Legge 24/12/1957, n. 1295
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n. 9.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
--- § ---
Art. 1
1. È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.
2. L'Istituto ha sede legale in Roma.
Art. 2
1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal C.O.N.I.;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
2. Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
3. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
4. Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496.
Art. 3
1. L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di Enti pubblici locali e di altri Enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita` sportive.
2. Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:
federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
Enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;
società ed associazioni sportive, aventi personalita` giuridica e riconosciute dal CONI;
società e associazioni sportive affiliate ai predetti Enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica;
nonche' a favore di ogni altro Ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.
3. I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.
4. L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fideiussoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da Ente locale o pubblico, purche', gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.
5. Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti o istituti pubblici.
6. Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.
7. Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta`(1).
--------------------
(1) Articolo modificato dall'art. 34 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 4
1. L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto può chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 5
1. L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1).
--------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 191, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra` ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.
3. La concessione del contributo agli interessi puo` essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento (1).
--------------------
(1) Articolo modificato dall'art. 1, legge 28 febbraio 2001, n. 26, di conversione del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.
Art. 6
1. Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli Enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.
2. Ai fini della presente legge s'intendono depresse le zone nelle quali e` autorizzata ad operare la ex Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche', per le rimanenti Regioni d'Italia, i Comuni ubicati in zone riconosciute depresse per disposizione di leggi statali o regionali.
3. Per il finanziamento di impianti sportivi di base sara` destinata annualmente una quota di mezzi disponibili che nel suo ammontare non sia inferiore all'importo del versamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 (1).
--------------------
(1) Così sostituito dall'art. 5 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 -
|