R.D. 18/06/1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza(1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146
Sommario
Art. 3
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Art. 3
1. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
2. La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.
3. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, (Gazz. Uff. 18 marzo 1963, n. 75), come modificato dall'art. 10, D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52 e dall'art. 10, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127.
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