Legge 27/05/1949, n. 260
Disposizioni in materia di ricorrenze festive (1)
(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
Art. 1
1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.
Art. 2
1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale , i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania ;
il giorno della festa di San Giuseppe ;
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.
Art. 3
1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.
Art. 4
1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e dell'Unità nazionale(prima domenica di novembre) (1).
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(1) Vedasi, ora, l'art. 2, legge 5 febbraio 1988, n. 22 e l'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
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