In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 02/03/1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1989, n. 51.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 1989, n. 155.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 2-bis

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

 

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

 

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

 

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

 

Art. 2

 

 

1. All'art. 12 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Con decreto del Ministero del Tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

7. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate."

 

2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.

 

3. Sono abrogati il quinto comma dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

 

4. Sono fatte salve le diverse misure e modalità di anticipazione relative ai contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 2-bis

 

 

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

 

 

2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione può escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessità di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

 

 

3. La facoltà di esclusione di cui al comma 2, nonché il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facoltà non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

 

 

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (1).

 

--------------------

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

Art. 3

 

 

1. All'art. 28 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale."

 

2. All'art. 28 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, al comma 8 è aggiunto il periodo seguente:

"L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi."

 

Art. 4

 

 

1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

 

3. Per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21, D.L. 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

 

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. Per le quote relative all'anno 1988 da utilizzare nel 1989, la quota del concorso statale viene determinata secondo i criteri di cui al comma 4 (1).

--------------------

(1) L'ultimo periodo è soppresso dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

6. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.)

 

7. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.)

 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2 (1), non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

9. (Comma abrogato dall'art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

 

10. (Comma abrogato dall'art. 123, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

 

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità (1).

--------------------

(1) Le disposizioni del presente comma sono state soppresse dall'art. 5, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310.

 

12. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.)

 

12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

Art. 5

 

 

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

 

Art. 6

 

 

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.

 

2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorché gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.

 

3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato parificato dalla Corte dei conti.

 

4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.

 

5. All'articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno."

 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

 

Art. 7

 

 

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

 

Art. 8

 

 

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano già titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potrà essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

 

2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.

 

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

 

Art. 9

 

 

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.

 

Art. 10

 

 

1. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.)

 

2. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare - di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale - con l'indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.

 

3. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 2, devono essere richieste in non più di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

 

4. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 2, possono essere imputate alla gestione corrente delle unità sanitarie locali, previa verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti.

 

5. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.)

 

Art. 11

 

 

1. All'articolo 38 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti."

 

Art. 12

 

 

1. Nell'articolo 9, terzo comma, della L. 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: «lire 500», sono sostituite dalle seguenti: «lire 20.000».

 

Art. 13

 

 

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'art. 19 della L. 30 marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

 

Art. 14

 

 

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 1 della L. 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

 

Art. 15

 

 

1. L'Ente ferrovie dello Stato può procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di natura corrente soltanto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Nel determinare tali criteri si terrà conto dei normali standard utilizzati nella certificazione dei bilanci delle società per azioni.

 

Art. 16

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle finanze, viene istituito, nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio con il compito di alienare beni di proprietà dello Stato. La somma ricavata dalle alienazioni affluisce ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sulle alienazioni avvenute e sui contratti in corso di perfezionamento (1).

--------------------

(1) L'ultimo periodo è aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

Art. 17

 

 

1. Ai fini del calcolo per il riequilibrio delle anzianità, il valore mensile delle classi e/o degli scatti di stipendio, da quantificare ai sensi dell'art. 41, lett. a) e b), del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il personale dipendente dagli enti locali, e del punto 11, lettere a) e b), dell'accordo del 29 aprile 1983, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 207 del 29 luglio 1983, concernente il personale delle regioni a statuto ordinario, deve intendersi determinato dividendo il valore della classe e/o dello scatto per il coefficiente 24 che rappresenta il numero dei mesi necessari per maturare il diritto alla loro attribuzione.

 

Art. 18

 

 

1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) deve intendersi nel senso che al Ministro del tesoro è data facoltà, in sede di emanazione dei decreti per la fissazione delle condizioni e delle modalità di funzionamento e dei tassi d'interesse dei conti correnti presso le tesorerie dello Stato, di stabilire che i conti stessi siano infruttiferi, come previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

 

2. Le disposizioni recate dal primo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardanti l'istituzione delle contabilità speciali fruttifere e la decorrenza del tasso di interesse da corrispondere sulle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984, devono intendersi applicabili, in relazione a quanto sancito dal secondo e dall'ultimo comma del sopracitato articolo 1, dalla data di effettiva entrata in funzione del sistema di tesoreria unica fissata nei decreti ministeriali di attuazione previsti dal richiamato secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 720 del 1984.

 

Art. 19

 

 

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai ripiani dei disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali per gli anni 1985 e 1986 di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456.

 

Art. 20

 

 

1. All'art. 54 Legge 21 dicembre 1978, n. 843, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento."

 

Art. 21

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890