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Circolare 24/06/1993, n. 24 - Ministero della SanitÃ
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Circolare esplicativa
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Ministero della Sanita` - Circolare 24 giugno 1993, n. 24 (in G.U. - s.g. - 8 luglio 1993, n. 158)
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"1. Premessa
L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha comportato la formulazione, da parte delle competenti autorita` locali, di numerosi quesiti interpretativi.
Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile 1991, n. 174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanita`.
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2. Armonizzazione delle norme in materia di polizia mortuaria con la nuova struttura della sanita` pubblica, conseguente alla delega operata con D.P.R. n. 616 del 1977 e alla riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978
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2.1. Con il D.P.R. n. 285/1990 si era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle Unita` sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli ufficiali sanitari, ed ai medici provinciali, intendendo cosi` individuare figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facolta` di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi servizi.
Con la richiamata sentenza n. 174/1991 la Corte costituzionale ha sancito che "non spetta allo Stato individuare nei coordinatori sanitari delle Unita` sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi` come previsto dagli artt. 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285".
Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di quanto vigente per la Regione Lombardia alle altre Regioni e Province autonome che si concretizzera` con l'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra.
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2.2. L'art. 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Detta dichiarazione e` iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato testo unico n. 1238/1939.
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2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte e` fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica e` da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda I.S.T.A.T.
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2.4. Nell'art. 1/7 del D.P.R. n. 285/1990 si prevede che il Comune in cui e` avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro trenta giorni, all'Unita` sanitaria locale in cui detto Comune e` compreso; dall'Unita` sanitaria locale di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa per finalita` statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Si puo` ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori trenta giorni.
Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli uffici di igiene comunali sono state trasferite alle Unita` sanitarie locali, nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso l'Unita` sanitaria locale (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di Comuni comprendenti piu' Unita` sanitarie locali, e` competenza regionale l'individuazione dell'Unita` sanitaria locale che dovra` tenere il registro in questione. (omissis)".
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12. Indicazioni relative al servizio di custodia-registrazioni con sistemi informatici
Non e` piu' fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensi` il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 295/1990, nonche' delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.
E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990.
In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure gia` vigenti per gli atti di contabilita`.
Copia del supporto magnetico verra` consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records. (omissis)
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15. Sostanze e materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali
Il D.P.R. n. 803/1975 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.
I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attivita` cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.
Col D.P.R. n. 285/1990, in base all'art. 85, comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attivita` cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
La ratio del provvedimento e` quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente, in adeguata discarica.
I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
Si premette che:
per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrale".
Con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli";
per resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi".
Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali sono cosi` identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del D.P.R. n. 285/1990:
a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;
b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del Comune si puo` procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente piu' prossimo.
E' facolta` di ogni Comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perche' tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.
In caso contrario si continuera` ad inumare detti resti mortali in cimitero. (omissis)".
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"(omissis) 10. Criteri di determinazione dell'area cimiteriale - Redazione dei piani regolatori cimiteriali
La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione e` individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.
La novita` sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.
Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si fara` piu' sulla mortalita` media dell'ultimo decennio, bensi` sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.
Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonche' di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).
Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere.
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11. Approvazione dei progetti cimiteriali
L'art. 55 del D.P.R. n. 285/1990 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 del D.P.R. n. 803/1975) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della Commissione provinciale per i cimiteri, che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 285/1990.
Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovra` seguire in base all'art. 55/2 del D.P.R. n. 285/1990, quanto specificato dall'art. 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della legge 21 marzo 1949, n. 101, art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1007, art. 27 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 850, nonche' art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).
Il D.P.R. n. 8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna Regione disciplina, pertanto, la materia con appositi atti legislativi.
Circa il parere del Consiglio provinciale di sanita` e` la Regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 139 D.Lgs. 267/2000), sull'ordinamento delle autonomie locali.
Si rammenta, inoltre, che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata legge n. 142/1990 (ora art. 49, D.Lgs. 267/2000), dovra` riportare il visto di legittimita` del Segretario comunale, nonche' per la regolarita` tecnica (aderenza ai disposti di cui al D.P.R. n. 285/1990) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.
L'atto deliberativo consiliare dovra` essere sottoposto al controllo preventivo di legittimita` in base all'art. 45 della legge n. 142/1990 (ora art. 126, D.Lgs. 267/2000). (omissis)
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13. Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione
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13.1. Le norme sono state totalmente innovate.
Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si e` passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:
dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opere o con elementi prefabbricati;
pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilita` durature ai liquidi e ai gas;
liberta` nella scelta dei materiali da impiegare.
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13.2. Per le nuove costruzioni e` preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazioni di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovra` essere inferiore ad un parallelepipedo col lato piu' lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non e` necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensi` la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
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13.3. E' consentita la collocazione di piu' cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. (omissis)
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16. Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche di cui
all'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990Con l'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990 il Ministro della sanita`, sentito il Consiglio superiore di sanita` e d'intesa con l'autorita` sanitaria locale puo` autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.
Cio` puo` consentire maggiore flessibilita` nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le previsioni I.S.T.A.T., dopo il duemila.
In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanita` le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
In allegato sono precisate le modalita` per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili".
(omissis allegati)
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