. 707. Nulla è innovato nei riguardi del trattamento di quiescenza a favore dei detti insegnanti, alle disposizioni del citato testo unico.
2. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici e gli insegnanti elementari ancora iscritti ai regolamenti speciali di pensione dei Comuni sopra indicati, sono, con la stessa decorrenza, iscritti al monte pensioni, a cui saranno corrisposti dagli interessati e dai regi provveditorati agli studi, in sostituzione dei Comuni, i contributi rispettivamente stabiliti dal citato testo unico. Le pensioni e le indennità spettanti a tali insegnanti saranno liquidate a norma degli artt. 94 e seguenti dello stesso testo unico e ripartite, a carico del monte pensioni e dei Comuni, in proporzione della durata dei servizi, rispettivamente resi con iscrizione al monte pensioni o ai regolamenti speciali.
3. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici e gli insegnanti elementari che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facoltà di chiedere che la pensione o l'indennità sia liquidata, per l'intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali siano iscritti all'entrata in vigore del presente testo unico. In tale ipotesi la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del monte pensioni secondo il citato T.U. 23 marzo 1931, n. 707, comunicandone l'importo alla Corte dei conti.
4. La corte provvede al conferimento dell'assegno complessivo dovuto all'ispettore scolastico, al direttore didattico o all'insegnante in base al regolamento speciale del Comune, valutando, a carico del Comune medesimo, anche il periodo pel quale sia stata effettuata la devoluzione di cui agli artt. 161 e seguenti del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577, modificati con il R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1773, convertito nella L. 9 aprile 1931, n. 426, che può essere chiesta dal direttore didattico o dall'insegnante anche posteriormente alla iscrizione al monte pensioni.
5. L'importo della pensione o dell'indennità è ripartito dalla Corte dei conti tra il monte pensione e i Comuni con regolamento proprio, con le norme di cui ai precedenti comma: la differenza tra la quota a carico del monte pensioni, secondo la liquidazione deliberata dalla Corte dei conti e quella risultante dalla liquidazione già eseguita dal monte in base alle norme del T.U. 23 marzo 1931, n. 707, fa carico allo Stato
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del governatorato di Roma e dei direttori didattici e degli insegnanti elementari da esso dipendenti.
Art. 334
Personale degli archivi provinciali di Stato delle Province napoletane e siciliane
1. Agli effetti del trasferimento disposto con l'articolo 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sarà provveduto, con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle Province napoletane e siciliane ed a quanto altro occorra per la esecuzione della citata disposizione.
2. A decorrere dalla data del trasferimento, gli impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza.
3. Con il regio decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni o indennità, tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per gli impiegati e salariati iscritti agli istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora inscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le Province interessate.
Art. 335
Tassa sugli esercizi e rivendite
1. I Comuni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 256 e che abbiano già in applicazione la tassa sugli esercizi e rivendite, in luogo dell'imposta sulla industria e di quella di patente, possono limitatamente al triennio 1932-34, essere autorizzati a mantenerla secondo le disposizioni in vigore. L'autorizzazione è data dal Ministro delle finanze, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la commissione centrale per la finanza locale.
2. Le esenzioni previste dalle disposizioni sopra indicate sono estese ai Ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, ai sensi dell'art. 29, lettera h) del concordato approvato con la L. 27 maggio 1929, n. 810.
3. Alla tassa sugli esercizi e rivendite non si applicano gli aumenti di cui al citato art. 256.
Art. 336
Imposta di cura
1. Comuni ai quali siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, e che, alla entrata in vigore del presente testo unico, applicano l'imposta di cura anche a carico di coloro che dimorino temporaneamente in ville od abitazioni di loro proprietà e siano comunque assoggettati all'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati a mantenere in vigore l'imposta di cura anche nei confronti dei detti contribuenti, limitatamente al triennio 1932-34, quando ciò sia richiesto da inderogabili esigenze dei servizi della stazione.
2. L'autorizzazione è data dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la commissione centrale per la finanza locale.
3. Ai Comuni, che abbiano conseguita la autorizzazione di cui al comma precedente, non si applica il disposto dell'art. 106.
Art. 337
Sovrimposte fondiarie
1. Nella prima attuazione del presente testo unico le sovrimposte che siano già applicate entro il limite normale di cui all'art. 254, o in eccedenza a tale limite, ma entro il secondo, non potranno essere mantenute se non in seguito alle autorizzazioni prescritte dall'art. 258 ed a condizione che, durante l'anno, siani istituiti e posti in riscossione tutti i tributi rispettivamente previsti nell'art. 255.
Artt. 338-339
(Tali articoli hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale e provinciale) e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente, agli artt. 416 e 417.)
Art. 340
Contributi all'I.N.I.E.L.
1. I contributi dovuti all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, ai sensi dell'art. 16 della L. 2 giugno 1930, n. 733, sono trattenuti, nei riguardi delle Province, sulle quote di concorso ad esse spettanti ai sensi del titolo IV, capo III del presente testo unico.
2. Pei Comuni sono applicate le norme in vigore per la riscossione dei contributi dovuti agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Art. 341
Risoluzione dei contratti di affitto in corso
1. È data facoltà al Ministro competente di dichiarare risoluti, con preavviso di sei mesi e senza alcun indennizzo, i contratti di affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, che i Comuni capoluoghi di mandamento e quelli delle circoscrizioni giudiziarie abbiano stipulato posteriormente alla pubblicazione del testo unico.
2. La stessa disposizione si applica per i contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso di campi di fortuna.
Art. 342
Disposizioni mantenute in vigore
1. Nulla è innovato:
1) alla L. 14 giugno 1928, n. 1312, concernente concessioni di esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose;
2) alle disposizioni dell'art. 71 della L. 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, salvo quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del presente testo unico;
3) a tutte le disposizioni che regolano lo speciale ordinamento del Governatorato di Roma;
4-5) (I numeri 4, 5 e 8 hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale provinciale) e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 415);
6) alle disposizioni dell'art. 3 del R.D.L. 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo e alla tassa di scambio;
7) alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i Comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i Comuni della riviera del Carnaro;
8) (I numeri 4, 5 e 8 hanno cessato di far parte del presente testo unico in forza dell'art. 427, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (legge comunale provinciale) e sono stati trasferiti in quest'ultimo, rispettivamente, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 415);
9) alle disposizioni dell'art. 2 del R.D.L. 24 settembre 1928, n. 2148, recante modificazioni alla tariffa di vendita di alcune qualità di sale.
Art. 343
Abrogazione delle disposizioni contrarie al testo unico
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico e incompatibili con esso.
2. La commissione centrale per la finanza locale continuerà a funzionare nell'attuale composizione e con la procedura stabilita negli artt. 14 e 15 del R.D.L. 20 marzo 1930, n. 141, fino a quando non sia data esecuzione agli artt. 329 e 330 del testo unico.
Art. 344
Norme integrative e transitorie; regolamenti e istruzioni
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, udita la commissione centrale per la finanza locale, norme integrative e transitorie e uditi la commissione stessa e il Consiglio di Stato, i regolamenti per l'esecuzione del testo unico.
2. Fino a quando non siano pubblicati tali regolamenti e non oltre il 30 giugno 1932, rimangono in vigore, per le imposte di consumo, in quanto non siano contrarie, od incompatibili con quelle del testo unico predetto, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 25 febbraio 1924, n. 540.
3. Per le imposte di consumo e per le altre imposte, tasse e contributi il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare di concerto col Ministro dell'interno udita la commissione centrale per la finanza locale, norme provvisorie di applicazione aventi carattere obbligatorio fino al 30 giugno 1932.
4. Con le stesse formalità stabilite nel comma precedente, il Ministro delle finanze può dare esecuzione, anche prima del termine stabilito nell'ultimo comma del presente articolo, a quelle disposizioni di cui ritenga opportuno anticipare l'attuazione. Le norme di esecuzione che all'uopo saranno emanate, avranno vigore fino alla pubblicazione dei regolamenti preveduti da questo articolo, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1932.
5. Con le stesse formalità sopra indicate il Ministro delle finanze è autorizzato anche a stabilire, per il primo anno di applicazione del testo medesimo, termini diversi da quelli fissati nei capi XIV e XIX del titolo III e nel capo I del titolo IV.
6. Le disposizioni adottate dal Ministro delle finanze ai sensi dei tre comma precedenti debbono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
7. Le autorizzazioni previste nei precedenti comma avranno efficacia dal giorno stesso della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del decreto che approva il testo unico.
8. Il presente testo unico avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932.
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